Colpevole di assistere: Legge 104, diritti e doveri sotto la lente. Quando il diritto diventa colpa"
- azionesindacalefvg
- 14 ago 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Le recenti pronunce giudiziarie del 2025 definiscono il principio di proporzionalità nell’utilizzo dei permessi retribuiti. Il caregiver non è e non deve neppure dimostrare la vocazione di santa Maria Goretti, come qualche talebano dell’ufficio del personale pretenderebbe. Assistere una persona con disabilità, checché ne dica il super aziendalista invasato di turno, è una funzione sociale di grande rispettare. Questo tipo di pregiudizio alimenta una cultura tossica invece di promuovere inclusione, solidarietà e rispetto dei diritti.
La legge 104/1992 rappresenta uno degli strumenti fondamentali a tutela dei lavoratori che prestano assistenza a familiari con disabilità in condizione di gravità, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge stessa. Tra le varie agevolazioni previste, l’art. 33, comma 3, stabilisce il diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese, frazionabili anche in ore, finalizzati esclusivamente all’assistenza del familiare con disabilità.

Sanno bene i nostri lettori che l’utilizzo improprio di tali permessi può dare luogo a gravi conseguenze disciplinari, finanche al licenziamento per giusta causa. In altro articolo di questa rassegna abbiamo chiarito che per la giurisprudenza non ogni attività svolta durante il permesso deve necessariamente richiedere la presenza fisica continuativa del caregiver, purché sussista un nesso funzionale tra le attività da questi svolte e le esigenze della persona assistita. Il ultimo chiarimento è avvenuto con due diverse sentenze, da cui si desume il principio di proporzionalità, di cui si dirà in appresso. Con l’ordinanza n. 15029 del 4 giugno 2025, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa quando il permesso previsto dalla Legge 104 viene utilizzato per scopi ricreativi, del tutto estranei alla funzione assistenziale. La Suprema Corte ha chiarito che il permesso è strettamente finalizzato alla cura del disabile e non può diventare strumento compensativo o di riposo gratuito. In tale contesto, l’abuso viola i principi di correttezza e buona fede e integra un'indebita appropriazione dell’indennità retribuita. Sempre la Cassazione, però, in altra delibera, ha precisato che un breve lasso di tempo impiegato in attività personali, come una camminata a scopo terapeutico, non comporta un utilizzo improprio dei permessi. La motivazione? Semplice, è necessario che il caregiver verta in condizioni di benessere psicofisico, per assicurare al familiare assistito un’adeguata cura e attenzione. Meglio, nei casi di specie e se la patologia dell’assistito/a lo richiede, assicurarsi che durante la propria assenza, ci sia un altro soggetto (famigliare, badante…) in grado di sopperire alla propria temporanea mancanza e pronto ad intervenire, all’occorrenza, in sua vece. In altre parole, una “pausa” dall’assistenza diretta non configura di per sé un abuso, a condizione che sia strettamente collegata alle necessità della persona con disabilità o di benessere del caregiver e che non si trasformi in un momento di svago o in attività del tutto estranee alla funzione del permesso.
Alla luce di un tanto, a quali conclusioni possiamo arrivare? L’interpretazione degli Ermellini consente di affermare che l’utilizzo dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992 non richiede un’assistenza ininterrotta e “fisica” per l’intera giornata, ma è essenziale che ogni attività svolta durante il permesso sia riconducibile, in modo diretto o indiretto, al soddisfacimento dei bisogni della persona disabile ma anche che un allontanamento momentaneo dovuto ai bisogni psico fisici del caregiver costituisce un atto legittimo, posto che questi non potrà prestare un’adeguata assistenza se verte in condizioni psicofisiche inadeguate. La bussola che deve indirizzarci è che durante la giornata di permesso l’attività di cura e assistenza sia prevalente su tutte le altre svolte.
Attenzione adesso🡪 Se un responsabile del personale non ti nega i permessi, ma ti fa pesare l’utilizzo della Legge 104, questa situazione può configurarsi come straining, mobbing (se l’afflizione è costante e ripetuta nel tempo), molestia morale o comportamento discriminatorio. Come agire: Noi consigliamo sempre una segnalazione formale all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), ufficio che potrà avviare controlli per verificare: Violazioni dei diritti lavorativi Discriminazioni legate all’utilizzo della 104 Eventuali pressioni indebite. Altra soluzione (altrettanto consigliata) 🡪 verificare con gli uomini di Azione Sindacale se ci sono estremi per denunciare mobbing o comportamento discriminatorio (magari farti anche supportare per una richiesta di risarcimento danni da stress lavorativo) Avviare una conciliazione o causa civile. Supporto psicologico Se la situazione ti sta causando un dolore psicologico forte: Rivolgiti al medico di base per un supporto o una certificazione. Puoi anche accedere a un consultorio o servizio di psicologia del lavoro. Un supporto clinico è utile anche in sede legale come prova del danno morale subito. Ammonimento del questore. Non serve una denuncia penale per chiederlo, ma va dimostrato che esistono comportamenti persecutori ripetuti, come: Pressioni psicologiche costanti Isolamento sociale Umiliazioni frequenti Controllo o sorveglianza ossessiva Ricordati🡪. La semplice "pressione" o il "far pesare i permessi 104", anche se fastidioso e ingiusto, non sempre integra un comportamento penalmente rilevante. Tuttavia: Se ti senti intimidita, molestata psicologicamente e ciò ti crea ansia, paura, stress grave puoi senz’altro presentare richiesta di ammonimento in Questura.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940
contattarci via e-mail. azionesindacale.fvg@gmail.com




Commenti