Si indebolisce la certificazione dei contratti di lavoro. L’INL, con maggiori poteri, potrà destabilizzarli. Ma siamo sicuri che lo farà?
L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro, introdotto dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. “decreto Biagi”), è stato a lungo interpretato come uno strumento idoneo a conferire stabilità alla qualificazione giuridica dei rapporti, con una funzione dichiaratamente deflattiva del contenzioso. La recente pronuncia della Corte di Cassazione

n. 11276/2026 segna tuttavia un significativo mutamento di prospettiva, incidendo profondamente sull’equilibrio tra autonomia negoziale assistita e poteri pubblici di vigilanza. L’arresto di legittimità, nel chiarire che la certificazione non vincola l’INL, si colloca in una linea evolutiva che privilegia la sostanza dei rapporti rispetto alla loro qualificazione formale, riaffermando il primato della funzione pubblicistica del controllo ispettivo. La certificazione dei contratti trova il proprio fondamento negli artt. 75-84 del d.lgs. n. 276/2003. Essa è finalizzata a ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, fornire certezza alle parti circa gli effetti giuridici del contratto e prevenire fenomeni di elusione o abuso mediante un vaglio preventivo da parte di organismi qualificati. L’art. 79 stabilisce che gli effetti dell’accertamento compiuto dalle commissioni di certificazione “permangono, anche verso i terzi, fino a quando non sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80”. Tradizionalmente, tale disposizione è stata letta in senso estensivo, attribuendo alla certificazione una sorta di efficacia “paracostitutiva”, idonea a vincolare non solo le parti ma anche i soggetti esterni, tra cui – secondo un’interpretazione diffusa – gli organi ispettivi. Prima dell’intervento della Cassazione, la prassi amministrativa risultava improntata a un approccio fortemente prudenziale. In particolare, la circolare INL n. 4/2018, nonché le successive note operative del 2019 e 2020, avevano delineato un modello operativo nel quale l’ispettore era sostanzialmente vincolato dalla certificazione (salvo ipotesi patologiche evidenti). In tale prospettiva, l’azione ispettiva poteva disapplicare la certificazione solo in presenza di vizi radicali, quali: carenza dei requisiti soggettivi dell’ente certificatore; difetto di rappresentatività comparativa delle parti sociali coinvolte; irregolarità nella costituzione della commissione. Diversamente, nei casi di erronea qualificazione del rapporto (ad esempio, appalto non genuino o lavoro autonomo fittizio), l’Ispettorato era tenuto ad attivare il procedimento di cui all’art. 80 d.lgs. n. 276/2003, con impugnazione giudiziale dell’atto certificato, preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione. Questa impostazione, se da un lato garantiva coerenza sistematica, dall’altro finiva per comprimere in modo significativo l’efficacia dell’azione di vigilanza, rallentandone tempi e risultati. La svolta della Cassazione: l’Ispettorato non è “terzo”. La sentenza n. 11276/2026 introduce un principio dirompente: l’Ispettorato nazionale del lavoro non rientra tra i “terzi” cui si estende l’efficacia della certificazione. La Corte opera una distinzione netta tra: terzi in senso civilistico, destinatari degli effetti negoziali mediati dalla certificazione; organi pubblici di vigilanza, titolari di poteri autoritativi finalizzati alla tutela dell’ordine pubblico lavoristico. Secondo i giudici di legittimità la certificazione ha natura di atto amministrativo a rilevanza privatistica. Essa non può comprimere l’esercizio di potestà pubbliche di controllo; e l’Ispettorato agisce quale longa manus dell’ordinamento nella verifica della corretta applicazione delle norme inderogabili. Ne deriva che l’INL non è vincolato dalla qualificazione operata dalla commissione, può accertare autonomamente la reale natura del rapporto e disapplicare in via amministrativa il contenuto della certificazione. Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda l’esclusione dell’obbligo, per l’Ispettorato, di impugnare preventivamente la certificazione ex art. 80 ed esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la commissione certificatrice. La Corte chiarisce che tali passaggi sono previsti per i soggetti privati e non si applicano all’amministrazione nell’esercizio di funzioni pubblicistiche. Questa lettura comporta un significativo snellimento dell’azione ispettiva, che può esplicarsi mediante: accesso ispettivo; accertamento in fatto della concreta esecuzione del rapporto; adozione diretta del verbale unico di accertamento e notificazione; **irrogazione delle relative sanzioni. La decisione della Cassazione si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza il principio di effettività del rapporto di lavoro. Già in precedenti pronunce, la Suprema Corte aveva affermato che la qualificazione giuridica del rapporto deve basarsi sulle modalità concrete di svolgimento (tra le molte, Cass. n. 17127/2019; Cass. n. 1663/2020) e gli schemi negoziali non possono essere utilizzati in funzione elusiva delle tutele lavoristiche. La sentenza in esame estende coerentemente tale principio anche alla certificazione, impedendo che essa si trasformi in uno strumento di “blindatura” formale di assetti sostanzialmente irregolari. Profili critici. Se da un lato la pronuncia appare condivisibile nella misura in cui rafforza l’effettività delle tutele e contrasta fenomeni elusivi, dall’altro non mancano profili problematici. In particolare si riduce sensibilmente la funzione di certezza giuridica della certificazione, si espone l’impresa a un rischio di duplicazione valutativa (commissione vs. ispettorato) e si indebolisce uno strumento che, nelle intenzioni del legislatore, doveva favorire la compliance. Tali criticità, tuttavia, non possono essere lette isolatamente, ma vanno collocate nel contesto di una realtà operativa in cui la certificazione è stata talvolta utilizzata in modo opportunistico, soprattutto nelle grandi strutture organizzative e nei fenomeni di esternalizzazione spinta.
Le nostre considerazioni (nascono dall’esperienza). Non può essere sottaciuto che, almeno da Noi, paradossalmente, il problema non è tanto l’eccesso di potere dell’Ispettorato, quanto – spesso – la sua insufficiente incisività. Le circolari interne, improntate a un eccesso di cautela, hanno di fatto limitato l’autonomia valutativa degli ispettori, favorito un atteggiamento attendista; e reso più difficile il contrasto a pratiche elusive complesse, tipiche delle grandi organizzazioni aziendali. In questo senso, la sentenza della Cassazione rappresenta anche un implicito monito all’INL affinché recuperi pienamente il proprio ruolo istituzionale, superi prassi amministrative eccessivamente difensive ed eserciti con maggiore determinazione i poteri di accertamento. Il rischio, altrimenti, è che la stessa apertura giurisprudenziale resti ineffettiva sul piano operativo.
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