Stress lavoro-correlato. La Cassazione e la responsabilità organizzativa del datore di lavoro. Un forte passo in avanti
- azionesindacalefvg
- 24 nov 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Un messaggio ai sindacalisti che non dormono

L’ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – n. 26923 del 7 ottobre 2025 segna un passaggio cruciale nel panorama giurisprudenziale in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con ricadute rilevantissime sia sotto il profilo della responsabilità datoriale, sia per la nostra azione sindacale. Si tratta di un arresto che dobbiamo analizzare con attenzione, poiché rafforza un impianto giuridico che da anni denunciamo: l’urgenza di ribaltare il paradigma della colpevolizzazione del lavoratore, attribuendo all’impresa l’onere pieno e ineludibile della prevenzione. Il primo elemento da evidenziare riguarda il principio affermato dalla Suprema Corte in modo inequivocabile: quando sia accertato un nesso tra condizioni di lavoro stressogene e danno alla salute, è il datore di lavoro – e non il lavoratore o i suoi eredi – a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire tale danno. Questo ribaltamento dell’onere probatorio, già previsto dall’art. 2087 c.c., assume nella pronuncia un rilievo sistemico: non si tratta di un semplice tecnicismo procedurale, ma di una riconfigurazione costituzionalmente orientata del rapporto tra impresa e lavoratore, che sposta la responsabilità sulla parte forte del rapporto, titolare degli strumenti organizzativi e gestionali.
Si consolida così una lettura solidaristica e sostanziale del sistema prevenzionistico, che trova fondamento non solo nel codice civile ma negli articoli 2, 32 e 41 della Costituzione. L’impresa non può più considerarsi mero soggetto economico, ma ente responsabile di un ecosistema organizzativo che impatta direttamente sulla dignità e integrità psico-fisica della persona che lavora.
La responsabilità organizzativa: dalla colpa al sistema. La pronuncia rappresenta un’ulteriore conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: la responsabilità del datore di lavoro non si misura più sulla base della colpa individuale, ma sulla capacità – o incapacità – di predisporre un sistema organizzativo preventivo, efficace e coerente. Ci troviamo quindi nel pieno della logica della “responsabilità organizzativa”, mutuata dalla sicurezza industriale e ora pienamente estesa al benessere psico-fisico del lavoratore. Questo approccio implica che non basta evitare i rischi noti: il datore ha il dovere di prevedere, monitorare e neutralizzare anche i rischi emergenti, inclusi quelli derivanti da stress lavoro-correlato, pressione organizzativa, ritmi disumani e cultura aziendale tossica. La vicenda all’origine dell’ordinanza (ne avevamo già parlato) coinvolge un medico ospedaliero deceduto per infarto dopo anni di turnazioni massacranti e carico emotivo cronico. La Corte d’Appello aveva respinto la richiesta dei familiari, sostenendo la mancanza di prova del nesso causale. La Cassazione ha smentito radicalmente tale impostazione, denunciando un vizio logico: erano stati trascurati elementi determinanti quali: assenza di patologie pregresse, documentazione comprovante l'eccessivo carico lavorativo, riconoscimento dell’equo indennizzo per causa di servizio. Il punto centrale che emerge è che, una volta dimostrata la relazione tra stress e danno, l’attenzione giudiziaria non può più focalizzarsi sulla condotta del lavoratore, ma sull’adempimento datoriale all’obbligo di tutela. In caso contrario, si elude l’art. 2087 c.c., interpretato dalla Corte come norma di garanzia a contenuto costituzionale. La Corte ribadisce che la tutela della salute non è un obbligo accessorio del datore di lavoro, ma il cuore del contratto di lavoro stesso. La salute, infatti, è definita non solo come integrità fisica, ma come equilibrio psicologico, emotivo, relazionale, in linea con una visione ampia del danno risarcibile. La sentenza richiama e sviluppa quanto affermato già nel 2023 (Cass. n. 25191) nel caso dell’autista colpito da infarto per stress cronico da lavoro: accanto al danno biologico, viene riconosciuto anche il danno morale, definito come sofferenza interiore e turbamento dell’animo causati dall’organizzazione disfunzionale del lavoro. In tal senso, il risarcimento assume anche una valenza umanistica, non più solo patrimoniale, riconoscendo al lavoratore (o ai suoi eredi) il diritto al ristoro della perdita esistenziale.
Lavoro, salute e Costituzione: una visione integrata. In chiusura, la Corte utilizza un lessico fortemente valoriale, che ci interpella anche come soggetti sindacali: il lavoro non può diventare fonte di logoramento, bensì deve restare strumento di vita, realizzazione e appartenenza. La violazione del diritto alla salute è presentata come lesione del nucleo fondativo della Repubblica che (per chi non si è dimenticato) si regge sulla centralità della persona (artt. 1, 2, 3 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35 Cost.) e la limitazione all’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).
Come sindacalisti, siamo chiamati a rilanciare la nostra azione negoziale e vertenziale su nuovi fronti: organizzazione del lavoro, carichi psico-fisici, clima aziendale, cultura del rispetto e della prevenzione, non più come istanze accessorie, ma come diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e oggi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. La salute non si delega. La prevenzione è dovere datoriale. La dignità è bene indisponibile.Questo è il mandato che oggi ci viene consegnato anche dai giudici di legittimità di ultima istanza
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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