Videoterminale e salute sul lavoro: anche 3 ore al giorno bastano per pretendere una postazione ergonomica
- azionesindacalefvg
- 4 set 2025
- Tempo di lettura: 7 min
Aggiornamento: 25 set 2025

Sono un lavoratore dipendente che sta gran parte del giorno sul videoterminale. Vorrei chiedere degli adattamenti alla mia postazione e capire quali diritti posso vantare e quali obbligazioni ha il mio datore di lavoro verso di me (lui si disinteressa delle mie rimostranze)
Buongiorno Mi chiamo F. e lavoro tre ore al giorno davanti ad un videoterminale per 5 giorni alla settimana. Il mio rappresentante sindacale mi riferisce che non sono propriamente un videoterminalista e che quindi non ho diritti da esigere dall’azienda. È vero?
In premessa, una precisazione doverosa che recuperiamo dall’ art.173 del D.lgs. n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) 🡪 Chi è videoterminalista. È considerato "lavoratore al videoterminale", quindi videoterminalista, chi utilizza un'attrezzatura dotata di videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause. Per questa categoria di lavoratori (se l’adibizione non copre le 20 ore settimanali vedi a seguire) il datore di lavoro ha degli obblighi precisi cui attendere, tra cui, adeguare la postazione di lavoro (Art. 174 e Allegato XXXIV); garantire un’attrezzatura di lavoro con requisiti minimi: Schermo orientabile/inclinabile Sedia regolabile Piano di lavoro con spazio sufficiente Illuminazione adeguata Riflessi e abbagliamenti da evitare Tastiera separata e inclinabile Mouse ergonomico ecc. Il datore di lavoro quando predispone il documento di valutazione dei rischi deve soffermarsi anche sui rischi specifici di questa categoria di lavoratori (Art. 174 d.lgs. n. 81/2008) e quindi valutare i rischi per la vista, i problemi muscolo-scheletrici, la stanchezza mentale e le condizioni ergonomiche. Non solo, deve anche eseguire la sorveglianza sanitaria (Art. 175 d.lgs. n. 81/2008). Il videoterminalista ha diritto a visita oculistica preventiva e periodiche ogni 2 anni, o su richiesta. Se emergono problemi visivi legati al lavoro, il datore deve provvedere a fornire dispositivi correttivi (es. occhiali specifici). Le pause. Ogni 2 ore consecutive di lavoro al videoterminale, il videoterminalista ha diritto a 15 minuti di pausa, o a un cambio di attività non al videoterminale. Altra obbligazione trascurata dalle aziende ma prevista dalla normativa🡪 L’organizzazione aziendale deve fornire formazione adeguata sull’uso corretto della postazione e i rischi specifici connessi. Per quanto riguarda i diritti del videoterminalista, tra i più significativi ricordiamo: Richiedere un adeguamento ergonomico della postazione (proprio il tuo caso) Avere pause regolari o cambi di mansione Accedere a visite mediche periodiche Ricevere occhiali specifici se prescritti dal medico competente Avere una formazione specifica **Segnalare eventuali disagi fisici o ambientali. E se il datore di lavoro fa spallucce? Beh, in quel caso la prima cosa da fare è quella di formulare una richiesta scritta al RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e coinvolgere il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), che ha un preciso potere di intervento in questo ambito. Se tanto non basta Azione Sindacale provvederà a segnalazione all’ASL – Servizio SPISAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) l’indifferenza del datore di lavoro richiedendo una ispezione per sanzionare il datore di lavoro.
