top of page

Laura ci chiede: “Posso continuare a lavorare anche se sono incinta? Congedo di maternità obbligatorio.

Per rispondere a Laura ci soccorre il D.lgs. n. 151/2001, noto anche come Testo Unico sulla maternità e paternità, che tutela sia la lavoratrice che il nascituro. Vediamo cosa prevede la legge, con tutti i riferimenti giuridici utili per orientarsi.

Il congedo di maternità obbligatorio è un periodo durante il quale la lavoratrice deve astenersi dal lavoro. Non si tratta di una scelta, ma di un obbligo previsto per legge, che serve a proteggere la salute della madre e del bambino. (art. 16 D.lgs. 151/2001), La durata standard del congedo obbligatorio è: 2 mesi prima della data presunta del parto; 3 mesi dopo il parto. Totale: 5 mesi di astensione obbligatoria. È possibile lavorare fino all’ottavo mese? La legge prevede una forma di maggiore flessibilità, detta congedo flessibile, che consente alla lavoratrice di posticipare l’inizio dell’astensione fino all’ottavo mese di gravidanza, a condizione che la lavoratrice presenti domanda all’INPS e sia in possesso di certificazione medica che attesti l’assenza di rischi per sé e per il nascituro (art. 20 D.lgs. 151/2001). Non solo, con le modifiche legislative introdotte negli ultimi anni, la legge permette, in casi specifici, di lavorare fino al giorno del parto e usufruire dell’intero congedo obbligatorio dopo la nascita del bambino (art. 16, comma 1.1 D.lgs. 151/2001 - introdotto dalla Legge di Bilancio 2019). Anche in questo caso serve il certificato medico autorizzativo e nessun rischio per madre o neonato.


A proposito di tacere la gravidanza al datore di lavoro La legge non impone alla lavoratrice di dichiarare lo stato di gravidanza all’assunzione, neanche nei contratti a tempo determinato. Tuttavia, ci sono rischi seri nel nascondere la gravidanza durante il periodo in cui sarebbe prevista l’astensione obbligatoria. Far lavorare una donna in gravidanza durante il periodo di astensione obbligatoria è un reato penale, per il datore e potenzialmente anche per la lavoratrice (art. 18 D.lgs. 151/2001). La norma prevede l’arresto fino a 6 mesi per il datore che fa lavorare una donna nel periodo protetto. Attenzione poi…. Se il feto subisce danni per lavoro svolto durante il periodo protetto, potrebbe configurarsi responsabilità penale colposa anche in capo alla madre (per aver violato un dovere di tutela). Da non ignorare, conclusivamente, che anche se la futura mamma non è obbligata a comunicare la gravidanza subito, ha comunque il dovere, come tutti i lavoratori, di agire secondo buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali (art. 1175 e 1375 c.c.). Continuare a lavorare pur sapendo di essere nel periodo di astensione obbligatoria, senza comunicarlo, può rappresentare una violazione del rapporto fiduciario.


Ricordiamo infine, per completezza espositiva, che he la lavoratrice gestante può anticipare l’astensione obbligatoria dal lavoro in caso di gravi complicanze della gravidanza, patologie preesistenti aggravate dalla gravidanza, condizioni di lavoro pregiudizievoli alla salute della donna o del nascituro, che non possono essere modificate e mansioni incompatibili con la gravidanza, senza possibilità di ricollocamento. Se si tratta di motivi di salute (gravidanza a rischio) è necessario un certificato del medico del SSN o convenzionato in forza de quale  si chiede l’interdizione anticipata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Se il motivo è collegato alla mansione (e il datore di lavoro non può adibire la lavoratrice a mansioni più leggere) o all’ambiente di lavoro, è necessaria la valutazione del medico competente aziendale e poi, anche qui, l’autorizzazione dell’ITL

Un esempio pratico🡪  Laura, impiegata in un laboratorio chimico, è incinta di 12 settimane. La lavoratrice è esposta a solventi che possono danneggiare il feto. Il medico aziendale segnala l’incompatibilità della mansione al dirigente del Personale il quale non dispone di altre mansioni idonee da assegnare, in sostituzione delle attuali, a Laura. A quel punto la lavoratrice presenta domanda all’ITL, allegando: Certificato medico aziendale Relazione sulle mansioni svolte *Documentazione del datore che attesta l’impossibilità di cambio mansione. L’ITL, valutata la situazione e autorizza l’anticipo dell’astensione obbligatoria.

Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940  

o contattarci via e-mail. azionesindacale.fvg@gmail.com



Commenti


Non puoi più commentare questo post. Contatta il proprietario del sito per avere più informazioni.
bottom of page