Pausa lavoro, diritti o dispetti? Quando il break accende le tensioni in azienda". Consultare sempre il proprio CCNL
- azionesindacalefvg
- 9 ago 2025
- Tempo di lettura: 6 min

Pausa lavoro, diritti o dispetti? La violazione reiterata delle pause lavorative può generare un danno da usura psicofisica, anche senza prova diretta. Le pause durante il turno di lavoro non rappresentano un semplice diritto formale, sono una necessità concreta per tutelare la salute, garantire la concentrazione e prevenire situazioni di stress o affaticamento cronico. Il caposaldo della normativa italiana sulle pause lavorative è rappresentato dall'articolo 8 del D.lgs. 66/2003, che ci ricorda🡪 qualsiasi lavoratore ha diritto a interrompere l'attività per almeno 10 minuti consecutivi quando l'orario giornaliero supera le 6 ore continuative. Questa pausa rappresenta un diritto irrinunciabile del dipendente e la sua finalità primaria è il recupero psicofisico del lavoratore, contribuendo alla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Le modalità e la durata dell’intervallo per la pausa sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro o dai regolamenti aziendali. Solo se manca una disciplina collettiva deve essere riconosciuta una pausa di almeno 10 minuti. Questa pausa può essere utilizzata dal lavoratore nel modo che preferisce (Min. Lavoro circolare n. 8 del 2005).
Come confermato anche da diverse sentenze della Cassazione (es. ordinanza n. 12504/2025), questo intervallo non può essere negato o limitato dal datore di lavoro, costituendo un elemento essenziale per il benessere del lavoratore (il datore potrà vietare ai propri dipendenti di fare una pausa soltanto quando l’intervallo superi il periodo di tempo stabilito nel contratto collettivo o nel regolamento aziendale o, in mancanza di disciplina, quando comunque vengano superati i 10 minuti). Anche la sospensione temporanea dell'attività per fumare una sigaretta rientra tra le interruzioni consentite nell'ambito delle norme generali sulle pause. Tuttavia, è imprescindibile rispettare le disposizioni interne aziendali sul fumo e la legislazione nazionale in materia. In assenza di aree specificatamente dedicate ai fumatori all'interno della struttura, è obbligatorio recarsi all'esterno dell'edificio per fumare, come stabilito dalla normativa antifumo (L. n. 3 del 2003). Questo spostamento deve avvenire in tempi ragionevoli e non eccessivamente dispendiosi. Da ricordare🡪 Dalla regolamentazione standard sulle pause sono escluse diverse categorie professionali: telelavoratori e lavoratori a domicilio; dirigenti e personale con funzioni direttive; soggetti con autonomo potere decisionale; lavoratori mobili e collaboratori familiari. Per queste figure professionali, non esistendo un orario di lavoro rigidamente prestabilito, anche le pause seguono logiche differenti.
L’ordinanza n. 20249 del 2025. Con questa delibera la Corte di Cassazione ha affermato un principio di diritto di grande rilevanza: la sistematica violazione dell’articolo 8 del D.lgs. n. 66 del 2003 (pausa lavorativa) può comportare un nocumento da usura psicofisica per il lavoratore, danno che può essere riconosciuto anche in assenza di una prova diretta, basandosi su presunzioni fondate.
La vicenda
Il caso riguarda alcuni dipendenti dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118, i quali hanno impugnato in appello la sentenza n. 501/2021 del Tribunale di Velletri. Tale sentenza aveva riconosciuto solo il diritto alla pausa giornaliera minima di 10 minuti per ogni turno superiore a sei ore, a partire da dicembre 2008, senza però accogliere la richiesta di risarcimento per il danno da usura psicofisica. I lavoratori, ritenendo che la sistematica mancata fruizione delle pause avesse compromesso la loro salute psico-fisica, hanno presentato appello. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1842/2023, ha dato loro ragione, condannando l’Azienda al risarcimento del danno subito. Il principio affermato dalla Cassazione🡪 non c’è danno “in re ipsa”, ma la lesione è presunta. La Cassazione ha confermato l’orientamento della Corte d’Appello, precisando che la violazione delle norme sulle pause (in generale) può effettivamente arrecare un danno ai lavoratori, anche se non automaticamente. Non si tratta di un danno “in re ipsa” (ossia presumibile in via automatica), ma di una lesione che il giudice può riconoscere in via presuntiva, valutando la gravità dell’inadempimento e la sua incidenza sulle condizioni di lavoro. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la ripetuta mancata concessione delle pause, protrattasi per anni, sia sufficiente a far presumere un danno significativo alla sfera psico-fisica dei dipendenti, anche in assenza di prove mediche dirette.
