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Curriculum vitae falso o alterato e licenziamento per giusta causa. Violazione del vincolo fiduciario (Tribunale di Roma) 


Curriculum vitae falso: La sentenza del Tribunale di Roma n. 10463 ribadisce un principio consolidato del diritto del lavoro italiano sul quale ci siamo già intrattenuti più volte su questa rassegna: la falsità delle dichiarazioni rese dal lavoratore in fase precontrattuale, in particolare nel curriculum vitae, può legittimare il licenziamento per giusta causa anche a distanza di anni dall’assunzione, in quanto idonea a ledere in modo irreversibile il rapporto fiduciario. Il rapporto di lavoro subordinato non si fonda esclusivamente sull’esecuzione della prestazione lavorativa, ma presuppone un vincolo fiduciario improntato ai principi di correttezza e buona fede, sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché dall’art. 1337 c.c. in materia di responsabilità precontrattuale. L’inserimento consapevole di informazioni non veritiere circa titoli di studio, qualifiche professionali o pregresse esperienze lavorative costituisce una violazione originaria di tali principi, idonea a incidere sulla volontà negoziale del datore di lavoro. Nel caso esaminato, una hostess assunta a tempo indeterminato aveva dichiarato un’esperienza decennale maturata presso la medesima compagnia aerea. Tale circostanza è risultata oggettivamente falsa, poiché nel periodo indicato la società era sottoposta ad amministrazione straordinaria, situazione giuridica incompatibile con nuove assunzioni. Il giudice ha ritenuto che la condotta integrasse una falsità volontaria e rilevante, tale da compromettere irrimediabilmente l’affidamento datoriale. La pronuncia chiarisce che, ai fini della sussistenza della giusta causa ex art. 2119 c.c., è irrilevante sia l’eventuale idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnate, sia l’assenza di un danno economico immediato per l’azienda. Ciò che rileva è l’alterazione del presupposto fiduciario su cui il contratto è stato concluso. In presenza di condotte che violano il cosiddetto “minimo etico” dell’ordinamento o che integrano ipotesi di rilevanza penale (quali la falsità in scrittura privata o nelle dichiarazioni sostitutive), il licenziamento disciplinare è legittimo anche in assenza di una specifica previsione nel codice disciplinare aziendale, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza. La responsabilità del lavoratore sussiste sia sotto il profilo oggettivo, per l’idoneità della condotta a trarre in inganno il datore di lavoro, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto la menzogna è frutto di una scelta consapevole e finalizzata all’ottenimento di un indebito vantaggio competitivo nella selezione. La decisione conferma inoltre che l’obbligo di veridicità non riguarda solo il curriculum vitae formalmente trasmesso, ma si estende a tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura di selezione: comunicazioni email, colloqui, dichiarazioni verbali e autocertificazioni. La scoperta successiva della falsità legittima il recesso datoriale anche a notevole distanza temporale dall’assunzione, poiché la lesione del vincolo fiduciario è considerata strutturale e insanabile.


In conclusione, la sentenza rafforza l’orientamento secondo cui la trasparenza informativa costituisce un obbligo giuridico essenziale del lavoratore già nella fase precontrattuale. Ogni competenza o esperienza dichiarata deve essere oggettivamente verificabile, poiché la non veridicità espone il lavoratore al rischio di un licenziamento per giusta causa, con piena legittimità giuridica.


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