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Visita fiscale. Quando il certificato del medico curante non piace a quello dell’INPS, non scoraggiatevi

Sappiate che il certificato medico che vi rilascia il vostro medico di base non ha un valore assoluto tanto che il vostro il datore di lavoro lo può contestare. Quando vi ammalate (incapacità temporanea al lavoro) il vostro medico curante deve redigere il certificato di malattia e trasmetterlo all’Inps con modalità telematica, immediatamente o - al più tardi - il giorno dopo, quando la visita è avvenuta al domicilio.

Al fine di garantire la correttezza delle informazioni riportate, è necessario che il sanitario, al quale vi siete rivolti, ponga la massima attenzione nell’inserimento di tutti i dati: fra questi la segnalazione delle eventuali “agevolazioni” per le quali il lavoratore privato o pubblico è esonerato dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità (10.00-12.00; 17.00-19.00). Ora, la maggior parte dei nostri lettori ritiene che, partita la comunicazione elettronica, tutto finisca lì. Non è vero.  Il medico fiscale, che potrebbe farvi visita per verificare lo stato della vostra malattia, ha il potere di confermare, ridurre o addirittura non riconoscere la patologia e, se ritiene che siate in grado di tornare al lavoro, può dichiararvi idonei anche se il certificato del vostro medico curante dice l’esatto contrario. Ebbene, se ciò dovesse succedere, non scoraggiatevi (e presto capirete il perché)

Esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità .Al riguardo, l’Inps ha fornito (circolare Inps n. 95/2016) alcuni indirizzi operativi, stabilendo che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con: una malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per alcune categorie di dipendenti pubblici) ascritta alle prime tre categorie della Tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella  E del medesimo decreto; stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%; **patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria.


Non dimenticate che🡪 Il vostro datore di lavoro (e oggi non è infrequente) può effettuare delle indagini per scoprire se la vostra a malattia è un bluff, in ciò avvalendosi del contributo di investigatori privati. La Corte di Cassazione (ordinanza n.11697/2020), ha chiarito che il datore di lavoro può decidere di utilizzare un investigatore privato per controllare cosa fa il lavoratore in malattia, anche fuori dagli orari di reperibilità. Beninteso, il lavoratore in malattia può uscire di casa al di fuori degli orari di reperibilità, ma non può comunque svolgere delle attività incompatibili con lo stato di malattia, comportamenti che potrebbero ritardare o compromettere la guarigione. Fate attenzione perché potete andare incontro ad un licenziamento per giusta causa, sanzione che è stata avvalorata spesso come proporzionata alla gravità della situazione (violazione agli obblighi di diligenza e fedeltà e alle regole di correttezza e buona fede).


Abbiamo riscontrato anche molti casi in cui il datore di lavoro, anche se la visita fiscale ha dato esito positivo, ha sollevato dubbi sull’autenticità del certificato (soprattutto in concomitanza a comportamenti sospetti individuati da investigatori privati o anche segnalati da collaboratori interni).  Solitamente per contestare il certificato medico parte un’azione legale dove il datore di lavoro, per far valere le sue ragioni,  ricorre a  documentazione medica alternativa (perizie, relazioni del medico competente o, come anticipato,  rapporti di investigatori privati autorizzati). 

Occhio all’erogazione dell’indennità di malattia. In linea generale, l’indennità è prevista per tutti i giorni coperti da idonea certificazione. Nello specifico, il diritto all’indennità inizia dal quarto giorno (i primi tre giorni di assenza sono, di norma, a carico del datore di lavoro) e finisce quando termina la malattia (ossia, alla scadenza della prognosi). Dal quarto al ventesimo giorno, l’indennità di malattia è corrisposta nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera. Invece, dal ventunesimo al centottantesimo giorno, l’indennità è pari al 66,66%. 


