Chat aziendali e i gruppi di WhatsApp. La differenza è sostanziale nel caso di controlli da parte datoriale
- azionesindacalefvg
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Aggiornamento: 3 giorni fa
Ritorniamo sul tema del controllo aziendale sulle chat di lavoro dei dipendenti. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32283 dell'11 dicembre 2025 ha ben chiarito che il datore di lavoro ha il diritto di accedere alle conversazioni che avvengono sulle chat aziendali quando sospetta che sia stato commesso un illecito. La vicenda trae origine dal

licenziamento di un dirigente di Amazon, che aveva utilizzato la piattaforma di messaggistica interna per scambiare messaggi con altri manager. L'azienda, dopo aver ricevuto segnalazioni da parte di un candidato che lamentava di aver subito un trattamento ingiusto durante il processo di selezione, ha deciso di esaminare le conversazioni del suo dirigente. Dalle chat si è potuto riscontrare che il selezionatore aveva cambiato opinione sull’idoneità del candidato a seguito delle pressioni di un collega di altro ufficio. Da lì la decisione di avviare un controllo interno e poi di procedere con il licenziamento del lavoratore per violazione del vincolo fiduciario. La questione, dopo il vaglio dei magistrati di merito (ultima la Corte d'Appello di Torino) è finta in Cassazione dove i difensori del ricorrente, hanno sostenuto che l'acquisizione delle conversazioni fosse illegittima, poiché le chat potevano ben contenere anche messaggi di natura privata (violazione dei diritti personali del lavoratore). Gli Ermellini hanno rigettato la tesi difensiva, stabilendo che le conversazioni possono essere acquisite e utilizzate dal datore di lavoro, anche andando a ritroso (com’era successo) nel tempo, quando lo scopo è quello di tutelare il patrimonio aziendale, inteso, quest’ultimo, non solo in senso materiale ma anche immateriale, riferendosi quindi alla protezione degli altri dipendenti e dell'organizzazione nel suo complesso. La Cassazione ha fornito due motivazioni principali, entrambe importanti per comprendere i limiti del controllo del datore di lavoro. La prima riguarda la qualificazione delle chat aziendali come strumento di lavoro: poiché queste piattaforme sono funzionali alla prestazione lavorativa e fornite dall'azienda per svolgere mansioni professionali, i dati e le informazioni raccolte attraverso di esse possono essere utilizzate "a tutti i fini", compresi quelli disciplinari. Naturalmente, questo presuppone che ai dipendenti sia stata fornita un'adeguata informazione preventiva sulla possibilità di controlli, in modo da rispettare i principi di trasparenza e correttezza. La seconda motivazione riguarda i cosiddetti "controlli difensivi", che la legge consente al datore di lavoro di esercitare per evitare comportamenti illeciti riconducibili, sulla base di concreti indizi, a singoli dipendenti. Questi controlli possono essere anche di natura tecnologica e rappresentano uno strumento legittimo per proteggere l'azienda da condotte sleali o dannose. Attenzione 🡪 La sentenza della Cassazione traccia una distinzione netta tra le chat aziendali e i gruppi WhatsApp creati spontaneamente tra colleghi. Le prime sono strumenti forniti dall'azienda e utilizzati esclusivamente per finalità lavorative, mentre i secondi hanno natura privata e personale, anche se i partecipanti sono colleghi di lavoro. Non è un caso che, lo scorso marzo, la stessa Suprema Corte avesse stabilito che i messaggi scambiati in un gruppo WhatsApp tra dipendenti non potessero essere utilizzati per giustificare un licenziamento per giusta causa. La differenza sostanziale sta nella natura dello strumento: WhatsApp è un'applicazione personale installata sui dispositivi privati degli utenti, mentre le chat aziendali sono piattaforme controllate dall'azienda e messe a disposizione esclusivamente per esigenze professionali. Questo significa che chi utilizza una chat aziendale deve essere consapevole che le sue conversazioni potrebbero essere monitorate dal datore di lavoro, specialmente in presenza di sospetti fondati su comportamenti illeciti o violazioni delle policy aziendali. La sentenza della Cassazione rappresenta, quindi, un importante precedente che definisce i confini tra privacy del lavoratore e diritti di controllo dell'azienda, ribadendo che l'uso degli strumenti di lavoro deve essere sempre conforme alle finalità professionali e che qualsiasi abuso può avere conseguenze disciplinari anche gravi.
Per chiarire meglio🡪 Quando l’azienda usa WhatsApp (piattaforma esterna e non interna) per comunicazioni di lavoro, non ci troviamo di fronte a una chat aziendale, ma a una chat di natura privata/personale. WhatsApp è uno strumento personale, installato su dispositivi (normalmente) privati degli utenti. Anche se usato per ragioni di lavoro o tra colleghi, non diventa automaticamente uno strumento di lavoro aziendale. Le conversazioni su WhatsApp mantengono natura privata, come i gruppi creati spontaneamente tra colleghi. Il datore di lavoro non può accedervi né controllarle legittimamente, né usarle direttamente a fini disciplinari
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