top of page

2) Solo i sindacati che hanno firmato un  contratto collettivo nazionale o aziendale applicato in quell’azienda possono costituire una RSA. 

La rappresentatività sindacale come criterio di legittimazione delle RSA: la svolta della Corte Costituzionale. Giovanni, un dirigente sindacale che segue la nostra rassegna, ci chiede: “Se una organizzazione sindacale, pur non essendo rappresentativa a

livello nazionale lo è a livello aziendale, puo’ costituire una rsa anche se non ha partecipato alle trattative e non ha firmato, ancora, alcun contratto (nazionale o di secondo livello)? La domanda è importante ed è anche il nodo più delicato lasciato aperto dalla sentenza n. 156/2025 della Corte costituzionale.


Proviamo a rispondere. Dopo l’intervento additivo della Corte (permettere la costituzione di RSA almeno ai sindacati maggiormente o significativamente rappresentativi), possiamo leggere così (in forma ricostruita) l’articolo 19, comma 1, Statuto dei lavoratori: “Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie del contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, ovvero delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.” Quindi, oggi, possono costituire RSA: I sindacati firmatari o partecipanti alle trattative del contratto collettivo applicato; I sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.


Cosa rimane fuori, ancora oggi? Restano esclusi, formalmente, i sindacati che: non hanno firmato né partecipato alle trattative; non sono comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. Quindi, un sindacato solo “forte” a livello aziendale, ma non nazionale, non rientra automaticamente nelle categorie legittimate.


Attenzione, però🡪 La Corte ha lasciato aperto un varco. La Corte, nella parte finale della sentenza, ha parlato espressamente di “soluzione interinale”, invitando il legislatore a intervenire per introdurre un criterio basato sulla “rappresentatività effettiva in azienda”. Ciò significa che per ora, il requisito della rappresentatività aziendale non è ancora sufficiente da solo per costituire una RSA. Ma la Corte riconosce che, in prospettiva costituzionale, sarebbe più coerente ammettere anche i sindacati che godono di un effettivo seguito tra i lavoratori dell’unità produttiva, anche se non nazionali.


Traduciamolo in termini pratici (con esempi)🡪 Esempio 1 — Sindacato locale “forte”. In una grande società di Udine, il sindacato “Lavoro Libero”, piccolo e non confederato, ha l’adesione del 40% dei lavoratori dell’azienda. Non ha mai firmato né partecipato alle trattative del CCNL né di accordi aziendali. Oggi: non può formalmente costituire una RSA, perché: non è firmatario del contratto collettivo applicato; non è tra i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. Tuttavia, se il datore di lavoro impedisse in modo arbitrario a “Lavoro Libero” di partecipare alle trattative, e ciò avvenisse in presenza di una effettiva rappresentatività aziendale, potrebbe aprirsi un margine di tutela giudiziale, invocando: artt. 3 e 39 Cost. (uguaglianza e libertà sindacale); la ratio della sentenza 156/2025 (che condanna le esclusioni strumentali). Un giudice del lavoro, in casi del genere, potrebbe sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale per chiedere l’estensione del diritto alle organizzazioni “effettivamente rappresentative in azienda”. Esempio 2 — Sindacato aziendale minoritario. Un piccolo gruppo di lavoratori forma un’associazione sindacale autonoma (“Sindacato Innovazione”) con pochi iscritti (5% dei lavoratori). Non è nazionale, non ha firmato nulla.  Oggi: non può costituire RSA, né ha titolo per farlo — manca qualsiasi riconoscimento di rappresentatività. Ed è corretto: la Corte non vuole un’apertura indiscriminata, ma fondata su criteri di effettiva rappresentatività.


La ratio costituzionale della distinzione. La Corte, pur riconoscendo il valore del pluralismo sindacale, teme una frammentazione eccessiva. Per questo motivo ha scelto una soluzione intermedia, che: amplia i soggetti legittimati (includendo i sindacati nazionali più rappresentativi); ma non spalanca ancora la porta alle realtà puramente locali o aziendali, in assenza di una legge organica sulla rappresentatività.  La Corte vuole evitare che chiunque si autoproclami sindacato possa rivendicare prerogative aziendali, senza alcun criterio oggettivo di forza.


 Conclusione e risposta alla domanda di Giovanni.  Se un’organizzazione sindacale non è rappresentativa a livello nazionale, ma lo è solo in azienda, può costituire una RSA anche se non ha partecipato alle trattative e non ha firmato alcun contratto?  Risposta attuale (post-sentenza 156/2025) è: No, non ancora. La rappresentatività aziendale da sola non basta a costituire una RSA, se il sindacato: non ha partecipato né firmato il contratto collettivo applicato; e **non è comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale. Tuttavia, la Corte riconosce il problema e invita il legislatore a riformare la norma per valorizzare la rappresentatività effettiva in azienda come nuovo criterio di legittimazione. In futuro, quindi, una riforma potrebbe consentirlo.



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940  

o contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com


Commenti


bottom of page