Approfondimento🡪 L’art. 8 D.lgs. 66/2003, in attuazione alle direttive europee, stabilisce che chi lavora più di 6 ore consecutive ha diritto a una pausa non inferiore a 10 minuti, da usufruire secondo le esigenze tecniche del processo lavorativo. In mancanza di disciplina prevista dal CCNL (orami presente in tutti i settori della produzione), questo è il minimo garantito. La contrattazione collettiva può prevedere pause più lunghe o pause aggiuntive (pasti, caffè, sigaretta, break specifici). In assenza, resta ferma la soglia minima di 10 minuti 🡪 Videoterminalisti🡪 Hanno diritto a 15 minuti ogni due ore di applicazione continua al video, salvo contrattazione più favorevole. Salute e sicurezza sul lavoro🡪 In attività monotone o ripetitive possono essere necessarie pause più frequenti per preservare la salute. La normativa sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) e i principi di tutela psico-fisica possono supportare richieste di pause più lunghe o cadenzate. In particolare, se ci sono condizioni mediche certificate (viste o stress), il medico competente o il medico legale potrebbe prescrivere pause integrative per favorire il reinserimento e il benessere. Anche se il lavoratore ha compiti particolarmente stressanti o intensi si possono concordare pause straordinarie. Giurisprudenza significativa. Attenzione ad abusare della pause lavorative: Cass. sez. lav. ordinanza n. 27610/2024 (24 ottobre 2024)🡪Conferma il licenziamento per giusta causa in caso di abuso reiterato delle pause, con soste non autorizzate fino a 30–45 minuti: soprattutto quando incidono sull’immagine aziendale, sul vincolo fiduciario e sugli orari contrattuali. Se il lavoratore ritiene, con solide motivazioni, di aver bisogno di pause aggiuntive al lavoro è bene che supporti la sua richiesta da adeguata certificazione medica e/o valutazione di sicurezza (potrà addivenire ad un accordo individuale o con la mediazione sindacale. Quindi🡪 Al di là delle pause minime legali e contrattuali, il lavoratore può legittimamente chiedere pause aggiuntive in presenza di: motivi di salute o sicurezza; accordi individuali; giustificazioni organizzative o umane. Attenzione🡪 La concessione di pause (come la pausa caffè) ad alcuni lavoratori e non ad altri può essere legittima oppure configurare una forma di discriminazione o disparità di trattamento, a seconda delle motivazioni, modalità e circostanze oggettive che giustificano tale differenza. Vediamo come si inquadra la questione dal punto di vista giuridico e pratico: Una disparità nel trattamento delle pause (es. pausa caffè concessa ad alcuni e non ad altri) non costituisce discriminazione se è giustificata da ragioni oggettive e verificabili, come: Alcuni lavoratori possono avere mansioni che consentono una maggiore flessibilità (es. lavoro d’ufficio) rispetto ad altri (es. produzione su linea, sorveglianza). Se il carico lavorativo, il rischio o la tipologia di attività lo impongono, le pause possono essere differenziate. Alcuni lavoratori possono aver concordato pause specifiche, magari legate a esigenze di salute (documentate) o accordi contrattuali specifici. Chi lavora su turni più lunghi potrebbe avere diritto o necessità a pause più ampie. In questi casi non c'è discriminazione, ma trattamento differenziato legittimo sulla base del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Costituzione).
Discriminazione o disparità di trattamento. Si può parlare di disparità ingiustificata o discriminazione quando: Le differenze non sono spiegate né documentate (due colleghi con stesse mansioni, stesso orario e stesso livello; a uno è vietata la pausa caffè e all’altro è sempre concessa, senza motivazione chiara). Favoritismi sistematici e reiterati. Alcuni lavoratori godono sistematicamente di pause non previste per prassi informale o tolleranza (es. amici del capo), e altri no, si può invocare il principio di parità di trattamento (art. 2103 c.c., art. 3 Cost.). **Esiste un fondamento discriminatorio. Se il divieto o concessione delle pause è legato – anche indirettamente – a una caratteristica protetta (es. razza, fede, orientamento, ecc.), si configura discriminazione vietata ex D.lgs. 198/2006 e D.lgs. 216/2003.
Cassazione, sez. lav., n. 19990/2015🡪 Conferma che un trattamento differenziato tra dipendenti non è discriminatorio se fondato su ragioni oggettive (es. diversa organizzazione del lavoro, esigenze operative, responsabilità). Cass. civ., sez. lav., n. 24139/2020🡪 La prassi aziendale non può legittimare differenze arbitrarie nel trattamento di lavoratori in situazioni identiche. Trib. Milano, ordinanza 7 maggio 2021🡪 Accoglie la tutela per un lavoratore escluso da pause concesse ad altri senza motivazione valida. Considerato comportamento discriminatorio per esclusione ingiustificata.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto.
I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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