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Il periodo di prova per gli impiegati. Cosa prevede davvero la legge oggi e come si applicano i CCNL

La questione che ci poniamo, in risposta alla domanda di Federico, è  se il limite del

periodo di prova per gli impiegati resta quello del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 oppure se è stato soppiantato dal D.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (e successive modifiche), Ebbene la tesi prevalente nella dottrina e nella prassi giuslavoristica è che oggi il limite di legge è quello del 2022. 


Cosa prevede oggi la legge. L’articolo 7 del D.lgs. 104/2022 stabilisce che «nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non può essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi». Ciò significa che il limite massimo legale generale è 6 mesi; ma se il contratto collettivo (CCNL, CCL, accordo aziendale) prevede un termine inferiore, prevale quello più breve. Il nuovo testo normativo ha chiarito che il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Per i contratti a tempo determinato, con la recente riforma (legge 13 dicembre 2024, n. 203, “collegato lavoro”), sono stati introdotti criteri più stringenti: il periodo di prova deve essere proporzionale alla durata del contratto, con regole specifiche: un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, con minimi e massimi (es. fino a 15 giorni se contratto ≤ 6 mesi; fino a 30 giorni se tra 6 e 12 mesi), salvo che il contratto collettivo non preveda qualcosa di più favorevole.  In sostanza: la disciplina attuale pone un tetto massimo 6 mesi per il periodo di prova (per i contratti a tempo indeterminato o comunque generici), ma può essere molto più breve se il contratto collettivo applicato lo prevede.


Cosa prevedeva il R.D.L. 1825/1924 — e perché non si applica più come norma autonoma. Il R.D.L. 1825/1924, art. 4, stabiliva un limite “storico”: per alcuni impiegati di grado elevato (es. institori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi, impiegati di grado e funzioni equivalenti) ; per loro il periodo di prova poteva essere fino a 6 mesi, mentre per “tutte le altre categorie di impiegati” il limite era 3 mesi. Però, con l’entrata in vigore del D.lgs. 104/2022 — che recepisce la direttiva europea sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili — la norma moderna di riferimento è quella del 2022, che stabilisce un limite massimo di 6 mesi per il periodo di prova, senza più la distinzione “3 vs 6 mesi” del 1924. Inoltre, la prassi interpretativa (e la dottrina giuslavoristica) considera il D.lgs. 104/2022 come norma “speciale e aggiornata”, più coerente con il contesto attuale di lavoro subordinato. L’idea che la norma del 1924 sopravviva solo come “referenza storica” è confermata anche da fonti che spiegano come quella disciplina sia stata assorbita dall’art. 2096 c.c. ed eventualmente modificata da successive leggi.  


Perché, nonostante ciò, si continua a citare il R.D.L. 1825/1924 (e ci sono incertezze)

Storicamente il 1924 regolava il lavoro “impiegatizio privato”: molte vecchie prassi, documenti, manuali continuano a citare quei limiti di 3 o 6 mesi — e spesso la confusione nasce da lì. Alcune interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali (soprattutto prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 104/2022) avevano riconosciuto la “prevalenza” del 1924 o del successivo art. 2096 cod. civ. come base generale per gli impiegati. In pratica poi, la durata reale del periodo di prova varia molto in base al contratto collettivo applicato (CCNL, contratto aziendale, accordo individuale). In molti casi, la prova è fissata — per impiegati “normali” — in 1–3 mesi o anche meno, ben sotto il limite legale. Questo spiega perché nel mondo del lavoro si vedano ancora contratti con 3 mesi di prova per “impiegati” — ma in questi casi non perché si applica la norma del 1924, bensì perché il CCNL lo ha stabilito così, legittimamente. 


Conclusione. Se oggi viene stipulato un contratto di lavoro subordinato con periodo di prova, il limite legale massimo è 6 mesi grazie al D.lgs. 104/2022. Se invece un contratto collettivo prevede un periodo di prova inferiore (es. 1–3 mesi), allora si applica il limite più favorevole previsto dal contratto — ed è pienamente legittimo. L’ipotesi che il periodo di prova sia “automaticamente” di 3 mesi per tutti gli impiegati (come recita ancora il 1924) è oggi superata: quel criterio non rappresenta più la norma generale.


        Mini-tabella comparativa


Settore / CCNL

Periodo di prova impiegati

Conformità al D.lgs. 104/2022

Commercio (Confcommercio)

45 giorni (liv. 4–6)

 sì (molto inferiore a 6 mesi)

Metalmeccanici Industria

3–6 mesi

 sì (non supera i 6 mesi)

Studi professionali (Confprofessioni)

30–60 giorni

 sì

Terziario avanzato / ICT

3–6 mesi

 sì

Sanità privata / RSA

30–180 giorni

 sì




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