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Sospensione della retribuzione nel lavoro subordinato in caso di rifiuto ingiustificato della prestazione

Nel rapporto di lavoro subordinato, la corresponsione della retribuzione non costituisce un diritto incondizionato del lavoratore (può esserci sospensione della retribuzione), ma è

strettamente collegata all’effettivo svolgimento – o quantomeno alla corretta messa a disposizione – della prestazione lavorativa. Il contratto di lavoro, infatti, è fondato su un rapporto sinallagmatico, nel quale le obbligazioni delle parti sono reciprocamente dipendenti: alla prestazione lavorativa del dipendente corrisponde l’obbligo retributivo del datore di lavoro. Quando il lavoratore rifiuta ingiustificatamente di eseguire la prestazione, il datore di lavoro non è tenuto a continuare a pagare la retribuzione, potendo sospenderla legittimamente quale reazione immediata all’inadempimento. 


Il fondamento giuridico: sinallagma contrattuale ed eccezione di inadempimento. Il rapporto di lavoro subordinato rientra a pieno titolo tra i contratti a prestazioni corrispettive. In tale contesto trova applicazione il principio generale sancito dall’art. 1460 c.c., secondo cui ciascuna parte può rifiutare la propria prestazione se l’altra non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente. Nel lavoro subordinato: il lavoratore è obbligato a mettere a disposizione le proprie energie lavorative secondo le direttive del datore  e il datore di lavoro è obbligato a corrispondere la retribuzione pattuita.L’obbligazione del lavoratore è qualificata come obbligazione di mezzi, non di risultato: ciò che rileva non è il conseguimento di un determinato esito produttivo (se non raggiungi il budget non ti pago o, in qualche modo,  ti punisco ) , ma la concreta disponibilità e l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. Ne consegue che, in assenza di una causa legittima di sospensione (malattia, infortunio, ferie, permessi, sciopero, esercizio di diritti riconosciuti dall’ordinamento), il rifiuto della prestazione fa venir meno, in modo immediato, il diritto alla retribuzione per il periodo non lavorato.


Sospensione della retribuzione e potere disciplinare: piani distinti. La sospensione della retribuzione non costituisce una sanzione disciplinare e non presuppone l’attivazione del procedimento previsto dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Si tratta, invece, di una conseguenza diretta dell’inadempimento contrattuale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: il profilo sinallagmatico del rapporto opera sul piano civilistico; il profilo disciplinare riguarda, invece, l’eventuale violazione degli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà. Pertanto, il datore di lavoro può legittimamente non corrispondere la retribuzione anche senza irrogare una sanzione disciplinare, poiché il diritto alla paga nasce solo a fronte di una prestazione resa o correttamente offerta.Questo principio è stato affermato, tra le altre, dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 17353/2012 e n. 18462/2014, nelle quali si ribadisce che l’inadempimento del lavoratore incide innanzitutto sull’equilibrio contrattuale, prima ancora che sul piano sanzionatorio.


Il limite della mora del creditore e il rischio d’impresa. Il potere del datore di lavoro di sospendere la retribuzione incontra un limite preciso e invalicabile nella disciplina della mora del creditore, prevista dall’art. 1206 c.c... La mora del creditore si configura quando: il lavoratore offre regolarmente la propria prestazione; il datore di lavoro, per ragioni organizzative, tecniche o decisionali, non la riceve o ne impedisce l’esecuzione.In tali ipotesi, l’obbligo retributivo permane integralmente, anche se la prestazione non viene di fatto svolta. Il datore di lavoro, infatti, non può trasferire sul lavoratore il rischio d’impresa, che rimane a suo esclusivo carico. Rientrano in questa categoria, ad esempio: la mancanza di lavoro dovuta a scelte aziendali; l’assenza o l’inadeguatezza degli strumenti di lavoro; le disfunzioni organizzative imputabili all’impresa. In tutte queste situazioni, la sospensione della retribuzione sarebbe illegittima, poiché l’inadempimento non è riconducibile al lavoratore


Buona fede, proporzionalità e divieto di abuso del diritto. L’esercizio dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.). La Cassazione ha più volte precisato che il datore di lavoro non può avvalersi di tale strumento in modo automatico o sproporzionato. In particolare: l’inadempimento del lavoratore deve essere non meramente marginale;la sospensione della retribuzione deve essere commisurata all’effettiva mancata prestazione. Un blocco totale della retribuzione a fronte di un’omissione minima, occasionale o di scarsa rilevanza potrebbe integrare un abuso del diritto, con conseguente illegittimità del comportamento datoriale.


Conclusioni 🡪 Il datore di lavoro può sospendere la retribuzione solo se il lavoratore rifiuta ingiustificatamente la prestazione; la sospensione non è una sanzione disciplinare, ma una conseguenza del venir meno del sinallagma contrattuale; il diritto alla retribuzione resta intatto quando la mancata prestazione dipende da cause imputabili all’azienda;ogni decisione deve rispettare i principi di buona fede, proporzionalità e correttezza.



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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