Registrazioni tra soggetti presenti: prova o violazione?
- azionesindacalefvg
- 30 gen
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Aggiornamento: 4 feb
Orientamenti della Cassazione, tra l’art. 24 della Costituzione, la privacy e gli obblighi di fedeltà del lavoratore”
Premessa: il tema giuridico. La questione delle registrazioni audio e video, effettuate “occultamente” nel luogo di lavoro da un lavoratore, fonda il proprio rilievo non su un mero

dibattito dottrinario, ma su un bilanciamento di valori costituzionalmente protetti: il diritto di difesa ex art. 24 Cost., che garantisce a ciascun soggetto di “agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” la tutela della riservatezza e della privacy, ricomprese nel valore costituzionale della libertà personale (art. 2 Cost.), disciplinate penalmente, tra gli altri, dagli artt. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) e 617-septies c.p. (diffusione illecita di riprese o registrazioni) e civilisticamente dal Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Registrare non è intercettare: il principio consolidato. Una delle prime e più importanti chiose giuridiche riguarda la qualificazione giuridica dell’atto di registrare: la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la registrazione fonica o audiovisiva di una conversazione alla quale si partecipa non costituisce intercettazione in senso tecnico-giuridico (cioè le cosiddette “intercettazioni di cui agli artt. 266 ss. c.p.p.”) e non richiede alcuna autorizzazione giudiziaria. Secondo questo orientamento, confermato da sentenze recenti (ad es. Cass. n. 9253/2025), la captazione effettuata da uno dei partecipanti alla conversazione — pur all’insaputa dell’altro — rientra nella nozione di prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p. (nel processo penale) e dell’art. 2712 c.c. (nel processo civile), e non nella disciplina delle intercettazioni. La distinzione giuridica è essenziale: l’intercettazione richiede l’intervento di un soggetto terzo estraneo alla conversazione e l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria; la registrazione tra presenti, anche se realizzata clandestinamente, non è un atto illecito di per sé, ma una forma di documentazione. Questo principio è storicamente fondato sul cosiddetto “rischio accettato”: chi partecipa volontariamente a un dialogo accetta il rischio che l’altro possa memorizzare quanto detto, così come la propria memoria normalmente memorizza le dichiarazioni altrui.
Valore probatorio delle registrazioni nei processi. Nel processo civile, incluse le controversie di diritto del lavoro, la registrazione costituisce prova precostituita ai sensi dell’art. 2712 c.c. e può assurgere a piena prova dei fatti rappresentati, a meno che la controparte non la disconosca in modo chiaro, circostanziato ed esplicito. Tale norma stabilisce che le riproduzioni meccaniche di fatti — comprese le registrazioni audio/video — sono fonte di prova quando non vengano contestate specificamente, e il disconoscimento generico non è sufficiente a sminuirne automaticamente la rilevanza probatoria. Nel contesto lavorativo, questo principio si confronta con principi di correttezza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro: la Cassazione ha confermato che la registrazione occulta è lecita se pertinente e strumentale alla finalità difensiva, ma può essere sanzionata in sede disciplinare quando l’attività sia mera esplorazione priva di un nesso attuale e concreto con una controversia pendente o imminente. In particolare, la Sezione Lavoro ha ribadito che la registrazione occulta può costituire violazione degli obblighi di correttezza e fedeltà se effettuata senza una finalità difensiva realistica, legittimando sanzioni disciplinari. Nel processo penale, le registrazioni effettuate da chi partecipa alla conversazione continuano a essere considerate prove documentali utilizzabili ai sensi dell’art. 234 c.p.p. e non come intercettazioni, fermo restando il vaglio di legittimità in relazione al bilanciamento con il diritto alla riservatezza. Tuttavia, non è assoluta l’ammissibilità di ogni forma di registrazione: qualora la registrazione lede in modo sproporzionato il diritto alla riservatezza, la giurisprudenza ha riconosciuto casi di inutilizzabilità delle prove raccolte in violazione di garanzie fondamentali, ribadendo che l’accertamento della verità non può giustificare l’utilizzo di mezzi sproporzionati. In più, la diffusione non autorizzata del contenuto delle registrazioni — in particolare se idonea ad arrecare danno alla reputazione o all’immagine — può integrare il reato di cui all’art. 617-septies c.p. (che richiede dolo specifico).
Il rapporto con la tutela della riservatezza e la disciplina penale. Il quadro penalistico italiano tutela la privacy sotto diversi profili: l’art. 615-bis c.p. sanziona l’interferenza illecita nella vita privata di altri, rilevante quando la captazione è effettuata da un estraneo alla conversazione; l’art. 617-septies c.p. vieta la diffusione di riprese o registrazioni fraudolente con finalità di danno all’altrui reputazione o immagine. L’elemento soggettivo (cioè il dolo specifico) è cruciale: non basta la mera diffusione, ma deve risultare l’intenzione di arrecare un danno, elemento che la Cassazione richiede per l’integrazione della fattispecie penale.
Bilanciamento costituzionale: diritto di difesa vs. riservatezza. Nel diritto italiano, il diritto di difesa è un principio costituzionale fondamentale (art. 24 Cost.) che trova applicazione in tutte le fasi del processo e — come riconosciuto dalla giurisprudenza — anche nell’attività di precostituzione della prova in vista del giudizio. Parallelamente, il Codice della privacy e il GDPR prevedono espressamente basi giuridiche per il trattamento dei dati personali “necessarie per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”. Questo rinforza l’idea che l’acquisizione di registrazioni finalizzate alla difesa possa rientrare in un regime di liceità, purché adeguatamente circoscritta alle finalità difensive e proporzionata.
Conclusioni. In sintesi, l’orientamento della Corte di Cassazione definisce un equilibrio pragmatico tra diritti costituzionali e tutela dei dati personali, con i seguenti cardini: la registrazione tra soggetti presenti, di una conversazione alla quale si partecipa non è intercettazione e può essere considerata prova documentale; la sua ammissibilità giudiziale è subordinata al bilanciamento tra diritto di difesa e riservatezza; una registrazione può essere lecita e utilizzabile in giudizio se pertinente, funzionale e non sproporzionata rispetto alle esigenze difensive; l’appropriato utilizzo e la diffusione delle registrazioni è limitato: è vietata la pubblicazione non autorizzata o indirizzata a fini di danno alla reputazione altrui, che può integrare reati specifici. Nel contesto lavorativo, dunque, la registrazione occulta — pur non essendo in sé reato — deve essere valutata con riguardo alla sua funzione difensiva concreta e alla proporzione rispetto agli altri diritti costituzionali coinvolti
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