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Quando la buona fede negoziale diventa un obbligo aziendale: L’ordinanza n. 29738/2025 della Cassazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 11 novembre 2025 n. 29738 (Sezione Lavoro) ha chiarito un aspetto rilevante delle relazioni sindacali in azienda. Non sempre l’azienda ha l’obbligo (legale) di trattare con le organizzazioni sindacali, ma può nascere un obbligo negoziale da un accordo collettivo. In questo caso, se l’obbligo viene violato, può configurarsi una condotta antisindacale. Nel caso in esame, l’accordo aziendale sulle

relazioni sindacali — rinnovato più volte in passato — prevedeva che le parti si incontrassero in vista del rinnovo del protocollo. Durante l’incontro del 10 gennaio 2017, l’azienda propose un rinnovo solo semestrale, dichiarando la proposta “non trattabile”, e rifiutò di fornire le ragioni della scelta, non rispondendo alla richiesta del sindacato. La Corte d’Appello dichiarò la condotta antisindacale e ordinò la riapertura della trattativa. La società ricorse in cassazione. In tale ambito la Corte confermò che, di regola, il datore di lavoro non ha un obbligo legale generale di trattare o stipulare accordi con tutte le organizzazioni sindacali. Tuttavia, se nell’accordo collettivo aziendale le parti si erano impegnate a incontrarsi e negoziare secondo buona fede, quel vincolo creava un obbligo concreto.

 

Violazione della buona fede negoziale = condotta antisindacale — L’atto dell’azienda che presenta una proposta “non trattabile” e rifiuta di spiegare le ragioni, impedendo un vero confronto, viola i principi di correttezza e buona fede e costituisce un uso distorto della libertà negoziale, idoneo a ledere la libertà e l’autonomia sindacale (art. 28 Statuto dei Lavoratori).  La decisione chiarisce che quando un accordo aziendale prevede un obbligo di trattativa, il sindacato può rivendicare che l’azienda rispetti quell’impegno e l’azienda deve mantenere un atteggiamento aperto al confronto, trasparente e conforme ai principi di buona fede. In termini contrattuali: l’uso di formule tipo “non trattabile” senza motivazione può essere ritenuto comportamento scorretto e antisindacale. L’ordinanza n. 29738/2025 segna un importante passo nella giurisprudenza delle relazioni industriali: richiama che la libertà negoziale del datore di lavoro non è illimitata, quando sussiste un impegno negoziale già assunto. Il rispetto formale degli impegni assunti nelle trattative aziendali diventa dunque requisito essenziale per evitare che la condotta datoriale venga qualificata come antisindacale.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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