Dal 15 gennaio, stop alle discriminazioni dopo il tumore. Provvedimento IVASS
- azionesindacalefvg
- 5 giorni fa
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Con l’emanazione del provvedimento IVASS del 15 gennaio, il diritto all’oblio oncologico è entrato finalmente nella sua fase pienamente operativa anche nel settore assicurativo. Si tratta di un passaggio di grande rilevanza giuridica e sociale, che rende effettive le previsioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante “Disposizioni in materia di diritto all’oblio oncologico”, ponendo fine a pratiche discriminatorie che, per anni, hanno inciso

sull’accesso alle polizze da parte di persone guarite da patologie tumorali. Il tema coinvolge una platea molto ampia: secondo i dati ufficiali richiamati dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), in Italia vivono oggi circa 3,7 milioni di persone dopo una diagnosi di cancro. Per una parte significativa di questi cittadini, la guarigione clinica non ha coinciso con il pieno recupero della parità giuridica ed economica, soprattutto nei rapporti con banche e assicurazioni.
Il contenuto e la portata del diritto all’oblio oncologico. La legge n. 193/2023 riconosce alle persone guarite da una patologia oncologica il diritto a non essere identificate, nei rapporti giuridici ed economici, sulla base di una malattia ormai superata. In termini concreti, ciò significa che, decorso un determinato periodo di tempo dalla conclusione del trattamento attivo e in assenza di recidive, il pregresso oncologico non può più essere richiesto, utilizzato o valorizzato come elemento di valutazione del rischio. Il legislatore individua tre soglie temporali principali: 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo, in assenza di recidive; 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del 21° anno di età; **un termine più breve, qualora sia previsto da appositi decreti ministeriali per specifiche tipologie di tumore, sulla base delle evidenze scientifiche. Una volta maturati tali termini, il passato oncologico perde ogni rilevanza giuridica nei rapporti contrattuali, inclusi quelli assicurativi.
Il ruolo dell’IVASS e l’attuazione nel settore assicurativo. Il provvedimento IVASS del 15 gennaio rappresenta lo strumento di raccordo tra la norma primaria e la prassi operativa delle imprese di assicurazione e degli intermediari. L’Autorità di vigilanza ha chiarito che il diritto all’oblio oncologico costituisce un principio inderogabile, cui il mercato assicurativo deve conformarsi integralmente. In particolare, le imprese e i distributori non possono più: richiedere informazioni relative a pregresse patologie oncologiche, quando il diritto all’oblio è esercitabile; utilizzare dati sanitari già acquisiti per valutare il rischio, determinare il premio, introdurre clausole peggiorative o prevedere esclusioni di garanzia; **subordinare la stipula, il rinnovo o la prosecuzione del contratto a visite mediche, accertamenti o certificazioni riferite a una malattia oncologica superata. Il divieto opera in tutte le fasi del rapporto assicurativo: precontrattuale, contrattuale e successiva alla stipula. Restano esclusi dall’ambito applicativo i prodotti di responsabilità civile auto, per i quali il dato sanitario è, per sua natura, irrilevante ai fini tariffari.
Trasparenza informativa e documentazione precontrattuale. Un aspetto centrale del provvedimento IVASS riguarda l’adeguamento della documentazione informativa prevista dai Regolamenti IVASS n. 40 e n. 41 del 2018. Le imprese sono tenute ad aggiornare: i Moduli Unici Precontrattuali (MUP); i Documenti Informativi Precontrattuali aggiuntivi (DIP aggiuntivi). In tali documenti dovrà essere inserita una sezione specificamente dedicata al diritto all’oblio oncologico, nella quale sia chiaramente indicato che i soggetti rientranti nei termini di legge non sono obbligati a dichiarare pregresse patologie oncologiche e non possono essere sottoposti ad accertamenti sanitari connessi a tali patologie. L’obiettivo è rafforzare la trasparenza e prevenire asimmetrie informative o pressioni indebite in fase di raccolta delle dichiarazioni del contraente.
Protezione dei dati personali e obbligo di cancellazione. Il provvedimento IVASS si coordina in modo espresso con la normativa in materia di protezione dei dati personali. È vietata la raccolta di informazioni sanitarie relative a patologie oncologiche pregresse quando il diritto all’oblio è maturato. Inoltre, imprese e intermediari sono tenuti a cancellare i dati sanitari già in loro possesso entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione attestante l’avvenuto esercizio del diritto all’oblio oncologico. La vigilanza sul rispetto di tali obblighi è affidata congiuntamente all’IVASS, per i profili di correttezza e trasparenza del mercato assicurativo e al Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di trattamento illecito dei dati sanitari.
Tutele e strumenti di ricorso. In caso di violazioni, comportamenti discriminatori o mancato rispetto del diritto all’oblio oncologico, il cittadino può rivolgersi all’Arbitro Assicurativo, strumento di risoluzione alternativa delle controversie concepito per garantire una tutela rapida, accessibile ed efficace, senza la necessità di adire immediatamente l’autorità giudiziaria. Il provvedimento IVASS del 15 gennaio segna un punto di svolta: il diritto all’oblio oncologico cessa di essere un principio astratto e diventa una regola operativa vincolante, capace di incidere concretamente sulla vita quotidiana delle persone guarite dal cancro. Come sottolineato dalla stessa Autorità di vigilanza, si tratta di un atto di elevato valore civile ed etico, volto a contrastare la cosiddetta tossicità finanziaria, ossia l’insieme di svantaggi economici e sociali che possono derivare da una precedente malattia oncologica anche dopo la guarigione. La finalità ultima della riforma è chiara: garantire che chi ha superato una patologia oncologica possa accedere alle polizze assicurative alle stesse condizioni degli altri cittadini, senza discriminazioni, penalizzazioni economiche o sospetti fondati su un passato clinico che, giuridicamente e scientificamente, non ha più alcuna rilevanza.




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