Stipendio in ritardo o non pagato? Ecco cosa può (e deve) fare il lavoratore per tutelarsi". Impara a difenderti
- azionesindacalefvg
- 28 ago 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Il pagamento puntuale della retribuzione rappresenta uno degli obblighi fondamentali del datore di lavoro insieme a quello di garantire ai suoi collaboratori un ambiente di lavoro sicuro e non stressogeno. La retribuzione non è solo la controprestazione per l’attività svolta dal lavoratore, ma anche un diritto costituzionalmente garantito (art. 36 Cost.), che assicura (o dovrebbe assicurare) al dipendente e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione secondo le modalità e le tempistiche previste dal contratto individuale, dal contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato e, in mancanza, secondo l’uso aziendale.

Stipendio in ritardo o non pagato. Il ritardo reiterato o il mancato pagamento della retribuzione integra un grave inadempimento contrattuale e l’ordinamento mette a disposizione dei lavoratori diversi rimedi per esigere l’osservanza del diritto.
Il primo e più banale è il “Sollecito di pagamento”. Serve a dimostrare la buona fede del lavoratore e consiste nell’invio di un sollecito formale – tramite PEC o raccomandata A/R Se il datore di lavoro non risponde o non paga, il lavoratore può rivolgersi ad Azione Sindacale per un tentativo di bonaria risoluzione della controversia.
La seconda soluzione è quella di ricorrere alla “Conciliazione monocratica” presso l'Ispettorato del Lavoro (ITL). Su iniziativa del lavoratore (anche tramite Azione Sindacale), l'ITL può avviare una procedura per cercare un accordo tra le parti. In caso di accordo: il procedimento si conclude con il pagamento delle somme dovute e dei relativi contributi. In caso di mancato accordo: l'ITL può avviare un'ispezione. Se accerta la presenza di crediti retributivi, intima al datore di lavoro il pagamento. In caso di inadempimento, questa diffida può diventare titolo esecutivo, con cui il lavoratore può agire legalmente.
La terza soluzione è il “Decreto ingiuntivo”. Il lavoratore può anche agire direttamente in Tribunale, presentando un ricorso per decreto ingiuntivo, basato sulle buste paga o altri documenti. Se il giudice accoglie il ricorso, l'azienda ha 40 giorni per pagare. In mancanza di pagamento o di opposizione, il decreto diventa esecutivo e si potrà procedere al pignoramento dei beni dell'azienda.
La quarta soluzione, la più sofferta per il dipendente, sono le “Dimissioni per giusta causa” ai sensi dell'art. 2119 del codice civile (Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto e' a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e' a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto) Il mancato pagamento dello stipendio, infatti, può giustificare le dimissioni per giusta causa, senza obbligo di preavviso. Tale decisione deve essere una reazione immediata all'inadempimento, altrimenti si rischia che venga interpretata come una tacita accettazione della condotta del datore. La comunicazione delle dimissioni deve avvenire esclusivamente tramite la procedura telematica sul sito del Ministero del Lavoro (http://cliclavoro.gov.it), accedendo con SPID o CIE. Soffermiamoci su questa opzione che spesso è fonte di malintesi Le dimissioni per giusta causa interrompono il rapporto di lavoro con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Questo significa che il lavoratore non deve lavorare i giorni di preavviso normalmente previsti dal contratto anzi, poiché le dimissioni avvengono per colpa del datore, il lavoratore ha diritto a ricevere l’indennità sostitutiva del preavviso, che normalmente spetterebbe al datore nel caso di licenziamento. In questa circostanza il lavoratore ha anche diritto alla NASPI (indennità di disoccupazione), sempre, beninteso, se possiede i requisiti contributivi e assicurativi previsti dalla legge. È importante allegare alla domanda la documentazione che provi la giusta causa, ad esempio: sollecito di pagamento, buste paga non corrisposte, decreto ingiuntivo o segnalazioni all’Ispettorato del Lavoro.
La quinta soluzione: Il ”Fondo di garanzia INPS”. Se l'azienda è inadempiente e coinvolta in una procedura concorsuale (es. fallimento), il lavoratore può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia INPS per ricevere il TFR e le ultime tre mensilità. Nel caso di aziende non fallite, l'accesso al Fondo è possibile solo dopo un tentativo di esecuzione forzata infruttuoso, a seguito di una sentenza o decreto del tribunale.
Concludiamo questo articolo con un accenno alla “Prescrizione del credito retributivo”. I crediti da lavoro si prescrivono in cinque anni, ma è importante sapere che il termine di prescrizione non decorre durante il rapporto di lavoro subordinato se esiste un vincolo di subordinazione effettivo e non contestato
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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