Permessi elettorali retribuiti per i lavoratori dipendenti impegnati ai seggi. Referendum 22-23 marzo 2026. Diritti e altro.
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I lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni ufficiali presso gli uffici elettorali di sezione, come presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali mantenendo integralmente la retribuzione. La disciplina è stabilita dall’articolo 119 del DPR 30 marzo 1957 n. 361 (Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati), norma che trova applicazione anche nelle consultazioni referendarie e amministrative, ed è stata

successivamente integrata dalla legge 21 marzo 1990 n. 53. In base a queste disposizioni, l’attività svolta presso i seggi elettorali è equiparata a tutti gli effetti a prestazione lavorativa ordinaria: il lavoratore conserva quindi il diritto alla retribuzione e non subisce alcuna penalizzazione economica o normativa.
Chi ha diritto al permesso elettorale. Il diritto al permesso retribuito riguarda i lavoratori subordinati nominati o designati a svolgere incarichi ufficiali presso gli uffici elettorali di sezione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. La tutela si applica quindi sia ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato. Le figure per le quali la legge riconosce il permesso sono: Il presidente di seggio; il segretario di seggio; lo scrutatore e il rappresentante di lista o di gruppo di candidati e il rappresentante dei promotori del referendum. Il beneficio non riguarda invece il semplice elettore che si reca a votare: la normativa sui permessi elettorali si applica esclusivamente a chi svolge funzioni ufficiali nel seggio. Il datore di lavoro non può opporsi alla fruizione del permesso. Tuttavia il lavoratore è tenuto a informarlo tempestivamente dell’impegno elettorale, presentando il provvedimento di nomina o designazione ricevuto dal Comune o dall’autorità competente. La comunicazione può essere effettuata anche verbalmente, ma è sempre consigliabile una comunicazione scritta per ragioni di tracciabilità.
Documentazione da consegnare al rientro al lavoro. Al termine delle operazioni elettorali il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro la documentazione che attesti l’effettiva partecipazione ai lavori del seggio. I principali documenti richiesti sono: Per scrutatori e segretari il provvedimento di nomina (se non già presentato) e la dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che indichi i giorni e gli orari di effettiva presenza. Per i presidenti di seggio il decreto di nomina e l’attestazione controfirmata dal vicepresidente del seggio con indicazione dell’orario di chiusura delle operazioni. Per i rappresentanti di lista o dei promotori del referendum la certificazione firmata dal presidente di seggio che attesti la partecipazione alle operazioni e l’orario di presenza. Tale documentazione consente al datore di lavoro di registrare correttamente l’assenza come permesso elettorale retribuito.
Retribuzione durante le operazioni elettorali. La retribuzione per i giorni di assenza è interamente a carico del datore di lavoro. Non è previsto alcun rimborso da parte dell’INPS. Le giornate trascorse al seggio che coincidono con il normale orario di lavoro sono considerate giorni lavorativi a tutti gli effetti. Il lavoratore ha quindi diritto alla normale retribuzione come se avesse prestato attività in azienda. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la tutela si applica all’intera giornata lavorativa, anche se l’attività elettorale copre solo una parte della giornata. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione (sentenza n. 11830 del 2001). Di conseguenza, il lavoratore non può essere obbligato a svolgere lavoro in azienda nella stessa giornata in cui è impegnato al seggio e l’assenza è considerata giustificata per l’intera giornata. Gli onorari corrisposti dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni di seggio hanno natura distinta e sono cumulabili con la retribuzione percepita dal datore di lavoro. (Non tutti lo sanno🡪 Le persone nominate per svolgere funzioni nei seggi elettorali ricevono anche un compenso forfettario che è pagato dallo Stato tramite il Comune; Il corrispettivo non dipende dal numero di ore lavorate ma è stabilito in misura fissa per ciascun ruolo (presidente, scrutatore, segretario ecc.). Il pagamento avviene normalmente al termine delle operazioni elettorali. La normativa prevede che tali compensi non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF e non sono soggetti a contribuzione previdenziale quindi non devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi. Per il referendum del 22-23 marzo 2026: Presidente di seggio: circa 149,50 euro. Scrutatori e segretario: circa 119,60 euro. Per i seggi speciali - ad esempio ospedali o strutture sanitarie-: Presidente: circa 90,85 euro. Scrutatori e segretario: circa 60,95 euro. Si tratta di importi fissi forfettari e indipendenti dal numero di ore effettivamente lavorate).
Riposi compensativi per giorni festivi o non lavorativi. Quando l’attività al seggio si svolge in giorni che non coincidono con l’orario ordinario di lavoro — ad esempio la domenica o il sabato per chi lavora su cinque giorni — la legge prevede una tutela aggiuntiva. In tali casi il lavoratore ha diritto a una delle seguenti soluzioni: a) riposo compensativo da fruire nei giorni immediatamente successivi alla chiusura delle operazioni elettorali; b) trattamento economico sostitutivo, equivalente alla retribuzione di una giornata di lavoro. Il diritto al riposo compensativo è stato chiarito anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 452 del 1991, che ha riconosciuto la necessità di garantire al lavoratore un adeguato recupero delle energie. In concreto: la domenica è sempre considerata giorno festivo e dà diritto al compensativo; il sabato dà diritto al compensativo solo per i lavoratori con settimana corta su cinque giorni; per chi lavora normalmente anche il sabato (settimana su sei giorni) la giornata è trattata come normale giorno lavorativo. Le giornate trascorse al seggio sono comunque equiparate a giornate lavorate anche ai fini della maturazione delle ferie.
Scrutinio oltre la mezzanotte. Se le operazioni di scrutinio si protraggono oltre la mezzanotte, la prassi amministrativa e l’orientamento giurisprudenziale riconoscono al lavoratore l’intera giornata successiva di riposo retribuito, considerata necessaria per garantire il recupero psicofisico dopo l’attività svolta al seggio.
Applicazione pratica alle consultazioni del referendum 22-23 marzo 2026. Per le consultazioni referendarie previste il 22 e 23 marzo 2026, le operazioni elettorali si articolano generalmente nelle seguenti fasi: sabato: costituzione del seggio e operazioni preliminari; domenica: votazione; lunedì: prosecuzione del voto e scrutinio. In base alla normativa descritta, il lunedì, se coincidente con l’orario di lavoro, è considerato giornata di assenza giustificata e retribuita, la domenica dà diritto al riposo compensativo o al trattamento economico sostitutivo, il sabato dà diritto al compensativo solo per chi non lavora abitualmente in quel giorno. Qualora lo scrutinio si concluda dopo la mezzanotte, il lavoratore può inoltre avere diritto al riposo retribuito nel giorno successivo.
Un caso particolare: lavoratori in cassa integrazione. Una disciplina diversa riguarda i lavoratori che, al momento delle operazioni elettorali, si trovano in cassa integrazione guadagni. In tale situazione il rapporto di lavoro è sospeso e la retribuzione è sostituita dal trattamento di integrazione salariale. Di conseguenza il datore di lavoro non deve corrispondere retribuzione per i giorni di attività elettorale e non maturano riposi compensativi legati all’orario di lavoro. Il lavoratore continua a percepire solo il trattamento di integrazione salariale già in corso.




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