Appaltanti e appaltatori. Contratto di appalto: Lavoro condiviso, rischio sicurezza e teatro di furberie perseguibili
- azionesindacalefvg
- 23 set 2025
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Il contratto di appal

to, disciplinato dagli articoli 1655 e ss. (art.1655 c.c. 🡪 L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro) del Codice Civile, è uno strumento essenziale nell’organizzazione del lavoro tra imprese e nella gestione degli appalti pubblici e privati. Per questo contratto il codice non prevede alcuna forma speciale o solenne per la sua stipulazione o perfezionamento quindi può manifestarsi tanto per atto pubblico come per scrittura privata, o potrebbe anche risultare da convenzione verbale se le parti, per la scarsa importanza dell'oggetto, ritenessero sufficienti dichiarazioni verbali a tutela dei diritti reciproci. Le dichiarazioni verbali e la scrittura privata, specie se questa non è autenticata e non è registrata, possono costituire intralcio in caso di divergenza: ma ciò tocca il sistema delle prove e non infirma l'essenza dell’intervenuta convenzione. L'inciso "con organizzazione dei mezzi necessari" vuole ammonire l’assuntore del contratto (appaltante) a non assumere qualunque intrapresa, dovendo commisurare l'importanza dell'appalto alla sua potenzialità tecnica. Il committente può anche essere in colpa e subire le conseguenze della sua imprudenza se affida un'opera di gran mole ad un'impresa fornita di scarsi mezzi, ma, tranne che la sproporzione sia troppo evidente ovvero che l’imprudenza del committente risulti da altri elementi oggettivi, non si può pretendere che per ogni appalto si faccia un’indagine tecnica intesa ad accertare la possibilità dell'assuntore per eseguire quel dato lavoro (in questo ambito l’attività sindacale si è spesso dimostrata molto utile per evitare che lavori particolarmente delicati venissero affidati ad aziende inconsistenti soprattutto sul versante della sicurezza). Quando si parla del rischio che l’appaltante si assume a che tipo di pericolo ci si riferisce? Ebbene il rischio cui allude il codice è il rischio tecnico, vale a dire che l'appaltatore deve, nell'organizzare il cantiere e nell'eseguire i lavori sopportare quei danni che provengano da forza maggiore o che più particolarmente possono essere a lui imputabili o per cattiva organizzazione o per non felice scelta dei suoi collaboratori ed operai. Egli deve dare l'opera compiuta in perfetto stato e quindi deve eliminare, a sue spese, in corso d'opera o alla fine le imperfezioni che man mano si vanno scoprendo e se il risultato finale non sarà quale egli aveva sperato e se anche, in luogo di lucrare, avrà avuto una perdita, tutto ciò ricadrà a suo carico, purché si sia sempre entro i limiti del rischio dell' organizzazione.Infatti, anche il rischio tecnico delineato dal codice ha i suoi limiti, ed oltre a quello della eccessiva onerosità che in casi particolari può dipendere anche dalla condotta tecnica dei lavori, vi sono le altre norme per le quali se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivantida cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto ad un equo compenso. Oggetto dell'appalto L'oggetto della prestazione, secondo l’indicazione del codice, è il compimento di un'opera o di un servizio. Su questo punto poco abbiamo da dire perché la proposizione non ha bisogno di soverchie illustrazioni. L'opera può essere mobile o immobile; di scarsa o di notevole entità: l'essenziale è che si tratti di qualcosa da eseguire e non dello scambio di un oggetto già esistente perché allora saremmo nel caso della vendita e non dell'appalto. Il prezzo. Il codice chiarisce che il compimento dell'opera o del servizio vien fatto verso un corrispettivo in denaro. Il prezzo è, dunque, uno degli elementi essenziali del contratto, e pertanto se manca il prezzo non vi sarà contratto d'appalto, ma verseremmo in un'altra figura giuridica, la più appropriata delle quali potrebbe essere la donazione. Essenziale è che il corrispettivo in denaro, ove non si abbia per la totalità, sia tuttavia tale da farlo apparire elemento principale della prestazione
L’uso distorto del contratto di appalto. L’uso falsato dello schema contrattuale dell’appalto ha portato allo sviluppo di forme elusive e non genuine del contratto, con conseguente intensificazione dei controlli da parte delle istituzioni pubbliche e dell’intervento repressivo del legislatore e della giurisprudenza. L’appalto genuino si caratterizza, li abbiamo già descritti, con la presenza di tre elementi essenziali: l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore l’assunzione del rischio d’impresa l’autonomia gestionale rispetto al committente (la vedremo a breve). Laddove questi elementi vengano meno, si ha un appalto non genuino, spesso mascherato per eludere obblighi normativi in materia di lavoro o sicurezza. È il caso del cosiddetto “appalto di mere prestazioni di manodopera”, vietato ex art. 29, comma 1, D.lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), che rappresenta una forma di interposizione illecita di manodopera, sanzionata severamente. La Cassazione, nella sentenza n. 32258/2022, ha ribadito che "è illecito l’appalto in cui l’appaltatore non esercita un’effettiva direzione tecnico-organizzativa del personale, limitandosi a mettere a disposizione lavoratori per eseguire le direttive del committente". Ci troviamo (normalmente è così) di fronte ad una somministrazione illecita di manodopera dove un soggetto non autorizzato ai sensi dell’art. 4, D.lgs. 276/2003 fornisce lavoratori a un altro soggetto (committente), i quali però sono direttamente eterodiretti da quest’ultimo. L’appaltatore è una figura solo formale, che non esercita concretamente alcuna funzione organizzativa o direttiva e il committente si avvale di lavoratori altrui come se fossero propri dipendenti (tabella a seguire). (Cassazione, sez. lav., sent. n. 10680/2017🡪 “Il contratto di appalto è illecito quando l’appaltatore non esercita un effettivo potere direttivo sui lavoratori e non ha autonomia organizzativa: in tal caso, si realizza una somministrazione illecita di manodopera.” Cassazione, sez. lav., sent. n. 11674/2020🡪 “Non rileva la forma contrattuale formalmente adottata, ma la sostanza del rapporto: se i lavoratori ricevono ordini dal committente e l’appaltatore si limita a un ruolo passivo, si è di fronte a una intermediazione illecita di manodopera.”
