1) Solo i sindacati che hanno firmato un contratto collettivo nazionale o aziendale applicato in quell’azienda possono costituire una RSA.
- azionesindacalefvg
- 29 dic 2025
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L’articolo 19, primo comma, della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) stabilisce chi può costituire una RSA (cioè una rappresentanza sindacale aziendale, ossia il “nucleo” del sindacato all’interno di un’azienda) 🡪 Le RSA possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie del contratto collettivo applicato nell’unità produttiva. In altre parole, solo i sindacati che hanno firmato un contratto collettivo nazionale o aziendale applicato in quell’azienda possono costituire una RSA.

Il caso concreto: il Tribunale di Modena e la questione di legittimità. Un’associazione sindacale (che rappresentava effettivamente molti lavoratori di un’azienda) aveva chiesto di costituire una RSA. L’azienda si era opposta, sostenendo che quel sindacato non aveva firmato né partecipato alla trattativa del contratto collettivo applicato nel luogo di lavoro.Dunque, secondo l’art. 19, non ne aveva diritto. Il sindacato ha reagito, sostenendo che questa norma viola la Costituzione, perché: consente al datore di lavoro di escludere un sindacato “scomodo” semplicemente non invitandolo al tavolo delle trattative; penalizza la rappresentatività effettiva, cioè il consenso reale dei lavoratori. Il Tribunale di Modena, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte, chiedendo due possibili soluzioni: Ablativa: cancellare completamente ogni requisito selettivo (cioè, permettere a qualsiasi sindacato di costituire una RSA). Additiva (in subordine): permettere la costituzione di RSA almeno ai sindacati maggiormente o significativamente rappresentativi.
La posizione della Corte costituzionale. La Corte ha deciso di non accogliere la richiesta principale (cioè, non ha eliminato tutti i criteri di selezione), ma ha accolto la seconda richiesta, introducendo una correzione (“sentenza additiva”) alla norma. Vediamo nel dettaglio: a) La giurisprudenza precedente (sentenza n. 231/2013)🡪 In passato, la Corte aveva già stabilito che il criterio della partecipazione alla stipula o trattativa del contratto collettivo era ragionevole, perché garantiva un collegamento reale tra il sindacato e la vita aziendale. Tuttavia, nel 2025 la Corte riconosce che questo criterio, nella pratica, può essere distorto. b) Il problema concreto. Se il datore di lavoro o altre parti negoziali escludono un sindacato rappresentativo dalle trattative, quel sindacato resta anche escluso dal diritto di costituire RSA — un effetto paradossale, contrario al pluralismo sindacale (art. 39 Cost.) e alla ragionevolezza (art. 3 Cost.). c) La soluzione della Corte. Per ristabilire equilibrio e tutela del pluralismo, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 19, comma 1, nella parte in cui non consente la costituzione di RSA anche ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
Cosa significa “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. È una formula che la Corte riprende da varie leggi recenti sul lavoro (ad esempio, D.lgs. 81/2015, accordi interconfederali, ecc.). Indica i sindacati che, a livello nazionale, risultano tra i più forti secondo criteri oggettivi: numero di iscritti, partecipazione alle elezioni delle RSU, diffusione territoriale e settoriale, capacità di stipulare contratti collettivi. Esempi tipici:🡪 CGIL, CISL, UIL, UGL, e in alcuni settori anche CONFSAL, CISAL, ecc. Quindi, dopo la sentenza🡪 Anche se una di queste sigle non ha firmato o partecipato alla trattativa del contratto collettivo applicato, potrà comunque costituire una RSA nell’azienda, perché è “comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale”.
Una soluzione “interinale”: la Corte richiama il legislatore. La Corte specifica che la sua è una soluzione provvisoria e minimale, necessaria per sanare la violazione costituzionale, ma non definitiva. Infatti, invita il Parlamento a: **Rivedere complessivamente la disciplina delle RSA e RSU, per introdurre un sistema che valorizzi la rappresentatività effettiva in azienda — cioè, il consenso reale dei lavoratori — come criterio per riconoscere i diritti sindacali. In altre parole, la Corte ammonisce: “Noi correggiamo il problema più grave, ma spetta al legislatore creare una disciplina organica e moderna della rappresentanza sindacale.”
Fondamento costituzionale della decisione. La Corte ha basato la sua decisione su due principi: Art. 3 Cost. (Uguaglianza e ragionevolezza) → È irragionevole che un sindacato rappresentativo sia escluso per ragioni puramente formali. Art. 39 Cost. (Libertà sindacale e pluralismo) → Tutte le organizzazioni sindacali devono poter esercitare la loro attività liberamente, se realmente rappresentative.
Sintesi finale
Aspetto | Prima della sentenza | Dopo la sentenza n. 156/2025 |
Chi può costituire RSA | Solo i sindacati firmatari o partecipanti alla trattativa del contratto collettivo applicato | Anche i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale |
Motivazione | Garantire un collegamento con il contratto collettivo | Evitare esclusioni arbitrarie e valorizzare il pluralismo |
Fondamento costituzionale | Artt. 3 e 39 Cost. | Artt. 3 e 39 Cost. |
Effetto | Maggiore tutela del pluralismo e della rappresentatività reale |
A ben guardare la Corte Costituzionale ha aperto la porta delle RSA ai sindacati nazionali rappresentativi, anche se non firmatari del contratto collettivo applicato, per evitare che la selezione dei sindacati dipenda da scelte arbitrarie del datore di lavoro o da esclusioni strumentali dalle trattative.
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