I permessi della Legge 104 e il convivente di fatto. Ecco quando le condizioni agevolative sono possibili
- azionesindacalefvg
- 19 feb
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Nel sistema originario della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la tutela della persona con disabilità grave era costruita prevalentemente attorno alla famiglia “tradizionale”, fondata su vincoli di parentela, affinità o coniugio. L’evoluzione sociale e giuridica ha progressivamente

imposto un ripensamento di questo schema, portando il legislatore e la giurisprudenza a riconoscere dignità e rilevanza anche a relazioni affettive stabili non fondate sul matrimonio o su legami di sangue. In questo contesto si colloca la questione, sempre più frequente nella prassi applicativa, dei permessi della legge 104 richiesti da soggetti non legati da rapporti di parentela alla persona disabile. La risposta dell’ordinamento è oggi chiara e strutturata: non ogni relazione affettiva è sufficiente, ma esiste una figura giuridicamente tipizzata che consente l’accesso pieno ai benefici, ossia il convivente di fatto. L’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992, come interpretato alla luce della normativa successiva, colloca il convivente di fatto sullo stesso piano del coniuge e della parte di un’unione civile (coppie dello stesso sesso), riconoscendogli un titolo diretto e prioritario alla fruizione dei tre giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con disabilità grave. Il riferimento normativo indispensabile per comprendere tale equiparazione è la Legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha introdotto una definizione giuridica di convivenza di fatto. Ai sensi di tale legge, non è sufficiente una mera coabitazione occasionale o di comodo: è necessario un legame affettivo stabile e reciproco, caratterizzato da comunanza di vita e di interessi, formalizzato attraverso una dichiarazione anagrafica presso il Comune di residenza. Solo a seguito di questo riconoscimento formale il convivente di fatto entra a pieno titolo nel perimetro soggettivo di tutela della Legge 104. La giurisprudenza ha chiarito che, una volta accertato lo status di convivente di fatto, non è richiesto alcun ulteriore filtro, come la verifica dell’assenza o dell’indisponibilità di familiari più prossimi. In tal senso, il convivente gode di un diritto autonomo e diretto alla fruizione dei permessi (Tribunale di Agrigento, sentenza n. 594 del 22 aprile 2025).
Requisiti oggettivi: la condizione della persona assistita. L’accesso ai permessi non dipende esclusivamente dalla posizione del lavoratore, ma richiede il rigoroso accertamento di specifici requisiti oggettivi in capo alla persona da assistere. Il primo e imprescindibile requisito è il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. Tale condizione non coincide con una generica invalidità civile, neppure se totale, ma presuppone una valutazione medico-legale particolarmente qualificata, demandata alla Commissione medica integrata INPS, che deve attestare una riduzione dell’autonomia personale tale da rendere necessaria un’assistenza permanente, continuativa e globale. La giurisprudenza ha ribadito che la “gravità” non può essere desunta automaticamente da limitazioni funzionali isolate, ma deve emergere da un quadro complessivo di non autosufficienza nella vita quotidiana (Tribunale di Catania, sentenza n. 1076 dell’11 marzo 2025). Il secondo requisito è l’assenza di ricovero a tempo pieno presso strutture sanitarie o assistenziali che garantiscano un’assistenza continuativa. La ratio è evidente: i permessi sono finalizzati a colmare un bisogno assistenziale che, in caso di ricovero stabile, risulta già soddisfatto dall’ente ospitante. È fondamentale sottolineare che l’invalidità al 100% non è sufficiente se non accompagnata dal formale riconoscimento della situazione di gravità. In mancanza di tale certificazione, il diritto ai permessi non può sorgere, indipendentemente dall’intensità della disabilità. Requisiti soggettivi del lavoratore e finalità dei permessi. Dal lato del beneficiario, il diritto ai permessi spetta esclusivamente al lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, che rivesta la qualifica di convivente di fatto riconosciuta ai sensi di legge. Elemento centrale, più volte valorizzato dalla giurisprudenza, è la finalizzazione causale dei permessi. L’assenza dal lavoro è legittima solo se effettivamente destinata all’assistenza della persona disabile. Qualsiasi utilizzo distorto o strumentale costituisce un abuso del diritto, idoneo a ledere non solo l’interesse datoriale, ma anche la funzione solidaristica che permea l’intera disciplina. La violazione di tale obbligo di correttezza e buona fede può integrare una condotta di particolare gravità, tale da giustificare anche il licenziamento per giusta causa, come affermato dal Tribunale di Agrigento (sentenza n. 393 del 19 marzo 2025). Le ulteriori tutele connesse all’assistenza. La protezione offerta dalla Legge 104 non si esaurisce nei tre giorni di permesso mensile. Al lavoratore che assiste un convivente di fatto con disabilità grave sono riconosciuti ulteriori strumenti di conciliazione tra vita lavorativa e assistenza, tra cui:
il diritto di scelta prioritaria della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita, ove compatibile con l’organizzazione aziendale e il divieto di trasferimento senza il consenso del lavoratore. Tali diritti non hanno natura assoluta e devono essere contemperati con le esigenze tecnico-organizzative e produttive del datore di lavoro. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che il bilanciamento non può risolversi in un diniego apodittico. È onere del datore di lavoro fornire una motivazione concreta, specifica e verificabile delle ragioni ostative (Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 78 del 26 febbraio 2024; Corte di Appello di Ancona, sentenza n. 416 del 29 novembre 2024).
Conclusione. L’accesso ai permessi Legge 104 da parte di soggetti non legati da vincoli di parentela rappresenta una delle espressioni più significative dell’evoluzione del diritto del lavoro e della protezione sociale. Attraverso il riconoscimento del convivente di fatto, l’ordinamento valorizza la sostanza delle relazioni affettive e assistenziali, superando una visione meramente formale della famiglia. Si tratta, tuttavia, di una tutela rigorosa, fondata su presupposti stringenti e su un utilizzo responsabile dei diritti riconosciuti. Solo il rispetto di tali condizioni consente di mantenere l’equilibrio tra solidarietà, dignità della persona disabile e legittimi interessi dell’organizzazione lavorativa
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