Indicatore | Interpretazione |
I lavoratori ricevono ordini direttamente dal committente | Forte indice di eterodirezione |
L’appaltatore non ha un proprio responsabile in loco | Mancanza di direzione tecnico-organizzativa |
I mezzi e gli strumenti di lavoro sono forniti dal committente | Assenza di autonomia organizzativa |
Il personale dell’appaltatore è fisso e integrato nella struttura del committente | Indice di subordinazione mascherata |
I lavoratori hanno badge, divise, turni stabiliti dal committente | Integrazione operativa |
Aziende in cui lavorano, insieme, dipendenti dell’appaltatore dell’appaltante e magari anche di un subappaltatore. Oggi, sempre più spesso, ci imbattiamo in filiere produttive particolarmente lunghe e articolate, con appalti e subappalti. In questi contesti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori aumentano in modo proporzionale alla frammentazione organizzativa. Lavoratori del committente, dell’appaltatore e persino del subappaltatore si ritrovano a condividere gli stessi spazi e le stesse attrezzature, spesso senza sapere chi fa cosa, né sotto la responsabilità di chi. In questo intreccio di ruoli, il confine tra obblighi e responsabilità si fa opaco, mentre cresce il potenziale per infortuni, interferenze e – nei casi peggiori – tragedie. Il punto critico è senza dubbio la gestione delle interferenze. Si parla di interferenza quando due o più attività lavorative diverse si sovrappongono, anche temporaneamente, nello stesso spazio operativo, generando rischi reciproci. Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008), all’art. 26, impone al committente l’obbligo di: verificare l’idoneità tecnico-professionale degli appaltatori; cooperare e coordinarsi con essi per prevenire i rischi; redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), salvo alcune eccezioni. Ma nella pratica quotidiana, questi adempimenti si riducono spesso a formalità burocratiche, lasciando i lavoratori esposti a pericoli reali. La catena della responsabilità: Chi risponde se qualcosa va storto (un incidente, un infortunio, un’esposizione a rischio)? Ogni datore di lavoro (committente, appaltatore, subappaltatore) è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti. Tuttavia, quando le attività interferiscono o quando vi è commistione nelle direttive operative, anche il committente può essere corresponsabile, specialmente se ha omesso i doveri di cooperazione e coordinamento. La giurisprudenza ha più volte chiarito che la delega contrattuale non elimina la responsabilità penale: l’art. 26 D.lgs. 81/2008 impone al committente un dovere di vigilanza che non può essere abdicato, anche in presenza di subappalti legittimi. “Le sentenze parlano chiaro: se il committente sapeva – o poteva sapere – e non ha vigilato, risponde, anche penalmente. Le criticità più ricorrenti nei luoghi di lavoro plurimi. Tra i problemi più diffusi in contesti a presenza mista (committente/appaltatore/subappaltatore), emergono: Mancanza di formazione congiunta: ogni azienda forma i propri dipendenti, ma manca un quadro comune sui rischi presenti nel sito; Assenza di riunioni di coordinamento: spesso ignorate, anche se previste dalla legge; Turnazioni e attività non comunicate: lavoratori di imprese diverse si incrociano senza sapere dell’attività altrui; Uso promiscuo di attrezzature e spazi: senza procedure chiare, aumenta il rischio di infortuni; Comunicazione inefficace tra RSPP e preposti: figure fondamentali che non dialogano tra loro, perché operano per datori di lavoro diversi. Insomma, in uno scenario frammentato, il vero rischio è che nessuno abbia il controllo complessivo dell’ambiente di lavoro. I preposti dell’appaltatore non conoscono le regole del committente, i subappaltatori operano come "satelliti" autonomi, le segnalazioni di pericolo cadono nel vuoto. Questo si traduce in: Sottovalutazione dei rischi interferenziali; Mancanza di DPI adeguati a tutti i rischi presenti; Assenza di piani di evacuazione condivisi; Tempistiche serrate che comprimono i tempi di sicurezza.
