Appalti e dumping contrattuale. Quando la scelta del contratto da applicare diventa un illecito antisindacale.
- azionesindacalefvg
- 2 feb
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Il contrasto al dumping contrattuale (pratica con cui un datore di lavoro applica ai lavoratori contratti collettivi peggiorativi, spesso stipulati da organizzazioni sindacali prive di adeguata rappresentatività, al fine di ridurre il costo del lavoro e ottenere un vantaggio competitivo). Il fenomeno si realizza attraverso la compressione delle retribuzioni e delle tutele normative essenziali, alterando la concorrenza nel mercato e frustrando la funzione

della contrattazione collettiva maggioritaria quale strumento di garanzia di condizioni minime di impiego) negli appalti trova il suo fulcro nell’art. 29, comma 1-bis, del d.lgs. n. 276/2003 (1-bis🡪 Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto), introdotto dal legislatore per rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati nelle esternalizzazioni. La norma impone che il trattamento economico e normativo complessivamente applicato ai lavoratori in appalto non sia inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale previsione si colloca nel solco dei principi costituzionali di cui agli artt. 36 e 39 Cost., valorizzando la contrattazione collettiva maggioritaria quale strumento di regolazione del mercato del lavoro e di garanzia di livelli minimi inderogabili di tutela. Non si tratta, dunque, di una mera indicazione di policy, ma di un precetto giuridico vincolante, la cui violazione è idonea a produrre conseguenze non solo sul piano retributivo, ma anche su quello delle relazioni sindacali.
Il criterio della rappresentatività comparata e il concetto di “contratto leader”. Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il riferimento normativo ai contratti stipulati dalle organizzazioni “comparativamente più rappresentative” non consente un’arbitraria selezione del contratto collettivo da parte dell’impresa.La Cassazione ha chiarito che tale criterio risponde all’esigenza di impedire l’elusione delle tutele attraverso il ricorso a contratti collettivi sottoscritti da sigle minoritarie, spesso caratterizzati da condizioni economiche e normative peggiorative (c.d. contratti “pirata”). In questo quadro si afferma la nozione di contratto collettivo “leader” di settore, inteso come quello che, per diffusione applicativa e grado di rappresentatività delle parti stipulanti, costituisce il parametro di riferimento per la verifica della conformità del trattamento complessivo riservato ai lavoratori. L’adozione di un diverso contratto è ammessa solo a condizione che esso garantisca condizioni effettivamente equivalenti, sotto il profilo sia economico sia normativo.
Dumping contrattuale e appalti: la violazione dell’art. 29 come illecito qualificato. La giurisprudenza di merito e di legittimità è pressoché unanime nel ritenere che l’applicazione, negli appalti, di contratti collettivi peggiorativi integri una violazione diretta dell’art. 29, co. 1-bis, non giustificabile come espressione della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. Il dumping contrattuale non si esaurisce nella riduzione delle retribuzioni, ma si manifesta anche attraverso la compressione delle tutele normative essenziali, quali la disciplina della malattia, dell’infortunio, della maternità, dei permessi e degli istituti di welfare contrattuale. È proprio la valutazione complessiva di tali elementi che consente di accertare la “non equivalenza” del trattamento e, quindi, l’illegittimità della scelta datoriale.
La condotta antisindacale ex art. 28 Stat. lav.: lesione del sindacato come “regolatore del mercato”. L’aspetto di maggiore rilievo della decisione del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2025 – in linea con un filone giurisprudenziale sempre più consolidato – risiede nella qualificazione della condotta datoriale come antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Secondo l’interpretazione maggioritaria, l’elusione sistematica del contratto collettivo leader non incide solo sui diritti individuali dei lavoratori, ma lede direttamente la funzione istituzionale del sindacato. Il legislatore, attraverso l’art. 29, ha affidato alle organizzazioni comparativamente più rappresentative il compito di fissare standard minimi inderogabili, attribuendo loro un ruolo di contrasto al dumping salariale e di stabilizzazione delle condizioni di concorrenza. Quando l’impresa aggira tale sistema applicando contratti stipulati da sigle minoritarie e meno rappresentative, svuota di contenuto questa funzione regolativa, alterando gli equilibri del mercato del lavoro e compromettendo l’effettività dell’azione sindacale. Da qui la riconducibilità della condotta all’alveo dell’antisindacalità, intesa non solo come ostacolo all’attività sindacale in senso stretto, ma anche come negazione del ruolo riconosciuto al sindacato dall’ordinamento.
Il principio di “equivalenza sostanziale” e la centralità dell’istruttoria tecnica. La decisione milanese si inserisce nel solco di quella giurisprudenza che attribuisce rilievo decisivo al principio di equivalenza sostanziale tra contratti collettivi. Non è sufficiente un confronto nominale o parziale: occorre una valutazione tecnica approfondita, spesso demandata a perizia, che analizzi l’intero assetto economico e normativo. La presenza di retribuzioni inferiori e di tutele carenti su istituti fondamentali è stata correttamente ritenuta indice di una non equivalenza strutturale, idonea a integrare sia la violazione dell’art. 29 sia la condotta antisindacale.
Considerazioni conclusive. La pronuncia del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2025 si colloca coerentemente nel quadro della giurisprudenza maggioritaria, rafforzando un principio ormai chiaro: negli appalti non è consentito competere comprimendo il costo del lavoro mediante contratti collettivi peggiorativi e non rappresentativi. Il dumping contrattuale non è una scelta imprenditoriale neutra, ma un illecito che incide sull’assetto delle relazioni industriali, violando una norma imperativa e svilendo il ruolo del sindacato quale presidio di legalità e di equilibrio del mercato del lavoro. In questa prospettiva, la qualificazione della condotta come antisindacale rappresenta non un’estensione indebita dell’art. 28 Stat. lav., ma una sua applicazione coerente con la funzione costituzionale della contrattazione collettiva.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.




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