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Accesso ai conti bancari e tutela del contribuente, Controllo pubblico, riservatezza finanziaria e rischi connessi

Nel dibattito pubblico si è affermata l’idea secondo cui le autorità fiscali, gli enti locali e persino i creditori privati sarebbero in grado di effettuare l'accesso ai conti bancari dei cittadini, conoscendone in modo diretto saldo e movimentazioni. Si tratta di una rappresentazione che non trova un reale fondamento giuridico e che rischia di alterare la

percezione del delicato equilibrio che l’ordinamento costruisce tra poteri di controllo, tutela del credito e diritto alla riservatezza finanziaria. Cerchiamo di capirne di più. Il sistema normativo italiano, pur prevedendo strumenti di accesso alle informazioni bancarie, fonda tali poteri su presupposti stringenti, finalità tipizzate e limiti puntualmente delineati. L’obiettivo è quello di bilanciare l’interesse pubblico alla corretta riscossione dei tributi e alla repressione degli illeciti con la salvaguardia dei diritti fondamentali del correntista. Il punto di partenza resta il principio di riservatezza del rapporto bancario. Il conto corrente è tradizionalmente assistito da un segreto bancario di natura funzionale, oggi declinato soprattutto attraverso la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni relative a saldo, giacenza e movimenti costituiscono dati personali di natura economico-finanziaria e, come tali, possono essere trattate solo in presenza di un’idonea base giuridica. Né l’intermediario bancario né soggetti terzi sono legittimati a comunicare o acquisire tali dati in assenza di una previsione normativa espressa o di un provvedimento dell’autorità competente. In questo contesto si colloca il ruolo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, spesso percepite come titolari di un potere generalizzato di accesso ai conti correnti dei contribuenti. In realtà, l’accesso all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari non equivale a un controllo indiscriminato e permanente sull’intera platea dei cittadini. Si tratta di uno strumento funzionale all’attività di accertamento, utilizzabile esclusivamente per finalità fiscali specifiche e nel rispetto dei principi di proporzionalità e pertinenza. L’analisi dei dati bancari avviene, di regola, in presenza di indicatori di rischio, di incongruenze tra redditi dichiarati e capacità di spesa, oppure nell’ambito di procedimenti di verifica già formalmente avviati. Non esiste, dunque, un potere dell’amministrazione finanziaria di consultazione libera e immotivata dei conti correnti. Considerazioni analoghe valgono per la Guardia di Finanza, che opera quale polizia economico-finanziaria. I poteri di accesso ai dati bancari vengono esercitati nell’ambito di indagini fiscali, tributarie o penali e devono essere sorretti da concrete esigenze investigative. Anche in questo caso, l’intervento non è automatico né svincolato da un procedimento, ma si colloca entro un perimetro di legalità definito dalla legge e sottoposto a controlli interni e, se del caso, giurisdizionali. Un profilo spesso trascurato riguarda gli enti territoriali, quali Comuni e Regioni. È vero che il legislatore, negli ultimi anni, ha potenziato i meccanismi di cooperazione amministrativa e ampliato l’accesso alle banche dati fiscali; tuttavia, ciò non si traduce in una facoltà generalizzata di conoscenza dei conti correnti dei cittadini. L’accesso è consentito esclusivamente per finalità connesse all’accertamento e alla riscossione dei tributi di competenza dell’ente e deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali. Anche in questo ambito, il presupposto indefettibile è l’esercizio di una funzione amministrativa concreta, non una generica attività di monitoraggio patrimoniale. Il sistema degli accessi controllati è stato ulteriormente rafforzato a livello europeo con la direttiva (UE) 2019/1153, relativa all’uso delle informazioni finanziarie per la prevenzione, l’indagine e il perseguimento di reati gravi, quali il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La direttiva, recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 195 del 2021, ha individuato in modo puntuale le autorità legittimate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e ha imposto condizioni rigorose per tale accesso. Anche in questo quadro, il legislatore europeo e nazionale hanno ribadito che la disponibilità delle informazioni finanziarie non può mai tradursi in un controllo generalizzato, ma deve essere circoscritta a casi specifici, motivati e tracciabili. Ancora più stringenti risultano i presupposti quando si esce dall’ambito pubblico per entrare in quello dei creditori privati. Il creditore non ha alcuna possibilità di accedere ai dati bancari del debitore per iniziativa autonoma. L’individuazione dei conti correnti presuppone il possesso di un titolo esecutivo valido, come una sentenza o un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, nonché la previa notifica dell’atto di precetto. Solo successivamente, e all’interno della procedura esecutiva, il creditore può chiedere al giudice l’autorizzazione ad accedere all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari al fine di procedere al pignoramento. In mancanza di tali passaggi, qualsiasi tentativo di acquisizione di informazioni bancarie si configurerebbe come illecito. Nel complesso, il quadro normativo conferma che l’accesso ai conti correnti non è mai libero né indiscriminato, ma sempre subordinato a presupposti legali rigorosi e a finalità specificamente individuate.

