Ricollocazione per inidoneità sanitaria. Diritto all’indennità di trasferta
- azionesindacalefvg
- 7 apr
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La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’assegnazione temporanea del lavoratore a una sede diversa da quella ordinaria, disposta per effetto di una inidoneità

sanitaria sopravvenuta alle mansioni originarie, non esclude il diritto all’indennità di trasferta prevista dalla contrattazione collettiva di settore. In particolare, l’adempimento dell’obbligo datoriale di tutela della salute del lavoratore, imposto dall’ordinamento, non elimina né neutralizza le “esigenze di servizio”, che restano insite nella scelta organizzativa dell’impresa. Ne consegue che il datore di lavoro non può pretendere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta, ove ricorrano i presupposti contrattuali.
Tutela della salute e obblighi datoriali. L’ordinamento impone al datore di lavoro un dovere primario di tutela dell’integrità psico-fisica del dipendente. Tale obbligo trova fondamento nell’art. 2087 c.c., che impone l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore; nella normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008) e **nei principi costituzionali di tutela del lavoro e della salute. Se il lavoratore viene dichiarato temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle mansioni originarie, il datore è tenuto a valutare soluzioni organizzative alternative, compatibili con lo stato di salute accertato, incluse eventuali assegnazioni temporanee ad altre sedi.
L’indennità di trasferta nella contrattazione collettiva. Nel settore ferroviario (per gli altri settori vedi l’approfondimento), l’art. 77 del CCNL Mobilità – Attività ferroviarie disciplina l’indennità di trasferta, riconoscendola al lavoratore inviato temporaneamente a prestare servizio fuori dal Comune della sede abituale, in presenza di esigenze di servizio. La funzione dell’indennità è quella di compensare il disagio derivante dallo spostamento e ristorare i maggiori oneri economici e personali connessi alla prestazione lavorativa in luogo diverso da quello ordinario. La disciplina contrattuale non subordina il diritto all’indennità alla natura “volontaria” della trasferta, né esclude espressamente le ipotesi di ricollocazione per motivi sanitari. Nel caso esaminato, un lavoratore aveva prestato attività lavorativa, per un periodo significativo, in una sede situata in un Comune diverso da quello di assegnazione ordinaria, a seguito di una temporanea inidoneità alle mansioni originarie accertata dal medico competente. Il dipendente aveva quindi richiesto il pagamento dell’indennità di trasferta prevista dal contratto collettivo. Il datore di lavoro, pur avendo inizialmente corrisposto le somme, ne chiedeva successivamente la restituzione, sostenendo che l’assegnazione fosse avvenuta nell’esclusivo interesse del lavoratore, quale misura di tutela della salute, e non per esigenze di servizio. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello avevano rigettato la pretesa restitutoria datoriale, riconoscendo il diritto del lavoratore all’indennità. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha confermato l’impostazione dei giudici di merito, ribadendo alcuni principi di particolare rilievo per i lavoratori dipendenti. Secondo i giudici di legittimità, la ricollocazione temporanea del lavoratore inidoneo è certamente finalizzata alla tutela della salute ma avviene nell’ambito di una scelta organizzativa datoriale, necessaria per garantire la continuità e l’efficienza del servizio. Pertanto, le “esigenze di servizio” non vengono meno solo perché la decisione è adottata in adempimento di un obbligo di legge. L’interesse dell’impresa a riallocare il personale in modo compatibile con le condizioni sanitarie e con l’organizzazione produttiva resta attuale e rilevante. La Corte ha chiarito che l’assegnazione temporanea fuori Comune integra il presupposto oggettivo della trasferta, la causa sanitaria dell’assegnazione non esclude l’applicazione dell’art. 77 del CCNL e l’indennità conserva la sua funzione compensativa, a prescindere dalla ragione che ha determinato lo spostamento. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto alla piena tutela economica prevista dal contratto collettivo, anche quando la trasferta derivi da una situazione di temporanea inidoneità.
L’illegittimità della pretesa restitutoria. Proprio perché il pagamento dell’indennità trova fondamento nel contratto collettivo e nella corretta qualificazione giuridica della trasferta, la richiesta di restituzione delle somme da parte del datore di lavoro è stata ritenuta priva di base normativa. Non si è in presenza di un indebito oggettivo, né di un’erogazione priva di causa, bensì dell’adempimento di un’obbligazione contrattuale. Alla luce dei principi affermati, i lavoratori possono trarre alcune indicazioni pratiche: la ricollocazione temporanea per inidoneità non comporta automaticamente una perdita di diritti economici; l’indennità di trasferta spetta ogni volta che ricorrono i presupposti contrattuali (temporaneità e svolgimento dell’attività fuori Comune); **eventuali richieste di restituzione delle somme percepite devono essere attentamente valutate, poiché non sempre sono legittime.
Approfondimento: Il ruolo della contrattazione collettiva. Nel caso ferroviario, il diritto all’indennità di trasferta era previsto espressamente dall’art. 77 del CCNL Mobilità.In altri settori (Credito, Turismo, Commercio, Industria) i CCNL prevedono indennità di trasferta, ma non sempre in termini identici. Dove il contratto collettivo non disciplina l’indennità, la situazione cambia 🡪 Il principio generale🡪 Se la trasferta comporta un disagio o un incremento dei costi per il lavoratore, può essere riconosciuta a titolo di equo indennizzo un compenso economico, ma non c’è diritto automatico senza norma contrattuale o accordo individuale. In un eventuale contenzioso i giudici valutano caso per caso, guardando alla “causa” dello spostamento, alle esigenze dell’azienda e al principio di buona fede ex art. 2087 c.c. Per intenderci: Il ragionamento sulla compatibilità tra tutela della salute e esigenze di servizio vale in tutti i settori, ma l’indennità economica dipende dalla previsione contrattuale o dalla prassi aziendale.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale
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