Trasferimento del lavoratore, dimissioni e diritto alla Naspi. La Cassazione ridefinisce i confini della giusta causa
- azionesindacalefvg
- 15 ago
- Tempo di lettura: 6 min
L’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026 della Corte di Cassazione interviene su una questione che, negli ultimi anni, aveva assunto particolare rilevanza tanto nella prassi

amministrativa quanto nella giurisprudenza di merito: il riconoscimento della Naspi al lavoratore che rassegna le dimissioni a seguito di trasferimento della sede lavorativa in luogo significativamente distante dalla propria residenza. La decisione assume rilievo sistematico poiché sembra segnare una netta inversione rispetto a quell’orientamento interpretativo che tendeva ad ampliare la nozione di “disoccupazione involontaria”, valorizzando soprattutto la concreta impossibilità per il lavoratore di proseguire il rapporto a causa della gravosità del trasferimento. La Suprema Corte, invece, riporta la questione entro il tradizionale perimetro della giusta causa civilistica ex art. 2119 c.c., riaffermando che il diritto alla Naspi, in caso di dimissioni, presuppone pur sempre l’esistenza di una condotta datoriale illegittima o gravemente inadempiente. La disciplina della Naspi è contenuta nel d.lgs. n. 22/2015, adottato in attuazione del Jobs Act. L’art. 3, comma 1, stabilisce che la prestazione spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Il successivo comma 2 precisa tuttavia che la NASpI eˋ riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato dimissioni per giusta causa. La norma richiama implicitamente la nozione civilistica di giusta causa prevista dall’art. 2119 c.c., secondo cui ciascuna parte può recedere dal contratto “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. Sul piano lavoristico, il trasferimento del dipendente è disciplinato dall’art. 2103 c.c., che ne ammette la legittimità soltanto in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
Ne deriva che il trasferimento disposto arbitrariamente o in assenza dei presupposti previsti dalla legge può integrare un inadempimento datoriale suscettibile di giustificare le dimissioni per giusta causa. La vicenda processuale. La controversia trae origine dalle dimissioni di un lavoratore trasferito da Genova a Catania. Il dipendente aveva sostenuto che la distanza tra la nuova sede e la propria residenza rendesse oggettivamente impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa e che, pertanto, le dimissioni dovessero qualificarsi come rassegnate per giusta causa, con conseguente diritto alla Naspi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo insussistente il requisito della disoccupazione involontaria. La Corte d’appello di Genova, invece, aveva riformato la decisione, valorizzando il dato oggettivo della distanza geografica e ritenendo che il trasferimento in una sede così lontana integrasse una situazione di grave disagio idonea a giustificare il recesso. Tale impostazione risultava coerente con una tendenza giurisprudenziale che, soprattutto negli ultimi anni, aveva progressivamente attribuito rilevanza decisiva alla gravosità del trasferimento, anche indipendentemente dalla prova dell’illegittimità del comportamento datoriale. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte territoriale avesse omesso di verificare un elemento essenziale: la sussistenza di un inadempimento datoriale derivante dall’assenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall’art. 2103 c.c. Al dunque, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’INPS e cassa la sentenza impugnata con rinvio. Il principio espresso dagli Ermellini è particolarmente significativo: la mera distanza geografica della nuova sede non basta, di per sé, a integrare la giusta causa di dimissioni. Secondo i giudici di legittimità, il diritto alla Naspi continua a essere strettamente collegato alla nozione di disoccupazione involontaria, pertanto, le dimissioni possono essere equiparate al licenziamento soltanto quando siano determinate da fatti imputabili al datore di lavoro. La Corte afferma espressamente che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare l’eventuale illegittimità del trasferimento, l’assenza delle ragioni organizzative richieste dall’art. 2103 c.c. e la sussistenza di un comportamento datoriale tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto. In mancanza di tale verifica, il semplice disagio logistico non può trasformare automaticamente le dimissioni in perdita involontaria dell’occupazione. La Suprema Corte richiama inoltre il precedente di Cass. n. 23039/2024, secondo cui il diritto alla prestazione previdenziale viene meno ogniqualvolta il lavoratore scelga spontaneamente di interrompere un rapporto astrattamente proseguibile.
