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Sindacalismo autonomo e la trattenuta sindacale. L’azienda non può discriminare o pregiudicare l’attività sindacale

La riflessione che segue ha lo scopo di fornire una disamina tecnico-giuridica della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 27722/2025, pubblicata il 17 ottobre 2025, la quale assume una rilevanza dirimente nel contesto delle dinamiche sindacali, soprattutto per le organizzazioni sindacali autonome. La pronuncia in esame ribadisce

con chiarezza che il rifiuto immotivato del datore di lavoro di effettuare le trattenute sindacali in busta paga, su espressa richiesta del lavoratore, integra una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), a meno che il datore non dimostri che tale adempimento comporti un’onerosità eccessiva, secondo quanto richiesto dal principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).


Il fondamento civilistico della trattenuta sindacale: la cessione del credito. Il cuore giuridico dell’ordinanza risiede nella qualificazione dell’atto con cui il lavoratore dispone la trattenuta sindacale come una cessione del credito, ai sensi degli articoli 1260 e ss. del Codice Civile. Secondo la dottrina prevalente, la cessione del credito è un negozio unilaterale recettizio, il cui perfezionamento richiede: L’accordo tra il cedente (il lavoratore) e il cessionario (il sindacato); La notifica della cessione al debitore ceduto (il datore di lavoro), la quale rende la cessione efficace   anche nei suoi confronti. Elemento essenziale, dunque🡪 Non è richiesto il consenso del debitore ceduto (Cass., sez. lav., n. 28842/2008; Cass., sez. I, n. 20057/2013). Ne consegue che, ricevuta la notifica, il datore è giuridicamente tenuto a effettuare la trattenuta e il conseguente versamento al sindacato. L’inadempimento comporta responsabilità civile, e se reiterato o discriminatorio, può configurarsi come comportamento antisindacale.


Il superamento del referendum abrogativo del 1995. Uno degli argomenti ricorrenti da parte datoriale è il richiamo al referendum del 1995, che abrogò il comma 2 dell’art. 26 dello Statuto dei Lavoratori, il quale imponeva al datore l’obbligo di effettuare le trattenute sindacali. Tuttavia, come affermato dalla Cassazione: L’eliminazione dell’obbligo ex lege non equivale a introdurre un divieto. L’abrogazione ha natura permissiva, non interdittiva.”

In linea con tale principio, la dottrina (v. Ichino, Diritto del lavoro, vol. II, Giuffrè, 2020) ha chiarito che dopo il referendum, permane la piena libertà contrattuale delle parti; il lavoratore conserva intatto il diritto di disporre liberamente del proprio credito retributivo a favore di un soggetto terzo; la cessione del credito rappresenta un canale privatistico perfettamente legittimo per ottenere lo stesso effetto della trattenuta ex art. 26, comma 2, abrogato.


La condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav. L’art. 28 della Legge n. 300/1970, cardine della tutela sindacale nel nostro ordinamento, sanziona ogni comportamento del datore di lavoro che ostacoli o limiti l’attività sindacale o il suo esercizio nei luoghi di lavoro. Nell’ordinanza in commento, la Corte ravvisa nella condotta omissiva del datore: Una lesione diretta del diritto del lavoratore di disporre liberamente del proprio credito; Un danno concreto all’organizzazione sindacale, privata della risorsa economica necessaria alla sua attività; **Una disparità di trattamento, in quanto il datore effettuava trattenute per altri sindacati ma non per quello autonomo ricorrente. La giurisprudenza consolidata ha più volte chiarito che: “Integra condotta antisindacale il rifiuto ingiustificato di operare le trattenute sindacali richieste dai lavoratori, soprattutto in presenza di trattamenti differenziati tra sigle sindacali.” (Cass., sez. lav., n. 20279/2016; Cass., n. 17061/2019)


Il profilo della discriminazione sindacale. L’elemento discriminatorio rilevato dalla Corte attiene al trattamento differenziato tra sigle sindacali. La discriminazione è configurabile ogniqualvolta il datore di lavoro concede benefici (es. trattenute) ad alcune sigle e li nega, senza giustificazione oggettiva, ad altre, in particolare a quelle non firmatarie di contratti collettivi aziendali.  Tale prassi è incompatibile con l’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) e con l’art. 39 Cost., che garantisce la libertà sindacale in tutte le sue forme. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella sentenza Sindacatul “Păstorul cel Bun” c. Romania (2013), ha ribadito che qualsiasi ostacolo ingiustificato posto all’attività sindacale integra una violazione della libertà di associazione (art. 11 CEDU).


La prova dell’eccessiva onerosità: unica eccezione.  L’unico spiraglio per il datore per giustificare il rifiuto è rappresentato dalla prova rigorosa dell’eccessiva onerosità dell’adempimento (ex art. 1218 c.c.). Tuttavia, tale onerosità deve essere dimostrata, non può essere semplicemente affermata, deve riguardare un costo sproporzionato o una difficoltà oggettiva nell’organizzare le trattenute e non è sufficiente addurre una generica mancanza di accordo collettivo o una prassi aziendale diversa. In assenza di tale prova, il comportamento datoriale è illegittimo e sanzionabile.


Le conclusioni di Azione sindacale e le indicazioni operative. La pronuncia della Cassazione n. 27722/2025 rappresenta un precedente fondamentale per le organizzazioni sindacali autonome, legittimando pienamente il diritto del lavoratore a disporre la trattenuta sindacale tramite cessione del credito e il diritto dell’organizzazione sindacale a ricevere i contributi come mezzo di finanziamento e sostegno alla propria attività. Tanto premesso, in caso di rifiuto datoriale si consiglia di Verificare la correttezza della notifica della cessione del credito; Diffidare formalmente il datore ad adempiere; **In caso di inadempimento, promuovere ricorso ex art. 28 L. 300/1970 presso il Tribunale del lavoro, allegando anche eventuali disparità di trattamento rispetto ad altri sindacati.



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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