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Permessi L.104 e ricovero in RSA. Quando si perde e quando si mantiene il diritto alla fruizione Rispondiamo a Stefano

Stefano, affezionato lettore della nostra rubrica, ci pone una domanda che tocca un tema molto frequente e delicato: Cosa accade ai permessi l. 104 quando il familiare con disabilità

viene trasferito in una casa di riposo o in una RSA?  Proviamo a chiarire il quadro normativo e applicativo. La regola generale. Il punto di partenza è l’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, che disciplina i permessi retribuiti per l’assistenza a familiari con handicap grave. La norma, come interpretata dall’INPS, stabilisce che i tre giorni di permesso mensile non spettano quando la persona assistita è ricoverata a tempo pieno in una struttura dedicata. Per “ricovero a tempo pieno” si intende una permanenza per 24 ore presso strutture sanitarie (pubbliche o private) che garantiscono assistenza sanitaria continuativa.  Questa interpretazione è ribadita in più documenti di prassi, tra cui la circolare INPS n. 155/2010 e soprattutto la Circolare INPS n. 32/2012. In concreto:Se il tuo familiare entra in una RSA con assistenza sanitaria continuativa, i permessi vengono normalmente sospesi. Fai attenzione, però🡪 non tutte le strutture sono uguali. Un aspetto fondamentale, spesso sottovalutato, riguarda la natura della struttura. Se si tratta di una RSA sanitaria, il divieto opera quasi sempre ma se parliamo di case di riposo “alberghiere”, residenze per anziani autosufficienti o strutture senza assistenza sanitaria continuativa,  allora non si configura automaticamente il ricovero a tempo pieno ai fini della legge 104. In questi casi è essenziale verificare il tipo di servizi offerti, la presenza o meno di assistenza sanitaria h24 e la documentazione contrattuale e sanitaria della struttura 


Le eccezioni: quando non si perdono i permessi. L’INPS ha chiarito che esistono importanti eccezioni, che permettono di continuare a fruire dei permessi anche in presenza di ricovero. Le principali sono: 1. Necessità di assistenza familiare certificata (se i sanitari della struttura attestano, per iscritto, che il familiare necessita della presenza del caregiver, i permessi restano utilizzabili. Questa è l’ipotesi più frequente nella pratica. 2. Ricovero con uscite per visite o terapie. I permessi possono essere ancora fruiti quando il paziente deve uscire dalla struttura per visite specialistiche, esami diagnostici e terapie esterne (queste uscite devono essere documentate e certificate). 3. Condizioni cliniche particolarmente gravi. L’INPS riconosce il diritto ai permessi anche in caso di  stato vegetativo persistente e prognosi infausta a breve termine dell’assistito (situazioni in cui il supporto familiare è considerato essenziale). Per completezza argomentativa, va detto che le regole sopra descritte valgono anche per il congedo straordinario biennale previsto dall’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Anche qui il ricovero a tempo pieno sospende il diritto salvo le stesse eccezioni previste per i permessi 


Il nostro consiglio. Se il tuo familiare viene trasferito in una struttura di assistenza, ti consiglio a) di verificare la tipologia della struttura (RSA sanitaria o meno) b) richiedere l’eventuale certificazione medica sulla necessità di assistenza familiare e c) comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni eventuale variazione. In caso di dubbio, chiedi un parere all’INPS o contatta il team di Azione Sindacale 


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