Il ridimensionamento del criterio dei “50 km / 80 minuti”. Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda il ridimensionamento del noto parametro dei “50 km” o degli “80 minuti di percorrenza”. Tale criterio trae origine dalla prassi amministrativa INPS, in particolare dal messaggio INPS n. 369 del 26 gennaio 2018, il quale — richiamando precedenti indicazioni dell’Istituto — aveva considerato rilevante, ai fini della Naspi, il trasferimento del lavoratore presso una sede distante oltre 50 km dalla residenza oppure raggiungibile in più di 80 minuti mediante trasporto pubblico. Occorre però precisare un punto fondamentale: il messaggio INPS non aveva introdotto una presunzione assoluta di giusta causa. La circolare amministrativa mirava piuttosto a fornire criteri operativi agli uffici territoriali per la gestione delle domande, soprattutto nei casi di risoluzione consensuale a seguito di trasferimento. La Cassazione chiarisce ora che tali parametri non hanno valore normativo, non sostituiscono l’accertamento giudiziale e non esonerano il lavoratore dall’onere di allegare l’inadempimento datoriale. Il dato chilometrico conserva, dunque, una funzione meramente indiziaria. Prima dell’ordinanza in commento, parte della giurisprudenza di merito aveva progressivamente ampliato il concetto di disoccupazione involontaria. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 429/2023, aveva ritenuto che il trasferimento oltre i 50 km potesse giustificare di per sé il riconoscimento della Naspi, valorizzando la concreta impossibilità per il lavoratore di sostenere tempi e costi di percorrenza incompatibili con la vita quotidiana. In termini analoghi si era espresso il Tribunale di Arezzo con sentenza n. 575/2025, secondo cui il diritto alla prestazione poteva essere riconosciuto anche indipendentemente dall’accertamento dell’illegittimità del trasferimento, laddove il mutamento della sede avesse inciso radicalmente sull’equilibrio personale e familiare del lavoratore. L’ordinanza n. 10559/2026 prende chiaramente le distanze da tale impostazione. La pronuncia produce conseguenze operative molto rilevanti. a) Aumento dell’onere allegatorio del lavoratore Il dipendente che intenda ottenere la Naspi dopo dimissioni conseguenti a trasferimento dovrà contestare specificamente la legittimità del trasferimento, allegare l’assenza delle ragioni organizzative e dimostrare la lesione del sinallagma contrattuale. Non sarà più sufficiente dimostrare il mero disagio logistico. B) La decisione riafferma la centralità della disciplina civilistica del trasferimento. In concreto, il lavoratore dovrà spesso impugnare il trasferimento datoriale, sostenendone l’illegittimità. c) Possibile incremento del contenzioso. La pronuncia potrebbe determinare un aumento delle controversie sull’effettiva sussistenza delle ragioni organizzative, una maggiore litigiosità in sede previdenziale e un ampliamento delle verifiche istruttorie richieste ai giudici di merito.
Le principali circolari INPS ancora rilevanti. Nel quadro interpretativo della materia continuano ad assumere rilievo alcune indicazioni amministrative dell’INPS. A) Messaggio INPS n. 369/2018🡪 Ha precisato che la risoluzione consensuale a seguito di trasferimento presso una sede distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in oltre 80 minuti può consentire l’accesso alla Naspi. Tuttavia, alla luce della nuova ordinanza della Cassazione, tali criteri devono essere letti in modo non automatico. B) Circolare INPS n. 94/2015. Rappresenta tuttora il principale documento interpretativo sulla Naspi. Essa chiarisce che le dimissioni per giusta causa sono equiparate alla perdita involontaria dell’occupazione. La circolare richiama, tra le ipotesi tipiche il mancato pagamento della retribuzione, le molestie sessuali, il mobbing, le modificazioni peggiorative delle mansioni e il trasferimento illegittimo.
È significativo osservare come anche la prassi amministrativa abbia sempre fatto riferimento al carattere illegittimo del comportamento datoriale.
Qualche esempio per capire meglio. Un lavoratore viene trasferito da Trieste a Palermo senza che il datore riesca a dimostrare alcuna effettiva esigenza organizzativa. Il dipendente impugna il trasferimento e si dimette. In questo caso il trasferimento potrebbe risultare illegittimo, l’inadempimento datoriale potrebbe integrare giusta causa e la Naspi potrebbe essere riconosciuta. Un’azienda chiude una sede produttiva e trasferisce i dipendenti presso altro stabilimento per comprovate esigenze organizzative. Il lavoratore si dimette perché non intende affrontare il disagio del trasferimento. Secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione, la Naspi potrebbe essere negata, poiché il rapporto sarebbe astrattamente proseguibile e mancherebbe un illecito datoriale.
Concludendo. L’ordinanza n. 10559/2026 segna un punto di svolta nell’interpretazione del rapporto tra trasferimento del lavoratore, dimissioni e diritto alla Naspi. La Corte di Cassazione ridimensiona la portata del criterio dei 50 km., esclude ogni automatismo tra trasferimento gravoso e giusta causa e riafferma il collegamento necessario tra Naspi e nozione civilistica di inadempimento datoriale. La decisione si colloca in una prospettiva rigorosa, volta a preservare la natura della Naspi quale tutela contro la disoccupazione involontaria e non quale strumento generale di compensazione del disagio lavorativo. Resta tuttavia aperta una questione di fondo: fino a che punto può dirsi realmente “volontaria” la scelta del lavoratore costretto a rinunciare all’occupazione a causa di un trasferimento radicalmente incompatibile con la propria vita personale e familiare? È probabile che proprio su questo terreno si svilupperanno i futuri arresti giurisprudenziali. Per il momento, però, il principio espresso dalla Cassazione appare inequivoco: la distanza geografica, da sola, non basta
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 351-6688108
contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com




Commenti