Per approfondire l’argomento diamo un’occhiata al citato Allegato XXXIV – Requisiti minimi del D. Lgs. 81/2008, relativo alle attrezzature munite di videoterminale, così come previsto per l’organizzazione della postazione di lavoro secondo il Titolo VII:
…. L’utilizzazione in sé dell’attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. Schermo🡪 La risoluzione deve garantire buona definizione, forma chiara e dimensione sufficiente dei caratteri, con adeguato spazio tra essi. L’immagine sullo schermo deve essere stabile, senza farfallamento, tremolio o altre instabilità. Brillanza e contrasto devono essere facilmente regolabili dall’utilizzatore e adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve poter essere orientato e inclinato liberamente; è possibile utilizzare un sostegno separato o un piano regolabile. Non devono essere presenti riflessi o riverberi che disturbino l’utilizzatore durante l’attività. Deve essere posizionato di fronte all’operatore, con lo spigolo superiore leggermente sotto l’orizzontale degli occhi e a una distanza di circa 50–70 cm dagli occhi, quando si lavora seduti. Tastiera e dispositivi di puntamento. La tastiera deve essere separata dallo schermo, facilmente regolabile e con meccanismo per variare la pendenza, al fine di consentire una posizione confortevole e priva di affaticamento per braccia e mani. Il piano di lavoro deve consentire l’appoggio degli avambracci durante la digitazione, considerata l’antropometria dell’operatore. La tastiera deve avere superficie opaca per evitare riflessi; i tasti devono essere agevoli da usare, con simboli ben contrastati e leggibili dalla normale posizione di lavoro. Il mouse (o altro dispositivo di puntamento) deve essere sullo stesso piano della tastiera, facilmente raggiungibile e con spazio sufficiente per l’uso. Piano di lavoro. Deve avere superficie a basso indice di riflessione, essere stabile e di dimensioni adeguate a disporre schermo, tastiera, documenti e accessori. L’altezza, fissa o regolabile, dovrebbe essere indicativamente tra 70 e 80 cm; lo spazio disponibile deve consentire l’uso delle gambe, l’ingresso della sedia e dei braccioli (se presenti). La profondità deve garantire adeguata distanza visiva dallo schermo. Il supporto per i documenti deve essere stabile, regolabile e posizionato per minimizzare i movimenti di testa e occhi. Sedile di lavoro. Il sedile deve essere stabile, permettere libertà di movimento e offrire una posizione comoda; l’altezza deve essere regolabile in modo indipendente dallo schienale, e la seduta adeguata all’antropometria dell’utilizzatore. Lo schienale deve supportare la regione dorso-lombare, essere regolabile in altezza e inclinazione, e fissabile nella posizione scelta. Schienale e seduta devono avere bordi arrotondati; i materiali devono essere traspiranti, confortevoli e facilmente pulibili. Il sedile deve essere girevole per consentire cambi di posizione e facilmente spostabile secondo necessità. Un poggiapiedi deve essere disponibile per chi lo desideri, per favorire una postura corretta degli arti inferiori; il poggiapiedi non deve muoversi involontariamente durante l’uso. Computer portatili. L’uso prolungato del portatile richiede la fornitura di tastiera e mouse esterni, oltre a un supporto idoneo per un corretto posizionamento dello schermo. Ambiente Spazio. Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e organizzato per consentire cambi di posizione e movimenti operativi. Illuminazione. L’illuminazione generale e specifica (es. lampade da tavolo) deve garantire illuminamento sufficiente e contrasto adeguato tra schermo e ambiente, considerando le esigenze visive dell’utente. Riflessi, forti contrasti di luminanza e abbagliamenti devono essere evitati scegliendo l’orientamento della postazione in relazione alle fonti di luce naturali e artificiali. Finestre e pareti trasparenti o di colore chiaro possono causare abbagli o riflessi e devono essere gestiti. Le finestre devono essere dotate di dispositivi di copertura regolabili per attenuare la luce diurna. Rumore. Il rumore generato dai dispositivi nella postazione non deve disturbare l’attenzione o la comunicazione verbale. Radiazioni. Tutte le radiazioni diverse da quelle del visibile devono essere ridotte a livelli trascurabili per la salute e sicurezza dei lavoratori. Parametri microclimatici. Le condizioni microclimatiche non devono creare discomfort. Le attrezzature non devono produrre calore eccessivo fonte di disagio. Interfaccia elaboratore/uomo. In fase di scelta, acquisto o modifica del software, o nella definizione di mansioni con videoterminale, il datore di lavoro deve considerare: a) Il software deve essere adeguato alla mansione. b) Deve essere facile da usare, conforme al livello di esperienza e conoscenza dell’utilizzatore. Inoltre, nessun sistema di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato senza che il lavoratore ne sia informato.c) Il software deve fornire indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento delle attività. d) I sistemi devono fornire informazioni in formato e ritmo adeguati. e) I principi ergonomici devono essere applicati soprattutto all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo.
