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Applicabilità dei CCNL sottoscritti dai sindacati autonomi. Il canone della giusta retribuzione (art.36 Cost.)


Il datore di lavoro non iscritto ad un’associazione sindacale non ha l’obbligo di applicare un determinato CCNL, quindi, la richiesta del dipendete di applicare un trattamento retributivo di un diverso CCNL rispetto a quello applicato dal datore di lavoro, deve trovare fondamento nella violazione del canone della “giusta retribuzione” sancito dall’art. 36 della Costituzione Italiana. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, con sentenza del 03.07.2025 (n. 602/2025) ha stabilito che il canone della proporzionalità e sufficienza della retribuzione, sancito dall’art. 36 Cost., si limita a stabilire il principio di sufficienza e adeguatezza della retribuzione, ma non implica, nell’ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 9643 del 20.5.2004). Nell’attuale ordinamento non esiste un principio assoluto di parità di trattamento retributivo tra i lavoratori del settore privato, fatti salvi i casi di condotte discriminatorie o meramente arbitrarie poste in essere dal datore di lavoro: È stata difatti ammessa la possibilità di favorire economicamente un lavoratore rispetto ad un altro (Corte Cost. 9 marzo 1989 n. 103) ed è stato anche evidenziato che un lavoratore non può pretendere che gli sia corrisposta una retribuzione maggiore solo perché altri lavoratori con pari qualifica o mansioni sono trattati in modo più favorevole (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 5590 del 18.5.1991).

Nel presente giudizio la ricorrente ha omesso qualsiasi considerazione in ordine all’asserita inadeguatezza del complessivo trattamento retributivo garantito dal CCNL - siglato da organizzazioni sindacali autonome -  applicato dalla società, asserendo infatti solo che il CCNL Terziario Commercio prevedeva condizioni più favorevoli ed era stato sottoscritto da organizzazioni maggiormente rappresentative rispetto ai sindacati cui aveva aderito il datore di lavoro, senza tuttavia dedurre alcun parametro concreto a sostegno di quanto sostenuto e pretermettendo ogni analisi in ordine alla lamentata insufficienza della retribuzione percepita rispetto alla quantità e qualità della prestazione resa dalla lavoratrice.  Tanto premesso, il Giudice ha rigettato la domanda tesa all’applicabilità automatica del CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. Di fatto il Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, ha aderito alla tesi giudiziaria, sostenuta anche da altri Tribunali, che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) stipulati da sindacati non maggiormente rappresentativi possono essere legittimamente applicati considerando anche che attualmente è cresciuto il numero di CCNL applicabili astrattamente ai medesimi settori produttivi.


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