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Cambio unilaterale del CCNL e diritti sindacali. Quando il recesso del datore di lavoro diventa condotta antisindacale

Una recente decisione del Tribunale di Trani ha ribadito un principio di particolare rilievo nel sistema delle relazioni industriali: il datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato in azienda per sostituirlo con un

altro contratto di settore, soprattutto quando tale iniziativa incide sul ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il caso riguarda la scelta datoriale di sostituire il CCNL delle telecomunicazioni con un diverso contratto collettivo del settore dei servizi di business process outsourcing. Secondo il giudice del lavoro, tale operazione ha comportato una lesione delle prerogative sindacali tutelate dall’articolo 28 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), configurando quindi una condotta antisindacale.  L’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori consente alle organizzazioni sindacali di ricorrere al giudice quando il datore di lavoro adotta comportamenti idonei a impedire o limitare la libertà e l’attività sindacale o il diritto di sciopero.  La norma ha una formulazione volutamente ampia e aperta: qualsiasi comportamento datoriale che produca un effetto oggettivamente lesivo degli interessi collettivi rappresentati dal sindacato può essere qualificato come antisindacale, purché incida sulla libertà sindacale o sulle prerogative dell’organizzazione rappresentativa dei lavoratori. La giurisprudenza ha progressivamente chiarito che non tutte le controversie tra azienda e sindacato rientrano in tale categoria: la condotta antisindacale sussiste solo quando il comportamento del datore di lavoro compromette effettivamente l’esercizio dell’attività sindacale o la rappresentanza collettiva dei lavoratori.  Nel caso esaminato dal Tribunale di Trani, l’azienda aveva deciso di abbandonare il contratto collettivo applicato fino a quel momento, ritenuto il contratto “leader” del settore, per applicare un diverso CCNL riconducibile allo stesso ambito produttivo. Secondo il giudice, una simile operazione non può essere realizzata unilateralmente dal datore di lavoro. Il sistema della contrattazione collettiva nazionale in Italia si fonda, anche alla luce dell’articolo 39 della Costituzione, sul ruolo delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Esse negoziano i contratti collettivi di riferimento per il settore, rappresentano gli interessi collettivi dei lavoratori e garantiscono l’equilibrio delle relazioni industriali. Quando il datore di lavoro decide unilateralmente di sostituire il contratto collettivo sottoscritto da tali organizzazioni con un diverso CCNL, senza un confronto o un accordo sindacale, svuota il ruolo della rappresentanza collettiva e altera il sistema di contrattazione. Per questo motivo la giurisprudenza tende a considerare tali comportamenti come lesivi delle prerogative sindacali.


Le conseguenze della condotta antisindacale. (Cambio unilaterale del CCNL) Quando il giudice accerta la sussistenza di una condotta antisindacale, può adottare provvedimenti immediati finalizzati a ristabilire la legalità del sistema delle relazioni sindacali. In particolare, il giudice può ordinare la cessazione del comportamento illegittimo, disporre il ripristino della situazione precedente e condannare il datore di lavoro al pagamento delle spese o di eventuali somme dovute alle organizzazioni ricorrenti. Nel caso deciso dal Tribunale di Trani, l’azienda è stata condannata anche al pagamento di una somma a favore delle sigle che avevano promosso l’azione giudiziaria.  Ricordiamo che la contrattazione collettiva costituisce uno degli strumenti principali attraverso cui vengono stabiliti retribuzione, inquadramenti, orario di lavoro, tutele normative e diritti sindacali dei dipendenti nei luoghi di lavoro. Consentire una sostituzione unilaterale del CCNL significherebbe permettere all’impresa di incidere unilateralmente su tali equilibri. 



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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