Apprendistato professionalizzante e dimissioni. il Tribunale di Roma tutela l’investimento formativo dell’impresa
- azionesindacalefvg
- 3 giorni fa
- Tempo di lettura: 4 min
Il contratto di apprendistato professionalizzante occupa una posizione peculiare nel sistema del diritto del lavoro italiano. Non è una semplice forma di ingresso nel mercato del lavoro, ma u n rapporto complesso a causa mista, nel quale la prestazione lavorativa si

intreccia indissolubilmente con un obbligo formativo strutturato. Su questo equilibrio delicato è intervenuta la sentenza del Tribunale di Roma n. 10843 del 2025, che offre chiarimenti di grande rilievo sistematico sui limiti delle dimissioni dell’apprendista e sulla legittimità delle clausole di rimborso dei costi di formazione.
Il quadro normativo di riferimento. L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli articoli 41 e seguenti del d.lgs. n. 81/2015, che ne definiscono la funzione primaria: consentire al lavoratore di conseguire una qualificazione professionale mediante una formazione sia interna che esterna all’azienda. La componente formativa non ha natura accessoria, ma costituisce un elemento essenziale del sinallagma contrattuale, come riconosciuto costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 24944/2016; n. 17623/2019). Il datore di lavoro è tenuto a predisporre un piano formativo individuale, a garantire il tutoraggio e a sostenere costi diretti e indiretti connessi alla formazione. L’apprendista, dal canto suo, assume l’obbligo di partecipare attivamente al percorso e di cooperare al suo completamento. Questo assetto giuridico giustifica una disciplina del recesso più rigorosa rispetto a quella del lavoro subordinato ordinario, soprattutto durante il periodo formativo.
Il caso esaminato dal Tribunale di Roma. La controversia sottoposta al Tribunale di Roma riguardava due rapporti di apprendistato professionalizzante, entrambi finalizzati a mansioni ad alta qualificazione tecnica e organizzativa. Nel primo caso, l’apprendista era inserito in un percorso per operatore specializzato nella manutenzione delle infrastrutture; nel secondo, il contratto era orientato alla formazione di un capo stazione, figura dotata di rilevanti responsabilità operative e gestionali. I contratti, di durata triennale, contenevano un piano formativo dettagliato e clausole specifiche in materia di recesso. In particolare, era previsto che le dimissioni anticipate fossero ammissibili esclusivamente in presenza di giusta causa o di un giustificato motivo, in linea con i principi generali di cui agli articoli 2119 e 2103 c.c., nonché con la specialità dell’istituto dell’apprendistato. In caso contrario, l’apprendista sarebbe stato tenuto a rimborsare i costi della formazione effettivamente erogata e a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso. Entrambi i lavoratori avevano interrotto il rapporto senza fornire alcuna motivazione giuridicamente rilevante e senza rispettare il preavviso, nonostante avessero già beneficiato di un numero significativo di ore e giorni di formazione (58 ore nel primo caso e 69 giorni nel secondo). L’azienda, documentando puntualmente i costi sostenuti, aveva quindi agito in giudizio per ottenere il rimborso e le ulteriori somme dovute.
Le argomentazioni del giudice e la legittimità delle clausole di rimborso. Il Tribunale di Roma ha accolto integralmente le domande della società, affermando principi di notevole importanza pratica. In primo luogo, il giudice ha ribadito che le clausole contrattuali che prevedono il rimborso dei costi di formazione non sono di per sé vessatorie né contrarie all’ordine pubblico, purché rispettino i criteri di trasparenza, proporzionalità e verificabilità. Esse rientrano pienamente nell’autonomia contrattuale riconosciuta dall’articolo 1322 c.c., soprattutto in un contratto, come l’apprendistato, caratterizzato da un investimento formativo specifico e mirato. La sentenza sottolinea come il rimborso non abbia natura punitiva o risarcitoria in senso improprio, ma rappresenti il riequilibrio di un sinallagma alterato dal recesso ingiustificato dell’apprendista. In assenza di una causa legittima di dimissioni, infatti, il datore di lavoro si trova ad aver sostenuto costi certi senza ricevere una controprestazione lavorativa adeguata e duratura. Particolare rilievo assume anche il riconoscimento della legittimità della richiesta dell’indennità sostitutiva del preavviso, coerente con la disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato e applicabile anche all’apprendistato, salvo deroghe espresse. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese processuali, confermando la piena tutela del credito datoriale. Implicazioni sistematiche e ricadute operative🡪 La sentenza n. 10843/2025 ribadisce un principio cardine del diritto del lavoro contemporaneo: l’apprendistato non è un periodo “di prova rafforzato” né una zona franca priva di conseguenze giuridiche, ma un contratto a tutti gli effetti, fondato su obblighi reciproci stringenti. Le dimissioni dell’apprendista restano sempre possibili, ma non sono giuridicamente neutre quando avvengono in assenza di una valida giustificazione e in violazione degli impegni assunti. Per i lavoratori, la pronuncia rappresenta un monito alla consapevolezza contrattuale: accettare un apprendistato professionalizzante significa assumere responsabilità precise e potenzialmente onerose sul piano economico. Per le imprese, invece, la decisione conferma la possibilità di tutelare l’investimento formativo, a condizione che le clausole siano redatte con chiarezza, che i costi siano reali, documentati e proporzionati, e che non si trasformino in strumenti dissuasivi o punitivi del diritto di recesso. Resta fermo, come evidenziato dallo stesso Tribunale, il potere di controllo del giudice sulla congruità delle somme richieste: eventuali importi eccessivi o scollegati dai costi effettivi possono essere ridotti in sede giudiziale. Tuttavia, quando il rimborso riflette fedelmente l’investimento sostenuto per la formazione dell’apprendista, la tutela del datore di lavoro appare pienamente conforme ai principi dell’ordinamento e alla funzione stessa dell’apprendistato professionalizzante.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
☎ Chiamaci 3516688108
📩 contattaci ➡ azionesindacale.fvg@gmail.com




Commenti