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Approfondimento. In presenza di un accesso non autorizzato ai conti correnti dei cittadini, l’ordinamento prevede un sistema di responsabilità articolato, che varia in funzione di chi accede, di come accede e della qualifica soggettiva dell’autore. Non si tratta mai di una mera irregolarità formale: l’accesso privo di titolo autorizzativo integra, a seconda dei casi, illeciti penali, amministrativi e civili. Esaminiamo più in dettaglio🡪 Accesso abusivo al sistema informatico (art. 615-ter c.p.). Chiunque acceda senza diritto a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza risponde del reato di accesso abusivo. I sistemi bancari e l’Anagrafe dei rapporti finanziari sono pacificamente qualificati come sistemi protetti. Rischio penale. Reclusione fino a 3 anni. Pena aumentata se il fatto è commesso: da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o delle funzioni per acquisire dati di particolare delicatezza (come quelli finanziari). EsempioUn dipendente pubblico che, pur avendo credenziali di accesso, consulta i dati bancari di un soggetto al di fuori di un procedimento o senza autorizzazione interna commette accesso abusivo: il titolo tecnico non sostituisce il titolo giuridico. Trattamento illecito di dati personali (art. 167 Codice Privacy – d.lgs. 196/2003). I dati bancari sono dati personali di natura economico-finanziaria. Il loro trattamento senza base giuridica integra il reato di trattamento illecito, quando è finalizzato a: profitto, danno per l’interessato. Rischio penale Reclusione fino a 3 anni. Pena aggravata se il fatto riguarda dati su larga scala o soggetti vulnerabili. Questa fattispecie è particolarmente rilevante per: funzionari pubblici, dipendenti bancari, intermediari finanziari. Esempio. Un impiegato di banca che comunica a terzi informazioni su saldo o movimenti di un cliente, senza consenso o obbligo di legge, risponde penalmente anche se l’accesso al sistema era tecnicamente legittimo. **Violazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.), Quando l’accesso abusivo è compiuto da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, può configurarsi anche la rivelazione o utilizzazione di segreti d’ufficio. Rischio penale. Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Anche senza divulgazione a terzi, se il dato è usato per fini estranei all’ufficio. Esempio. Un funzionario comunale che accede ai dati finanziari di un contribuente per curiosità personale o per favorire un terzo, anche senza diffonderli, viola il segreto d’ufficio.  Sanzioni amministrative privacy (GDPR) Indipendentemente dal profilo penale, l’accesso non autorizzato espone il soggetto che ha operato l’accesso e l’ente o l’azienda di appartenenza a sanzioni amministrative del Garante per la protezione dei dati personali. Sanzioni, Fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo (per i soggetti obbligati). Ordini correttivi e limitazioni operative.  Responsabilità civile verso il correntista (art. 2043 c.c.). Il cittadino il cui conto è stato indebitamente “osservato” può chiedere il risarcimento del danno, anche in assenza di danno patrimoniale per lesione della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali. La giurisprudenza ammette il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di violazione grave e ingiustificata.  Il caso del creditore privato. Per il creditore, l’accesso diretto ai dati bancari del debitore senza titolo esecutivo e senza autorizzazione del giudice è sempre illecito. Conseguenze. Accesso abusivo a sistema informatico. Trattamento illecito di dati. Possibile concorso in reati se si avvale di terzi. Esempio. Un investigatore o un intermediario che reperisce informazioni sui conti del debitore “informalmente” espone sé stesso e il mandante a responsabilità penale. 


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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