La validità del certificato medico può essere conteggiata a partire da una data precedente a quella di rilascio del certificato stesso, ma (attenzione)  soltanto in una particolare ipotesi.  L’INPS, con una propria circolare (n. 147 del 15 luglio 1996), ha precisato che, come regola generale, la malattia parte dal giorno in cui è stata effettuata la visita medica. Pertanto, il quarto giorno di malattia (ossia, il giorno dal quale si ha diritto all’indennità) viene calcolato dalla data di rilascio del relativo certificato. Però, come detto, c’è un caso in cui il certificato può essere retroattivo🡪 è l’ipotesi in cui il certificato è stato redatto a seguito di visita domiciliare. In questa ipotesi l’l’INPS riconosce, a fini erogativi, la sussistenza della malattia anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato, purché opportunamente provato dal medico. Questo perché quando la visita domiciliare è richiesta dopo le ore 10, il medico ha la facoltà di effettuare la visita il giorno immediatamente successivo. Di conseguenza, il medico può emettere il certificato con decorrenza della malattia anche a partire dal giorno prima (ossia, dalla data di chiamata del medico). Questa eccezione vale soltanto nei giorni feriali. Inoltre, devono essere indicate le motivazioni per cui il certificato è stato emesso il giorno successivo (sulla certificazione deve essere espressamente riportato che il lavoratore “dichiara di essere ammalato dal …”. Al di fuori di questa specifica ipotesi, il certificato non potrà avere efficacia retroattiva.


Domanda: Come comportarsi in tutte quelle ipotesi in cui c’è un contrasto tra il certificato del medico dell’Inps e quello del medico di base. Il lavoratore che vuole contestare il certificato del medico dell’Inps deve farlo immediatamente, ossia all’esito della visita fiscale dichiarando di non accettare il suo giudizio e, quindi, di opporsi a quanto descritto nel certificato da questi rilasciato. Il medico fiscale deve annotare la contestazione del lavoratore sul referto da lui stesso redatto, e consegnarla all’Inps insieme al certificato. L’ultima parola sulla contestazione del dipendente spetta al coordinatore sanitario della competente sede Inps. Nel frattempo che questi decide, però, il lavoratore può astenersi dal rientrare al lavoro, per come attestato dal proprio medico. Il suo comportamento, rispettoso del giudizio fornito dal medico di famiglia e non di quello del medico fiscale, non può dar vita a un licenziamento e la sua assenza dal lavoro non si può considerare ingiustificata (Cfr. Pret. Milano, sent. del 28.07.1995: «Non può essere considerata assenza ingiustificata l’omessa ripresa del servizio da parte del lavoratore nella data indicata dal medico fiscale che, in sede di visita di controllo della malattia, abbia modificato la prognosi del medico curante, allorché il lavoratore non abbia accettato il responso del medico di controllo. Ai sensi infatti del comma 2 dell’art. 6 D.m. 15 luglio 1986, qualora il lavoratore sottoposto a visita fiscale non accetti l’esito della visita di controllo, deve eccepirlo seduta stante al medico stesso che lo annota sul referto; in tal caso il giudizio definitivo spetta al coordinatore sanitario della competente sede dell’Inps. Il che significa che fin tanto che tale giudizio definitivo non è espresso e, ovviamente, comunicato al lavoratore, questi è autorizzato a comportarsi come prescrittogli dal medico curante le cui determinazioni non possono essere superate dalla prognosi del medico di controllo espressamente contestata dal lavoratore»): il medico dell’Inps, difatti, non è gerarchicamente superiore rispetto al medico curante, né le certificazioni del medico fiscale hanno una maggiore valenza.


Il datore di lavoro può opporsi al fatto che il lavoratore resti a casa, nonostante il medico dell’Inps dichiari la sua guarigione? La risposta è stata fornita dalla Cassazione: secondo la corte, se sorge una causa tra l’azienda e il dipendente in malattia, per il fatto che quest’ultimo non abbia seguito il parere del medico fiscale e non sia rientrato al lavoro, il giudice deve compiere un esame comparativo tra i due certificati al fine di stabilire quale sia maggiormente attendibile. Al datore di lavoro spetta dimostrare la non veridicità del certificato del medico curante o l’inesistenza della malattia ma deve farlo in un’aula del Tribunale


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