Se avete uno stipendio da fame chiedete al giudice di aggiornarlo dignitosamente (Cassazione docet)
- azionesindacalefvg
- 1 dic 2025
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Ne abbiamo già parlato, ma ritorniamo volentieri sull’argomento visto il generale interesse che ha suscitato.

Due sentenze gemelle della Suprema Corte, danno ai magistrati il potere di disapplicare i contratti collettivi nazionali quando la retribuzione non garantisce dignità al lavoratore. Insomma, l'articolo 36 della nostra Costituzione diventa un'arma concreta contro il lavoro povero. Finora, la giurisprudenza ha sempre considerato la contrattazione collettiva come lo strumento imprescindibile per valutare la “equa retribuzione". Quando un lavoratore riceveva la paga negoziata dal CCNL firmato dai sindacati comparativamente più rappresentativi si presumeva automaticamente che quella paga fosse proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, e sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa a lui e alla sua famiglia. Ebbene, questo dogma viene ora quasi demolito dai giudici di legittimità che, con le sentenze n. 28230/2023 e n. 27711/2023, hanno stabilito che si tratta soltanto di una presunzione relativa, dunque contestabile. Il magistrato non deve più limitarsi ad applicare meccanicamente quanto previsto dal CCNL, ma si deve assumere il compito di verificare se quella paga rispetta de facto anche i principi costituzionali. Di fronte ad un lavoratore che dovesse contestare che la sua retribuzione non gli consente di vivere dignitosamente, seppure sia conforme al CCNL applicato, il giudice potrà disapplicare il CCNL e imporre un trattamento economico migliore. La sentenza 27711/2023 è tranciante: "Nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità ai requisiti sostanziali stabiliti dalla costituzione". Si tratta di un potere straordinario che deriva direttamente dalla forza normativa dell'articolo 36 della Costituzione, gerarchicamente superiore a qualsiasi accordo privato, anche se collettivo. L'intervento della Cassazione non è casuale. Nelle motivazioni delle sentenze emerge un quadro drammatico del mercato del lavoro italiano: “La condizione di chi - pur avendo un'occupazione - vive in condizioni di povertà, è diventata allarmante nel nostro Paese con una disparità salariale crescente e con lavoratori che svolgono le stesse mansioni ma percepiscono stipendi molto diversi a seconda del contratto applicato. Se poi al fenomeno si aggiunge anche l’impatto dell’inflazione degli ultimi anni, che ha eroso drammaticamente il potere d'acquisto dei salari a causa dei ritardi nei rinnovi contrattuali e della corsa dei prezzi al consumo il quadro si completa. Bene hanno fatto allora i cassazionisti ad intervenire con forza per tutelare il diritto fondamentale del lavoratore alla retribuzione dignitosa, scavalcando un sistema di contrattazione collettiva che, in molti casi, ha fallito la sua missione protettiva (basti pensare al contratto dei vigilantes, firmato da Landini/CGIL. 🡪 Euro 5,95 lordi l’ora). Il potere conferito al giudice dalle sentenze della Cassazione è importante e articolato, pur dovendo essere esercitato con attenzione e rigore motivazionale. Il magistrato ha diverse opzioni a disposizione. 1) Può innanzitutto selezionare un CCNL diverso da quello utilizzato dal datore di lavoro, una decisione davvero rivoluzionaria che consente di bypassare completamente i contratti gestiti al ribasso retributivo, non raramente negoziati anche dai sindacati cosiddetti leaders. 2) Può motivatamente discostarsi da qualsiasi contratto collettivo e utilizzare parametri completamente differenti per calcolare la giusta retribuzione. Tra questi indicatori alternativi figurano la soglia di povertà elaborata dall'ISTAT, che rappresenta un riferimento scientifico e oggettivo delle condizioni minime di vita dignitosa, oppure persino l'importo degli ammortizzatori sociali come la NASPI o la Cassa Integrazione Guadagni, pur con tutte le cautele del caso.
Conclusioni. L'orientamento espresso dalla Cassazione si inserisce in un contesto europeo più attento di quello italiano al tema dei salari dignitosi. La Direttiva UE 2022/2041 sui salari minimi adeguati, che l'Italia non ha ancora pienamente recepito, stabilisce che la sufficienza della retribuzione non va valutata solo sulla capacità di soddisfare bisogni primari come cibo e alloggio, ma anche sulla possibilità di accedere a beni immateriali, come recita il Considerando n. 28, quali "attività culturali, educative e sociali". Si tratta di una concezione molto più ampia e moderna di dignità, che alza notevolmente l'asticella rispetto al passato. C’è da dire che la Corte di Cassazione ho voluto sottolineare che i principi ora esposti valgono anche per il Terzo Settore e per i lavori nei contratti pubblici (significa che anche nelle gare d'appalto pubbliche, dove vige l'obbligo per le imprese di applicare i contratti collettivi nazionali di settore, il giudice potrà intervenire qualora ritenga quelle retribuzioni comunque troppo basse per garantire la dignità costituzionale)
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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