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Smart Working e licenziamento: quando l’abitazione del lavoratore è rilevante ai fini della competenza territoriale?

Con la sentenza n. 315 del 5 giugno 2025, il Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro affronta il tema della competenza territoriale nei giudizi di impugnazione del licenziamento in contesti di lavoro agile.


Il caso: Un lavoratore, qualificato come commerciale esterno, impugna il licenziamento sostenendo la competenza del Tribunale del luogo in cui risiede e dove ha svolto in parte la propria attività in smart working, utilizzando strumenti forniti dal datore di lavoro. Il Tribunale esclude che l’abitazione possa essere qualificata come "dipendenza aziendale", dato che l’attività era principalmente svolta presso i clienti e non vi era alcun collegamento funzionale tra l’abitazione e l’organizzazione aziendale.

Il quadro normativo e giurisprudenziale. L’art. 413, comma 2, c.p.c. prevede tre criteri alternativi per individuare il foro competente: Luogo di stipulazione del contratto; Sede dell’azienda; Dipendenza aziendale presso cui il lavoratore è addetto. Nel caso di lavoro da remoto, la giurisprudenza della Cassazione ha oscillato tra un'interpretazione estensiva e una più rigorosa del concetto di “dipendenza aziendale”. Un orientamento ampio (es. Cass. 12907/2022, Cass. 7489/2000) ritiene che l’abitazione del lavoratore possa costituire una dipendenza aziendale, purché vi sia un minimo nucleo di beni aziendali e un collegamento funzionale con l’attività d’impresa. Un indirizzo più restrittivo (es. Cass. 11586/1999, Cass. 6237/1985) afferma invece che la dipendenza debba essere un complesso organizzato di beni dotato di individualità tecnico-economica, e non può coincidere con il semplice domicilio del lavoratore. Un’evoluzione giurisprudenziale più recente (Cass. 1923/2023) cerca un equilibrio, ritenendo possibile estendere la nozione di dipendenza aziendale, ma solo in presenza di concreti elementi di collegamento con l’organizzazione aziendale, sia oggettivi (beni, attrezzature, struttura organizzata) sia soggettivi (direzione, controllo, coordinamento). La decisione del Tribunale di Vicenza Nel caso concreto, il Tribunale ha escluso la sussistenza di una dipendenza aziendale, poiché: l’attività veniva svolta in via prevalente presso la clientela; non risultava alcun nucleo organizzato di beni aziendali presso l’abitazione; mancava un collegamento funzionale stabile tra domicilio e impresa. Pertanto, il foro della residenza del lavoratore non è stato ritenuto competente, residuando solo gli altri criteri previsti dall’art. 413 c.p.c.

Conclusione La sentenza chiarisce che, in assenza di elementi strutturali e organizzativi che rendano l’abitazione del dipendente assimilabile a una dipendenza aziendale, il solo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working non è sufficiente per radicare la competenza territoriale presso il domicilio del lavoratore.  Con specifico riguardo alla “dipendenza aziendale”, quindi, occorre far riferimento al luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa ovvero un complesso di beni caratterizzato da un’individualità tecnico-economica e da un collegamento funzionale con il datore di lavoro.  Sussiste la dipendenza aziendale ex 413, comma 2, c.p.c. quando l'abitazione del lavoratore non sia soltanto il luogo di adempimento della propria prestazione lavorativa ma costituisca, in definitiva, una propaggine funzionale dell'azienda presso cui lavora il dipendente. In assenza di puntuali allegazioni che caratterizzino in qualche modo l'abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto oppure della sede ove il lavoratore era addetto

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