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Cause di lavoro e costi certi. Ricorda: Il preventivo scritto dell’avvocato è una garanzia, non una formalità

Nel rapporto tra avvocato e cliente, la trasparenza sui costi non è soltanto una buona regola di correttezza professionale: è un preciso dovere giuridico, previsto dall’ordinamento per riequilibrare una relazione contrattuale strutturalmente asimmetrica. Il cliente – spesso privo

di competenze tecniche e in una situazione di bisogno – deve poter conoscere prima l’impegno economico che assume e non trovarsi spiazzato, dopo, da una parcella inaspettata. La normativa vigente impone che il compenso dell’avvocato sia concordato in forma scritta, di regola al momento del conferimento dell’incarico. Questo principio discende da una lettura coordinata dell’art. 2233 del codice civile, che stabilisce che il compenso del professionista deve essere determinato di comune accordo con il cliente e dell’art. 13 della Legge professionale forense (L. n. 247/2012), che rafforza l’obbligo di pattuizione trasparente, prevedendo che l’avvocato debba rendere noto il grado di complessità dell’incarico, i possibili costi e gli oneri prevedibili. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la forma scritta non è un mero formalismo, ma serve a garantire certezza, verificabilità e tutela reciproca. In mancanza di un accordo scritto, il patto sul compenso non è giuridicamente vincolante come tale.  In termini pratici: un accordo solo verbale sul compenso non può essere fatto valere come pattuizione contrattuale.

Cosa succede se manca l’accordo scritto (preventivo scritto dell'avvocato) . Se non esiste un valido accordo scritto sul compenso l’avvocato non può pretendere il pagamento della parcella sulla base di quanto sarebbe stato concordato a voce. Il compenso non viene azzerato, ma non è quello “promesso” verbalmente. In caso di contestazione, infatti, il compenso viene determinato dal giudice, applicando i parametri ministeriali previsti dal D.M. n. 55/2014, che tengono conto del valore della causa, della complessità dell’attività svolta, e delle fasi effettivamente espletate. ATTENZIONE🡪 Questo meccanismo è particolarmente rilevante per i lavoratori e per l’assistenza legale in ambito sindacale: l’assenza di un accordo scritto non espone il cliente a pretese arbitrarie, ma rimette la quantificazione a criteri oggettivi e controllabili. La forma scritta dell’accordo non richiede necessariamente che cliente e avvocato firmino lo stesso documento nello stesso luogo e nello stesso istante. È però indispensabile che proposta e accettazione risultino da atti scritti, il consenso sia espresso in modo chiaro e inequivoco, non ricavato per presunzioni o comportamenti concludenti e vi sia la sottoscrizione di entrambe le parti, anche su documenti distinti. Ad esempio, la forma è rispettata se l’avvocato invia una proposta di compenso scritta e il cliente la accetta con una comunicazione scritta firmata. ATTENZIONE🡪 Quando la legge richiede la forma scritta per la validità dell’accordo, non sono ammessi mezzi di prova alternativi per dimostrare l’esistenza del patto. Non sono quindi sufficienti una fattura emessa unilateralmente dall’avvocato, una quietanza di pagamento parziale, testimonianze sull’accordo verbale e il silenzio o il comportamento del cliente. Unica eccezione🡪 se il documento scritto esisteva ma è andato perduto o distrutto senza colpa di chi lo deteneva, il giudice può ammettere la prova testimoniale. Si tratta, però, di un’ipotesi residuale e rigorosamente valutata. ATTENZIONE🡪 Non è sufficiente “qualsiasi scritto”. L’accordo deve essere concretamente determinabile. È considerato non idoneo un documento che indichi solo un costo “orientativo” o “prevedibile”, che non contenga un importo determinato né criteri chiari per calcolarlo o non sia sottoscritto dall’avvocato. Un semplice foglio informativo o un preventivo vago non vincola il cliente e non costituisce un valido accordo sul compenso.

Mancata consegna del preventivo. Se l’avvocato omette di fornire un preventivo o un’informativa scritta sui costi può incorrere in responsabilità disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine; non perde automaticamente il diritto al compenso, ma – ancora una volta – questo verrà determinato dal giudice secondo i parametri ministeriali.  Per chi si rivolge a un avvocato direttamente o tramite il sindacato, per tutelare i suoi diritti sul lavoro, queste regole rappresentano una garanzia oggettiva e concreta.


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