Videosorveglianza pubblica e controllo dei lavoratori alla luce della recente giurisprudenza del Garante della Privacy
- azionesindacalefvg
- 25 feb
- Tempo di lettura: 4 min
La decisione con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un Comune per l’utilizzo improprio di immagini di videosorveglianza ai fini disciplinari rappresenta un passaggio di particolare rilievo per tutti i lavoratori subordinati, sia del settore pubblico sia di quello privato. Essa ribadisce, con chiarezza, che il controllo sull’attività lavorativa non può mai essere esercitato in modo surrettizio, neppure attraverso strumenti tecnologici installati per finalità apparentemente lecite e diverse, come la sicurezza urbana. Il caso dimostra come la tutela della privacy del lavoratore non sia un ostacolo all’organizzazione del lavoro, ma un presidio di legalità che impone al datore di lavoro – pubblico o privato – di muoversi entro confini normativi precisi, soprattutto quando sono in gioco strumenti potenzialmente invasivi come le telecamere.
I fatti: dall’assenteismo contestato al licenziamento. La vicenda ha riguardato una dipendente del Comune di Curtarolo, licenziata senza preavviso per presunto assenteismo. L’amministrazione comunale ha fondato il provvedimento disciplinare sull’incrocio tra i dati di timbratura del badge e le immagini provenienti da alcune telecamere installate sulla pubblica via, in prossimità della sede comunale. Le immagini sarebbero state utilizzate per contestare alla lavoratrice ripetute uscite dal luogo di lavoro non registrate. La visione dei filmati è avvenuta su impulso diretto della sindaca, a seguito di segnalazioni interne, mediante il coinvolgimento della Polizia locale. A ciò si è aggiunto un ulteriore elemento di particolare gravità: durante un periodo di assenza per malattia della lavoratrice, un collaboratore del Comune è stato incaricato di effettuare riprese video della dipendente, successivamente inviate sul telefono cellulare personale della sindaca. Da questo complesso di attività sono derivati sia un procedimento disciplinare sia una denuncia-querela, poi archiviata dall’autorità giudiziaria.

Il quadro normativo di riferimento. Per comprendere la portata della decisione del Garante è necessario richiamare tre pilastri fondamentali dell’ordinamento: **Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che impone che ogni trattamento di dati personali sia fondato su una valida base giuridica, rispetti i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della finalità, e sia preceduto – nei casi a rischio elevato – da una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (art. 35). L’articolo 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), che disciplina l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali possa derivare un controllo dei lavoratori a distanza, consentendone l’installazione solo per specifiche finalità organizzative, produttive o di sicurezza e a condizione che vi sia un accordo sindacale o, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. L’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori, che vieta al datore di lavoro di effettuare indagini – anche tramite terzi – su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore. Queste norme operano in modo integrato e si applicano pienamente anche alle pubbliche amministrazioni quando agiscono come datori di lavoro.
L’illiceità dell’impianto di videosorveglianza comunale. Nel caso esaminato, il Garante ha accertato che l’intero sistema di videosorveglianza comunale era viziato ab origine. In particolare: non risultava individuata una base giuridica adeguata e specifica per il trattamento dei dati personali ai fini di sicurezza urbana; non era stata effettuata alcuna valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonostante la natura sistematica e potenzialmente invasiva delle riprese; mancavano sia i cartelli informativi di primo livello sia un’informativa completa agli interessati, in violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal GDPR. Già questi profili sarebbero stati sufficienti a fondare l’illiceità del trattamento. Tuttavia, l’aspetto centrale della decisione riguarda l’uso delle immagini per finalità disciplinari.
Il principio chiave: divieto di riconversione delle finalità. Il Garante ha ribadito un principio di particolare importanza: le immagini raccolte tramite telecamere installate sulla pubblica via per finalità di sicurezza non possono essere “riconvertite” per controllare l’attività lavorativa dei dipendenti. Nel caso concreto, una delle telecamere riprendeva l’accesso alla sede comunale, cioè un’area di transito abituale dei lavoratori. L’utilizzo delle immagini per verificare presunte violazioni disciplinari ha determinato, di fatto, un controllo a distanza dell’attività lavorativa. Tale controllo, per essere legittimo, avrebbe richiesto: un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali, oppure in alternativa, un’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. In assenza di entrambe le garanzie, l’utilizzo delle immagini è stato ritenuto radicalmente illegittimo, in quanto contrario all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori e ai principi di limitazione della finalità e di liceità del trattamento dei dati personali.
Le riprese durante la malattia: una violazione ancora più grave. Particolarmente severa è stata la valutazione del Garante in relazione all’incarico conferito a un collaboratore comunale per effettuare riprese video della dipendente durante il periodo di malattia. Questa attività è stata qualificata come una vera e propria indagine investigativa priva di qualsiasi base normativa, svolta da un soggetto non legittimato allo svolgimento di controlli e finalizzata a raccogliere informazioni estranee e sproporzionate rispetto alla prestazione lavorativa. Il Garante ha richiamato espressamente il divieto, sancito dall’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori, di effettuare indagini su fatti non rilevanti ai fini professionali, sottolineando come lo stato di malattia del lavoratore rientri in una sfera particolarmente sensibile, meritevole di una tutela rafforzata.
Attenzione🡪 Le conseguenze e le tutele per i lavoratori. La decisione produce effetti che vanno ben oltre il singolo caso. Per i lavoratori subordinati, essa conferma che:
il datore di lavoro non può utilizzare strumenti tecnologici, neppure leciti in origine, per controllare surrettiziamente l’attività lavorativa; le prove raccolte in violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori sono illegittime e non possono fondare validamente sanzioni disciplinari; le attività di controllo devono essere sempre trasparenti, proporzionate e precedute dalle garanzie previste dalla legge. Per le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati, il provvedimento costituisce un monito chiaro: la lotta all’assenteismo e agli abusi non può mai tradursi in una compressione arbitraria dei diritti fondamentali del lavoratore. Anche quando esistono sospetti di comportamenti illeciti, il datore di lavoro deve muoversi nel rispetto delle regole poste a tutela della dignità, della libertà e della riservatezza della persona che lavora.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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