I controlli sugli appalti sono affidati a diverse istituzioni: Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): verifica la genuinità dell’appalto e il rispetto delle normative lavoristiche. INPS e INAIL: controllano la regolarità contributiva e assicurativa. Guardia di Finanza: interviene nei casi di frode fiscale e contributiva. Stazioni appaltanti (PA): nei contratti pubblici, vigilano sulla corretta esecuzione dell’appalto, sulla rotazione degli affidamenti e sul rispetto delle clausole sociali (ex art. 50, D.lgs. 36/2023). Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023) rafforza il ruolo delle stazioni appaltanti nella verifica della filiera dei subappalti e introduce strumenti di controllo digitale tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP). Le sanzioni: civili, amministrative e penali. L’utilizzo improprio dell’appalto può comportare conseguenze gravi: **Sul piano civile (Responsabilità solidale per retribuzioni e contributi); Riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato in capo al committente (Per le verifiche sindacali un aspetto particolarmente importante è la riconduzione del rapporto in capo al committente. Il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con il committente, un rimedio di tutela reale volto a garantire la posizione del lavoratore).
Sul piano amministrativo Sanzioni per interposizione illecita (fino a € 50.000); Esclusione dalle gare pubbliche per gravi violazioni (art. 80 Codice Appalti). Sul piano penale. Nei casi più gravi, possono configurarsi reati come la somministrazione fraudolenta di manodopera (art. 18, d.lgs. 276/2003), truffa ai danni dello Stato, e caporalato (art. 603-bis c.p.). Dottrina e orientamenti evolutivi La dottrina (v. A. Vallebona, “Appalto e somministrazione”, in RGL, 2020) evidenzia come la distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita sia sempre più sottile, specie nei settori ad alta intensità di manodopera (logistica, edilizia, servizi di pulizia). Per evitare responsabilità, è essenziale che tanto il committente quanto l’appaltatore adottino modelli organizzativi conformi al d.lgs. 231/2001, effettuino una due diligence preventiva sul partner contrattuale e garantiscano la corretta gestione dei lavoratori anche nella filiera dei subappalti. La sfida non è solo giuridica, ma anche etica e reputazionale, in un contesto in cui la responsabilità sociale d’impresa e la legalità diventano elementi di competitività.
Un richiesto approfondimento: Le clausole sociali. In diversi contratti di appalto vengono inserite specifiche condizioni contrattuali volte a tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti e a garantire finalità sociali, come la stabilità occupazionale, il rispetto delle condizioni contrattuali, l’inserimento di categorie svantaggiate, ecc. Le clausole sociali sono disposizioni inserite nei bandi di gara o nei contratti di appalto (soprattutto pubblici), che vincolano l’appaltatore al rispetto di determinati obblighi di tipo sociale o lavoristico. Sono previste, in particolare, dal: D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), art. 57 comma 1: “Le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi, negli avvisi e negli inviti clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato…” Finalità delle clausole sociali Tutela dei lavoratori nei cambi appalto (es. obbligo di riassunzione del personale già impiegato). Rispetto del CCNL di settore applicato correttamente. Inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati (disabili, ex detenuti, disoccupati di lunga durata). Garanzia delle condizioni di sicurezza e formazione professionale. Esempi concreti di clausole sociali. Clausola di riassorbimento: Obbliga il nuovo appaltatore a riassumere il personale già in servizio presso l’appalto, alle stesse condizioni economico-normative (es. pulizie, vigilanza, mense). Clausola di applicazione del CCNL corretto: L’appaltatore è obbligato ad applicare il contratto collettivo di settore maggiormente rappresentativo, evitando dumping contrattuale. Clausole di inserimento lavorativo: Parte dell’appalto deve essere eseguita da soggetti svantaggiati o tramite cooperative sociali. Perché sono importanti? Senza clausole sociali, nei cambi appalto o nell’esternalizzazione, le imprese potrebbero: Licenziare i lavoratori uscenti e assumere altri a condizioni peggiori; Applicare contratti meno tutelanti (es. multiservizi al posto di metalmeccanico); **Risparmiare sul costo del lavoro a scapito dei diritti dei dipendenti. Le clausole sociali impediscono questo tipo di dumping e difendono la continuità occupazionale. Effetti giuridici Le clausole sociali sono vincolanti: se l’appaltatore non le rispetta, può decadere dall’appalto o subire sanzioni. Sono soggette a controllo da parte delle stazioni appaltanti, dei sindacati, e dell’Ispettorato del Lavoro. Gli appalti con clausole sociali sono strumenti fondamentali per garantire che l’esternalizzazione dei servizi non diventi un mezzo per abbassare il costo del lavoro o sfruttare i lavoratori, ma rispetti la continuità occupazionale, la parità di trattamento, e le tutele contrattuali.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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