Osservazione utile per il nostro lettore F. Anche 3 ore al giorno bastano per pretendere una postazione ergonomica. Caro F., hai detto di non superare le 20 ore settimanali al videoterminale: questo ti esclude dalla qualificazione formale di videoterminalista (richiesta per l’applicazione di Sorveglianza Sanitaria e pause obbligatorie). Ciononostante, l’Allegato XXXIV si applica a tutte le postazioni di lavoro che prevedono l’uso di VDT, indipendentemente dal tempo di impiego. In base all’art. 172 e 174, il datore di lavoro deve garantire i requisiti ergonomici della postazione anche se l’utilizzo è inferiore alle 20 ore settimanali
I disturbi maggiormente avvertiti da chi utilizza costantemente il videoterminale. Mal di testa, rigidità alla nuca, bruciore agli occhi, lacrimazione, dolori in corrispondenza di spalle, braccia e mani, sono i disturbi che più frequentemente interessano gli addetti ai videoterminali. Negli ultimi anni questi disturbi sembrano essere più frequenti e ciò può essere spiegato, da un lato, con la maggiore diffusione del videoterminale, dall’altro con i ritmi di lavoro più stressanti. In particolare esiste una serie di disturbi agli occhi che possono insorgere negli addetti ai videoterminali: bruciore, lacrimazione, secchezza, fastidio alla luce, pesantezza, visione annebbiata, visione sdoppiata, stanchezza alla lettura. Essi sono dovuti a una elevata sollecitazione degli organi della vista e al loro rapido affaticamento, causati da: errate condizioni di illuminazione; ubicazione sbagliata del videoterminale rispetto alle finestre e ad altre fonti di luce, con conseguenti abbagliamenti, riflessi o eccessivi contrasti di chiaro-scuro, condizioni ambientali sfavorevoli (ad esempio aria troppo secca, presenza di correnti d’aria fastidiose, temperatura troppo bassa o troppo alta); caratteristiche inadeguate del software (ad es. cattiva visualizzazione del testo) o errata regolazione dei parametri dello schermo (contrasto, luminosità, ecc.); insufficiente contrasto dei caratteri rispetto allo sfondo; postazione di lavoro non corretta; posizione statica e impegno visivo di tipo ravvicinato e protratto nel tempo, che comporta una forte sollecitazione dei muscoli per la messa a fuoco e la mobilità oculare; difetti visivi non o mal corretti che aumentano lo sforzo visivo.
Se i disturbi diventano cronici (es. sindrome del tunnel carpale, tendiniti), possono rientrare nelle tutele assicurative INAIL, se è dimostrato il nesso causale con l’attività lavorativa. Sul piano civile, patologie come lombalgie, cervicalgie, neuropatie e disturbi psicologici da lavoro d’ufficio possono dare diritto a un riconoscimento di invalidità, se documentate con esami clinici secondo il D.M. 5 febbraio 1992. Dal punto di vista previdenziale, le stesse condizioni possono giustificare una domanda per Assegno ordinario di invalidità (AOI), se riducono la capacità lavorativa a meno di un terzo, previa visita medico-legale dell’INPS (L. 222/1984). In pratica, chi lavora al computer dovrebbe agire su tre livelli: prevenzione e tutele organizzative ex D.lgs. n. 81 del 2008, con il supporto del medico competente; tutela assicurativa INAIL, se c’è un chiaro legame tra lavoro e patologia; valutazione INPS (civile o previdenziale), se la compromissione supera le soglie di legge.
Se soffri di un disturbo tra quelli sopra elencati potrebbero giovarti questi suggerimenti: fatti rilasciare indicazioni scritte dal medico competente; chiedi adattamenti della postazione secondo il Titolo VII del D. Lgs n. 81 del 2008; **conserva tutta la documentazione medica. Se necessario, rivolgiti ad Azione Sindacale
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940
o contattarci via e-mail. azionesindacale.fvg@gmail.com




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