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Quando la contribuzione figurativa è valida per la pensione anticipata: L’ordinanza n. 27910/2025 della Cassazione

Con l’ordinanza n. 27910 del 20 ottobre 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta su un tema centrale del diritto previdenziale italiano: la possibilità di far valere anche i periodi di

contribuzione figurativa (ad esempio quelli derivanti da malattia, disoccupazione, maternità) ai fini dell’accesso alla pensione anticipata prevista dalla legge n. 214/2011 (la riforma

“Elsa Fornero” o “riforma Fornero”). In sostanza, la Corte ha chiarito che, nel regime dell’art. 24, comma 10, della legge 214/2011, non è richiesto che la contribuzione sia “effettiva” (nel senso di versamenti obbligatori derivanti dal lavoro), ma è sufficiente l’anzianità contributiva — la quale può includere anche contribuzione figurativa.  Tale chiarimento ha una notevole portata pratica, perché impatta su numerosi lavoratori che avevano periodi di contribuzione “non effettiva” e si vedevano negata la pensione anticipata con l’argomento che mancavano “versamenti effettivi”.


Il contesto normativo: da pensione di anzianità a pensione anticipata. La legge n. 214/2011 ha modificato profondamente il sistema pensionistico italiano, in particolare per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni anticipate rispetto alla pensione di vecchiaia. In particolare, l’art. 24 della legge 214/2011 distingue due profili essenziali: Il comma 10: riguarda i lavoratori che maturano i requisiti secondo il regime tradizionale (spesso con primo accredito contributivo anteriore al 1° gennaio 1996). In questa ipotesi la norma prevede che l’accesso alla pensione anticipata (senza requisito anagrafico, cioè “solo” per anzianità contributiva) sia possibile se è maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne (per l’anno 2012 di riferimento). Il comma 11: riguarda i lavoratori di cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 (ovvero regime interamente contributivo). In tale ipotesi è previsto che, oltre al requisito contributivo, si richieda anche un requisito anagrafico (63 anni) e che vi siano almeno 20 anni di contribuzione effettiva. Questa distinzione è fondamentale per comprendere dove la Corte ha inteso intervenire: è proprio nel regime del comma 10 che è stata chiarita la non necessità della “contribuzione effettiva” esclusiva.


Il problema: effettività vs contribuzione utile. In passato, l’interpretazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e di taluni giudici di merito riteneva che per beneficiare della pensione anticipata fossero necessari 35 anni di contribuzione effettiva (richiamo al regime precedente “pensione di anzianità”) — oppure che, anche sotto la legge 214/2011, i contributi figurativi non venissero fatti valere per il montante contributivo utile al requisito. Tale approccio restrittivo era stato criticato perché rischiava di rendere quasi impraticabile per molti assicurati il raggiungimento delle soglie molto elevate (41/42 anni) se fossero esclusi i periodi figurativi (malattia, disoccupazione, maternità, ecc.). 


La pronuncia: ordinanza n. 27910/2025. Nell’ordinanza n. 27910/2025 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una lavoratrice sul tema della pensione anticipata prevista dall’art. 24 della legge 214/2011.  In particolare, il giudizio della Corte si articola nei punti seguenti: La Corte rileva che nel comma 10 dell’art. 24 non vi è alcuna indicazione testuale che richieda che la contribuzione sia “effettiva”. Il termine utilizzato è “anzianità contributiva” o “anzianità contributiva utile” (o contributiva tout court). Di conseguenza, la Corte afferma che anche i contributi figurativi accreditati (ad esempio per malattia, disoccupazione, maternità) possono concorrere al raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata ordinaria (comma 10) del regime della legge 214/2011.  Viceversa, per la fattispecie disciplinata dal comma 11 (primo accredito dopo 1° gennaio 1996), il legislatore richiede esplicitamente “almeno venti anni di contribuzione effettiva” e pertanto in quella ipotesi la contribuzione figurativa non basta.  La Corte censura l’interpretazione della Corte d’appello che aveva escluso i periodi figurativi anche per la fattispecie del comma 10, poiché l’interpretazione testuale e sistematica della norma non consente di estendere il requisito dell’effettività a quella fattispecie. In sostanza, la Cassazione afferma il principio che: «nel sistema di cui all’art. 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011 … la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento … mentre nel sistema di cui al comma 11 … la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva».


Implicazioni pratiche. Le conseguenze della decisione sono rilevanti: Per molti lavoratori che hanno un lungo periodo contributivo ma che hanno anche momenti di interruzione o eventi riconosciuti dalla normativa per cui si è accreditata contribuzione figurativa, la decisione apre la strada a far valere tali periodi ai fini dell’anzianità necessaria per la pensione anticipata ordinaria. L’interpretazione più restrittiva dell’INPS e taluni tribunali d’appello (che escludevano i periodi figurativi) deve dunque essere modificata per il regime del comma 10, pena l’annullamento di domande pensionistiche basate su un’applicazione errata del requisito di “effettività”. Rimane, invece, l’ambito del comma 11 (contribuzione interamente successiva al 1° gennaio 1996) dove il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva resta valido e i periodi figurativi non sono sufficienti per quel profilo. Occorre attenzione quindi, nel verificare la posizione assicurativa, e determinare se il lavoratore rientra nel regime del comma 10 o del comma 11 (cioè se il primo accredito contributivo decorreva prima o dopo il 1° gennaio 1996).


Note critiche e aspetti da approfondire. Alcuni elementi di cautela e nodi ancora da tenere presenti: Pur essendo un’ordinanza (non una sentenza di merito con pieno esame), la pronuncia della Cassazione ha valore orientativo forte e vincolante per futuri casi analoghi. L’articolazione precisa dei periodi figurativi che possono essere utilizzati richiede una valutazione dettagliata: per esempio, contributi figurativi riconosciuti in vigenza della normativa, correttamente accreditati, e che rientrino nel montante utile al momento della domanda. Occorre verificare che il soggetto abbia maturato i requisiti contributivi richiesti (41/42 anni) e che non vi siano altri ostacoli nella posizione assicurativa (es. esclusione di alcune forme contributive, verifiche di decorrenza, etc.). È utile valutare l’eventuale impatto sul calcolo pensionistico (anche contributivo) e se l’ente previdenziale potrà sollevare questioni relative alla decorrenza o alla misura della pensione. Per quanto riguarda il regime contributivo puro (verso lavoratori con primo accredito dopo 1° gennaio 1996), la distinzione fra contribuzione effettiva e figurativa resta ferma e non mutata.



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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