Rientro al lavoro dopo un’assenza prolungata: Le novità introdotte dalla legge 203 del 13 dicembre 2024
- azionesindacalefvg
- 28 lug 2025
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La regola generale:🡪 Il datore deve assicurarsi, in qualsiasi momento, che il dipendente sia in condizioni di svolgere le proprie mansioni in sicurezza, senza rischi per la sua salute o per quella dei colleghi. Una recente modifica legislativa, la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, ha introdotto importanti novità, modificando l’articolo 41 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008). Prima dell’intervento della Legge n. 203/2024, l’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del D.lgs. 81/2008, imponeva in modo piuttosto tassativo la necessità di una visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i lavoratori assenti per motivi di salute per più di 60 giorni continuativi. Lo scopo era quello di verificare l’idoneità del lavoratore a svolgere la mansione specifica cui era adibito prima dell’assenza. La Corte di Cassazione (sentenza n. 7566 del 27 marzo 2020) aveva precisato che tale visita era finalizzata ad accertare se il lavoratore potesse sostenere le medesime mansioni già svolte in precedenza senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica. Era quindi un obbligo per il datore di lavoro organizzare tempestivamente tale visita presso il medico competente, e il lavoratore non poteva essere riassegnato alle sue vecchie mansioni senza questo preventivo controllo di idoneità. Il costo della visita era, e rimane, come in tutte le circostanze in cui il lavoratore va a visita dal medico competente, a carico del datore di lavoro (art. 41, comma 4, D.lgs. 81/08). Ora, a seguito della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, la sorveglianza sanitaria comprende una: “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, solo qualora sia ritenuta necessaria (valutazione di necessità) dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Questa valutazione dovrà presumibilmente basarsi su fattori quali: la natura e la gravità della patologia che ha causato l’assenza; la durata effettiva dell’assenza; le caratteristiche della mansione specifica che il lavoratore deve riprendere; i rischi professionali connessi a tale mansione; la documentazione medica relativa alla malattia e alla guarigione del lavoratore (ad esempio, il certificato di fine malattia rilasciato dal medico curante).

Attenzione però🡪 Anche se il medico competente non effettua la visita è comunque tenuto a esprimere formalmente un giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione specifica La valutazione, formalizzata all’azienda, si baserà sulla documentazione medica in suo possesso (certificati, eventuali relazioni specialistiche) e sulla sua conoscenza del profilo di rischio del lavoratore e della mansione. Il giudizio, che potrà essere di idoneità piena, idoneità con prescrizioni/limitazioni, o, in rari casi, di inidoneità temporanea o permanente alla mansione specifica, sarà acquisito dall’azienda che, ovviamente, ne dovrà tenete debito conto.
È importante ricordare un presupposto fondamentale🡪 La procedura descritta dall’articolo 41, comma 2, lettera e-ter) del D.lgs. 81/08 (sia nella vecchia che nella nuova formulazione) si applica ai lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria in azienda. Solo i lavoratori per i quali vige un obbligo di sorveglianza sanitaria periodica (in relazione ai rischi specifici della loro mansione) devono essere sottoposti alla visita di rientro dopo lunga assenza.
In cosa consiste la “sorveglianza sanitaria”? (art. 2 del D.lgs. 81/2008). Consiste nell’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro e ai rischi professionali. Viene effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa o su richiesta del lavoratore se il medico la ritiene correlata ai rischi lavorativi (art. 41, comma 1, D.lgs. 81/08).
Come deve comportarsi il datore di lavoro quando un suo collaboratore che è rimasto assente in malattia per più di 60 giorni continuativi? Al rientro del lavoratore il datore di lavoro deve tempestivamente informare il medico competente per permettere al sanitario di avviare la sua valutazione sulla necessità o meno della visita fisica e, in ogni caso, di esprimere il giudizio di idoneità. Il datore di lavoro non può riammettere il lavoratore alla sua mansione specifica senza aver prima ricevuto il formale giudizio di idoneità dal medico competente. L’articolo 18, comma 1, lettera bb) del D.lgs. 81/08 impone al datore di vigilare affinché i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza tale giudizio.




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