Aumenti da rinnovi contrattuali e maggiorazioni di lavoro. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
- azionesindacalefvg
- 20 mag
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Con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti applicativi sulle misure fiscali introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) in materia di tassazione agevolata di alcune componenti della retribuzione dei lavoratori dipendenti. Le disposizioni riguardano in particolare gli incrementi salariali derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e le maggiorazioni

egate a specifiche modalità di prestazione lavorativa, come il lavoro notturno, festivo o a turni. Le misure hanno carattere temporaneo e si applicano esclusivamente nel corso dell’anno 2026, con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale su alcune voci retributive e favorire il recupero del potere d’acquisto dei lavoratori.
Tassazione agevolata sugli aumenti derivanti dai rinnovi dei CCNL. Una delle principali novità riguarda gli incrementi della retribuzione base previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Per il solo anno 2026, la normativa stabilisce che tali incrementi siano assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 5%, anziché alla tassazione ordinaria. L’agevolazione si applica agli aumenti derivanti da contratti collettivi nazionali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2025 abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. La circolare chiarisce inoltre un aspetto operativo rilevante: la tassazione agevolata si applica a tutti gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, anche quando l’erogazione dell’aumento sia iniziata negli anni precedenti. In altre parole, se un rinnovo contrattuale prevede aumenti distribuiti su più anni, le quote pagate nel 2026 beneficiano comunque dell’aliquota sostitutiva del 5%.
Imposta sostitutiva sulle maggiorazioni per particolari modalità di lavoro. La legge di bilancio 2026 introduce anche una tassazione agevolata per alcune indennità e maggiorazioni retributive collegate a specifiche condizioni di lavoro. In particolare, per il 2026 è prevista un’imposta sostitutiva del 15%, applicabile entro il limite massimo di 1.500 euro annui, sulle somme corrisposte a titolo di maggiorazione o indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale e lavoro organizzato su turni. La misura si applica ai lavoratori che nel 2025 abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Un chiarimento importante fornito dall’Agenzia riguarda l’ambito contrattuale delle indennità agevolabili: la tassazione ridotta riguarda solo gli importi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e non quelli stabiliti da accordi aziendali o territoriali.
Applicazione automatica in busta paga e possibilità di rinuncia. Le agevolazioni fiscali introdotte operano direttamente tramite il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. In linea generale, quindi, le imposte sostitutive vengono applicate automaticamente nella busta paga del lavoratore avente diritto. Resta comunque salva la possibilità per il lavoratore di rinunciare espressamente all’applicazione del regime agevolato, qualora ritenga che la tassazione ordinaria sia più conveniente, ad esempio in presenza di particolari situazioni fiscali personali.
Estensione anche al lavoro domestico. Tra i chiarimenti più rilevanti contenuti nella circolare vi è anche la conferma che le agevolazioni fiscali si applicano pure ai lavoratori domestici, quando ricorrono i requisiti previsti dalla normativa. Pertanto, anche per colf, badanti e altre figure del lavoro domestico🡪 gli aumenti contrattuali derivanti da rinnovi dei CCNL nel periodo 2024-2026, erogati nel 2026, possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5% e 🡪 le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o prestato nei giorni di riposo settimanale possono essere assoggettate all’aliquota sostitutiva del 15%, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
Conclusione. Le disposizioni chiarite dall’Agenzia delle Entrate rappresentano un intervento fiscale mirato e limitato nel tempo, applicabile esclusivamente nel corso del 2026. La finalità è alleggerire l’imposizione su alcune voci retributive particolarmente diffuse nella contrattazione collettiva e nelle modalità di organizzazione del lavoro, consentendo ai lavoratori interessati di beneficiare di una maggiore quota netta delle somme percepite. Per i lavoratori subordinati è quindi importante verificare, anche attraverso il proprio cedolino paga, se le voci retributive percepite rientrino tra quelle oggetto di tassazione agevolata nel 2026.
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