top of page

Risarcimenti più importanti in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. Cost. (sent.118/2025)

Negli ultimi anni, il tema delle tutele contro il licenziamento illegittimo nelle piccole imprese è stato al centro di un intenso dibattito giuridico. Per lungo tempo, ai lavoratori impiegati in aziende di dimensioni ridotte è stata riconosciuta una tutela economica limitata e

rigidamente predeterminata. Questo assetto è stato però profondamente modificato dalla sentenza n. 118 del 2025 della Corte Costituzionale, che ha aperto la strada a un sistema di risarcimento più flessibile e aderente al caso concreto. Vediamo, in modo sistematico, cosa è cambiato e quali sono oggi i criteri che guidano la liquidazione dell’indennità.


Le “piccole imprese” nel diritto del lavoro. Nel nostro ordinamento, si considerano “sotto soglia” (piccole) le imprese che occupano fino a 15 dipendenti nella stessa unità produttiva o nello stesso Comune, oppure fino a 60 dipendenti complessivi sul territorio nazionale. Questa distinzione è decisiva perché, storicamente, ha comportato un regime di tutele più debole rispetto a quello previsto per le aziende di maggiori dimensioni.


Il sistema previgente: indennità limitata e predeterminata Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese trovava applicazione l’art. 8 della legge n. 604/1966: nessuna reintegrazione (salvo i casi di nullità), ma solo un’indennità economica compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Con il Jobs Act e il D.lgs. n. 23/2015, per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi (contratto a tutele crescenti), la tutela è rimasta esclusivamente indennitaria. L’art. 9, comma 1, del decreto prevedeva che, nelle imprese sotto soglia, l’indennità fosse:

dimezzata rispetto a quella delle imprese sopra soglia e in ogni caso non superiore a 6 mensilità. In concreto, anche in presenza di licenziamenti gravemente illegittimi, il giudice non poteva mai superare quel tetto.


L’intervento della Corte Costituzionale: perché il tetto è illegittimo. Con la sentenza n. 118/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il limite massimo rigido di 6 mensilità. Secondo la Consulta, un tetto così basso e automatico non garantisce un risarcimento adeguato al danno subito dal lavoratore, impedisce una valutazione proporzionata alle circostanze del caso concreto e compromette la funzione deterrente della sanzione nei confronti del datore di lavoro. In sostanza, la Corte ha ritenuto che il legislatore non possa vincolare il giudice a un massimo così contenuto da rendere il risarcimento meramente simbolico in molte situazioni.


Il nuovo quadro: più spazio alla valutazione del giudice. Caduto il tetto delle 6 mensilità, resta fermo il principio per cui, nelle piccole imprese, l’indennità è dimezzata rispetto a quella prevista per le aziende sopra soglia. Poiché per queste ultime l’indennità oggi può arrivare fino a 36 mensilità, nelle imprese sotto soglia il nuovo limite massimo diventa, di fatto, 18 mensilità, con un minimo che resta fissato a 3 mensilità. Ne deriva una forbice molto più ampia: da 3 a 18 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento. Non si tratta, però, di un automatismo: l’importo deve essere determinato dal giudice caso per caso.  I criteri di quantificazione dell’indennità🡪 Nel nuovo assetto, la liquidazione del risarcimento non è più una semplice operazione aritmetica basata sull’anzianità di servizio. Il giudice è chiamato a svolgere una valutazione complessiva, ispirata ai principi di equità e personalizzazione. Tra i criteri rilevanti rientrano: Anzianità di servizio del lavoratore, che continua a rappresentare un parametro centrale. Dimensioni economiche dell’impresa, non limitate al numero di dipendenti, ma estese a fatturato, patrimonio e capacità finanziaria: una “piccola” impresa con elevato volume d’affari può essere condannata a indennità più consistenti. Comportamento delle parti, sia del datore di lavoro (ad esempio arbitrarietà, mala fede, violazione di regole procedurali) sia del lavoratore. Gravità del vizio del licenziamento, distinguendo tra mere carenze formali e illegittimità sostanziali particolarmente rilevanti. **Condizioni personali del lavoratore, in quanto incidono sull’effettiva portata del pregiudizio subito. L’obiettivo è quello di pervenire a un risarcimento che sia realmente congruo e non meramente standardizzato.


Le conseguenze del nuovo sistema. Per i lavoratori, il cambiamento significa possibilità di ottenere indennità sensibilmente superiori rispetto al passato e maggiore valorizzazione delle peculiarità del proprio caso. Per i datori di lavoro aumento del rischio economico connesso a licenziamenti non adeguatamente motivati e necessità di maggiore attenzione nella gestione del recesso e della relativa istruttoria. Per entrambi, cresce l’importanza della strategia processuale e della qualità delle allegazioni e delle prove.


Riassumendo. La sentenza n. 118/2025 segna il superamento di una tutela meramente simbolica per i lavoratori delle piccole imprese. Il risarcimento per licenziamento illegittimo 

non è più bloccato a 6 mensilità ma può arrivare fino a 18. Il rimborso deve essere determinato in modo personalizzato, sulla base delle circostanze concrete. Il sistema si sposta così da una logica rigida e predeterminata a una logica di equità sostanziale, in cui il giudice torna a svolgere un ruolo centrale nella tutela effettiva del lavoratore.



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940  

Commenti


bottom of page