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Quando il datore di lavoro non paga il TFR, come bisogna agire per recuperare le somme dal Fondo di Garanzia dell’INPS?

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un diritto fondamentale del lavoratore subordinato e rappresenta una somma che il datore è tenuto a corrispondere al termine del rapporto di lavoro, come stabilito dall’art. 2120 c.c. Tuttavia, non sempre l’azienda è nelle condizioni di adempiere: crisi aziendali, insolvenza e fallimenti possono impedire il pagamento della

liquidazione. Per evitare che il dipendente resti privo di questa garanzia economica, la Legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l’INPS il Fondo di Garanzia per il TFR, un meccanismo che consente all’Istituto di sostituirsi al datore insolvente. La funzione del Fondo è chiara: quando il datore di lavoro non paga il TFR, assicura al lavoratore il recupero dello stesso, per insolvenza o fallimento, non è in grado di pagarlo. A confermare questa impostazione intervengono numerose decisioni dei giudici, tra cui Cass. civ., Sez. L, n. 10082/2025, Trib. Roma n. 6155/2020 e Trib. Trani n. 1618/2015. Questa analisi chiarisce, con linguaggio preciso ma accessibile, quando interviene il Fondo, quali requisiti sono necessari, quali passaggi deve compiere concretamente il lavoratore e come cambia la situazione in caso di trasferimento d’azienda o se il datore non è soggetto a fallimento.


I presupposti indispensabili per l’intervento del Fondo INPS. Quando il datore è sottoposto a procedura concorsuale, il Fondo può intervenire solo se ricorrono tre condizioni fondamentali: a) Cessazione del rapporto di lavoro Il diritto al TFR matura esclusivamente alla conclusione del rapporto. La dichiarazione di fallimento non scioglie automaticamente il contratto di lavoro: occorre un atto formale, come: il licenziamento intimato dal curatore fallimentare; le dimissioni del lavoratore. Finché il rapporto risulta pendente, il Fondo non può essere attivato (Circolari INPS n. 53/2007 e n. 74/2008). b) Apertura della procedura concorsuale È necessaria una sentenza che dichiari il fallimento o un’altra procedura equivalente (liquidazione giudiziale). c) Accertamento del credito nello stato passivo Il credito per TFR deve essere verificato e ammesso allo stato passivo della procedura concorsuale. Solo quando il credito è stato formalmente riconosciuto, si può rivolgersi al Fondo. Il credito verso il Fondo ha natura previdenziale e autonoma rispetto a quello verso il datore, e nasce solo a condizioni precise: il datore deve essere insolvente e il credito deve essere definitivamente accertato.


Cosa deve fare il lavoratore nel corso del fallimento. Il lavoratore non può limitarsi ad attendere la chiusura della procedura: deve attivarsi. Le fasi sono due. 1) Domanda di insinuazione allo stato passivo Occorre presentare domanda al curatore con richiesta di ammissione del TFR (comprensivo di rivalutazione e interessi) tra i crediti della massa fallimentare. La giurisprudenza è costante nel ritenere questa fase indispensabile (tra cui Cass. civ., n. 1886/2020). 2) Ammissione definitiva del credito. Il credito deve essere ammesso dal Giudice Delegato. Lo stato passivo diventa definitivo quando: non vengono proposte opposizioni, oppure tutte le contestazioni sono definite con sentenza. Una volta definitivo, l’INPS non può contestare il credito né nella sua esistenza (an) né nell’importo (quantum). L’unica verifica residua per l’Istituto riguarda i presupposti per l’intervento del Fondo, come l’effettiva identità del datore al momento della cessazione (ad esempio, se il rapporto risultava con un soggetto diverso).


Documenti necessari per la domanda al Fondo. Quando lo stato passivo diventa esecutivo, il lavoratore può presentare domanda di intervento all’INPS. La documentazione normalmente richiesta (Circolare INPS n. 74/2008 e varie pronunce giudiziarie) comprende:

documento d'identità del lavoratore; modello SR52, sottoscritto dal curatore fallimentare; copia dello stato passivo esecutivo; copia della domanda di insinuazione al passivo; attestazione della cancelleria sull’assenza di contestazioni. La giurisprudenza però precisa un punto importante: l’ammissione del credito allo stato passivo è da sola sufficiente per ottenere l’intervento del Fondo. La mancanza di un particolare modello non può impedire il riconoscimento del diritto.


Il caso particolare del trasferimento d’azienda. Le difficoltà aumentano quando il fallimento avviene dopo una cessione o un affitto d’azienda. L’art. 2112 c.c. stabilisce che:

il rapporto prosegue con il cessionario; cedente e cessionario rispondono solidalmente dei crediti già maturati. Il principio che guida l’intervento del Fondo è chiaro: Il Fondo interviene solo se è insolvente il datore che risulta tale al momento della cessazione del rapporto. Se il lavoratore continua a prestare servizio presso il cessionario e quest’ultimo è solvente, sarà il cessionario a dover pagare l’intero TFR, compresa la quota maturata presso il precedente datore. Il fallimento del cedente non legittima l’intervento del Fondo. L’INPS interviene solo in due situazioni: se il rapporto era cessato prima del trasferimento; se l’azienda ritorna al fallimento dopo la cessazione dell’affitto o della cessione (ad esempio, per retrocessione dell’azienda).


Quando il datore non è fallibile: la strada dell’esecuzione forzata. Molti datori di lavoro — come piccole ditte individuali o imprese sotto soglia — non possono essere assoggettati a fallimento. In questi casi, la legge prevede un percorso diverso: ottenere un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo) che accerti il credito; avviare un’esecuzione forzata; **dimostrare che l’esecuzione è risultata infruttuosa. Solo quando l’azione esecutiva si conclude negativamente si può chiedere l’intervento del Fondo, che subentra in presenza di una insolvenza di fatto.


Concludendo. Il Fondo di Garanzia INPS rappresenta un presidio fondamentale per la tutela del TFR, ma il suo intervento non è automatico. Per ottenere il pagamento sono essenziali: la cessazione del rapporto di lavoro; l’esistenza di una procedura concorsuale o l’accertamento dell’insolvenza tramite esecuzione; l’ammissione del credito nello stato passivo (o un titolo esecutivo in caso di datore non fallibile). Inoltre, nei casi di trasferimento d’azienda, il Fondo interviene solo se è insolvente il datore effettivo al momento della cessazione. Se il cessionario è solvibile, resta lui l’unico obbligato. Il messaggio per i lavoratori è chiaro: il diritto al TFR non si perde neppure davanti al fallimento dell’azienda, ma per attivare la tutela occorre seguire scrupolosamente i passaggi previsti dal legislatore e dalla giurisprudenza.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940  

o contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com


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