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Inadempimento contrattuale. Rimedi e responsabilità: criteri giuridici consolidati e limiti applicativi

Nel diritto dei contratti non ogni violazione dell’accordo assume automaticamente rilievo tale da legittimare la risoluzione del rapporto o il risarcimento del danno. Il sistema civilistico opera una selezione attenta delle ipotesi giuridicamente significative, modulando i rimedi in

funzione dell’incidenza concreta dell’inadempimento contrattuale. Comprendere questi meccanismi è essenziale anche per chi opera nel mondo del lavoro organizzato e della rappresentanza sindacale, dove i rapporti contrattuali costituiscono lo strumento primario di regolazione degli interessi. Ogni contratto a prestazioni corrispettive si fonda su un nesso di reciprocità, il cosiddetto sinallagma: ciascuna prestazione trova la propria giustificazione nell’altra. Quando una delle parti non esegue correttamente quanto promesso, questo equilibrio funzionale viene messo in discussione. Tuttavia, l’ordinamento non reagisce in modo automatico. Non basta una difformità marginale, un ritardo di scarsa incidenza o una esecuzione imperfetta: occorre verificare se la violazione comprometta in modo apprezzabile l’interesse dell’altra parte e la funzione economico-sociale del contratto. Il Codice civile individua tre rimedi principali che consentono lo scioglimento del contratto per fatti sopravvenuti alla sua conclusione: la risoluzione per inadempimento, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e **l’eccessiva onerosità sopravvenuta. In tutti e tre i casi non si è in presenza di un vizio originario del contratto, ma di una disfunzione che emerge nel corso dell’esecuzione del rapporto. L’inadempimento, in senso giuridico, ricorre non solo quando la prestazione manca del tutto, ma anche quando è tardiva, parziale o difforme rispetto a quanto pattuito. La regola è quella dell’adempimento esatto dell’obbligazione. Il debitore che non adempie risponde delle conseguenze, a meno che non dimostri che la violazione è dipesa da una causa a lui non imputabile. La responsabilità, dunque, è la regola; l’esonero costituisce un’eccezione che deve essere rigorosamente provata. Quando il contratto viene risolto, la sentenza produce effetti retroattivi tra le parti: viene meno la giustificazione delle attribuzioni patrimoniali già eseguite e sorge l’obbligo di restituzione. Nei contratti di durata, a esecuzione continuata o periodica, la risoluzione opera invece solo per il futuro, salvaguardando le prestazioni già regolarmente eseguite. In ogni caso, la restituzione non è automatica: deve essere espressamente richiesta dalla parte interessata e l’obbligo restitutorio nasce dalla pronuncia di risoluzione. Sul piano probatorio, il creditore che agisce deve dimostrare l’esistenza del contratto, l’inadempimento e il danno subito, nonché il nesso causale. Non è invece tenuto a provare la colpa del debitore. Quest’ultimo, per sottrarsi alla responsabilità, deve dimostrare che l’inadempimento è stato determinato da una causa esterna, imprevedibile e inevitabile, non superabile con la normale diligenza. Per i debitori professionali la soglia della diligenza è più elevata e commisurata alla natura dell’attività svolta. Non ogni inadempimento legittima la risoluzione del contratto. La legge esclude lo scioglimento quando la violazione è di scarsa importanza, valutata in relazione all’interesse concreto della parte adempiente. Il giudizio sulla gravità dell’inadempimento è complessivo e non meccanico: conta il ruolo della prestazione mancata nell’economia del contratto, l’utilità effettivamente compromessa e la possibilità di porre rimedio. Ciò che rileva è il risultato pratico: se l’equilibrio contrattuale risulta alterato in modo significativo, l’inadempimento diventa giuridicamente rilevante. Il risarcimento del danno presuppone l’imputabilità dell’inadempimento e può essere richiesto anche senza la risoluzione del contratto. La funzione del risarcimento è esclusivamente riparatoria: deve reintegrare la sfera patrimoniale lesa, comprendendo sia la perdita subita sia il mancato guadagno che ne sia conseguenza immediata e diretta. Non è ammessa alcuna funzione punitiva o ultra compensativa. La difficoltà economica o finanziaria non costituisce, secondo un orientamento giurisprudenziale costante, causa di esonero dalla responsabilità. Il rischio economico dell’attività grava sul debitore e il contratto non viene meno solo perché l’operazione è divenuta meno conveniente o più onerosa. È fondamentale distinguere tra impossibilità della prestazione, che la rende oggettivamente irrealizzabile e può estinguere l’obbligazione, e maggiore onerosità, che incide solo sui costi ma non elimina la possibilità di adempiere. Il ritardo ingiustificato è equiparato all’inadempimento quando lede l’interesse del creditore, soprattutto se il tempo era elemento essenziale del contratto. Dal momento della mora, il debitore assume su di sé anche il rischio degli eventi fortuiti sopravvenuti, salvo diversa pattuizione o specifiche cause di esonero. Il comportamento del creditore non è neutro. Se questi ostacola l’esecuzione, non coopera o contribuisce causalmente al danno, la responsabilità del debitore può essere esclusa o ridotta. Inoltre, il creditore ha l’obbligo di attivarsi per evitare o limitare il danno quando ciò sia possibile senza sacrifici irragionevoli. Il risarcimento non copre il danno che avrebbe potuto essere evitato con una condotta diligente. Infine, il dovere di correttezza e buona fede permea l’intero rapporto contrattuale e non si esaurisce con l’inadempimento. Esso continua a operare anche nella fase patologica del rapporto, imponendo alle parti di gestire le conseguenze della violazione in modo leale e non opportunistico. L’ordinamento, in definitiva, tutela l’equilibrio contrattuale, ma non protegge chi, con il proprio comportamento, contribuisce alla rottura di tale equilibrio o ne sfrutta strumentalmente gli effetti.



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