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La legge 104 nel 2026. Dalla certificazione medica al verbale dell’INPS. Una utile guida per i nostri lettori.  

La disciplina dell’assistenza, dell’integrazione sociale e dei diritti delle persone con

disabilità è regolata dalla Legge 104,(5 febbraio 1992) normativa cardine dell’ordinamento italiano in materia di tutela della disabilità. L’obiettivo della legge è quello di garantire la piena integrazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, le pari opportunità nell’accesso ai servizi, al lavoro, all’istruzione e alla partecipazione sociale nonché le misure di sostegno per i familiari che prestano loro assistenza. Per i lavoratori dipendenti, il riconoscimento dello stato di handicap costituisce il presupposto per accedere a una serie di tutele, tra cui: permessi lavorativi retribuiti; congedo straordinario biennale per assistenza a familiare con disabilità grave; priorità e agevolazioni organizzative nel lavoro e facilitazioni fiscali e socio-assistenziali. È fondamentale chiarire che la Legge 104 non è un beneficio economico diretto, ma un accertamento sanitario-giuridico che attesta una condizione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge. L’intero procedimento di accertamento è gestito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) attraverso una procedura amministrativa e medico-legale formalizzata e articolata in quattro fasi principali: 1) certificato medico introduttivo; 2) domanda amministrativa all’INPS (non sempre necessaria dal 2026); 3) accertamento sanitario da parte della commissione medico-legale;4) emissione del verbale conclusivo. Dal 1° marzo 2026 è stata avviata una sperimentazione nazionale in alcune province, che modifica l’avvio del procedimento.


Chi può richiedere il riconoscimento. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, può richiedere il riconoscimento dello stato di handicap la persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale; con carattere stabile o progressivo che riduce l’autonomia personale e comporta difficoltà di integrazione sociale, lavorativa o relazionale. La domanda può essere presentata direttamente dall’interessato, dai genitori o dai  tutori nel caso di minori o persone incapaci di provvedere autonomamente. Il riconoscimento avviene solo dopo accertamento sanitario ufficiale effettuato da una commissione medico-legale.


La differenza tra handicap e invalidità civile. Nella prassi amministrativa i due accertamenti vengono spesso richiesti insieme, ma non coincidono giuridicamente. L’invalidità civile è disciplinata dalla normativa sull’assistenza civile e valuta la riduzione della capacità lavorativa e la percentuale di invalidità (es. 46%, 74%, 100%). L’handicap (ai sensi della Legge 104) valuta invece l’impatto della minorazione sulla vita quotidiana e relazionale e il livello di difficoltà nella partecipazione sociale e lavorativa. L’esito può essere: art. 3 comma 1: handicap senza gravità; art. 3 comma 3: handicap in situazione di gravità. Solo la situazione di gravità (comma 3) consente l’accesso ai principali diritti lavorativi previsti dalla normativa.


La prima fase: Il Certificato medico introduttivo. Il procedimento inizia con la compilazione del certificato medico introduttivo, redatto dal medico di medicina generale (medico di famiglia) o da un medico specialista abilitato alla certificazione telematica. Il sanitario trasmette il certificato direttamente all’INPS in modalità telematica. Il documento contiene la diagnosi clinica codificata, la descrizione della minorazione, eventuali richieste di prestazioni correlate (es. accompagnamento) e l’indicazione degli accertamenti richiesti (invalidità, handicap, disabilità). Il cittadino riceve una ricevuta con numero di protocollo, indispensabile per la fase successiva. Il certificato ha validità di 90 giorni: entro questo termine deve essere completato l’avvio della procedura amministrativa. Dal 1° marzo 2026 è stata avviata una sperimentazione organizzativa dell’INPS in 40 province italiane. In tali territori il certificato medico introduttivo avvia automaticamente la procedura quindi non è più necessario presentare una domanda amministrativa separata. Tra le province del Friuli-Venezia Giulia coinvolte nella nuova fase della sperimentazione avviata dal 1° marzo 2026 figurano Pordenone e Udine. Inoltre Trieste era già coinvolta in una fase precedente della sperimentazione. 


Provincia

Situazione nella sperimentazione

Trieste

inclusa già dal 1° gennaio 2025 nella prima fase sperimentale

Pordenone

inclusa dal 1° marzo 2026 nella terza fase

Udine

inclusa dal 1° marzo 2026 nella terza fase

Gorizia

non inclusa nelle province sperimentali


La seconda fase: Domanda telematica all’INPS (procedura ordinaria). Dove la sperimentazione non è attiva, il cittadino deve presentare la domanda amministrativa online (no per UD, PN e TS sì per GO). La richiesta si inoltra tramite portale INPS nell’area personale MyINPS; ma anche tramite patronato; Contact center INPS. Accesso tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi. Durante la compilazione occorre indicare i dati anagrafici e di residenza; il numero di protocollo del certificato medico e il tipo di accertamento richiesto. È possibile richiedere, contestualmente, invalidità civile, e handicap ai sensi della Legge 104 in un’unica procedura. Al termine viene rilasciata una ricevuta protocollata, che formalizza l’avvio dell’istruttoria.


La terza fase: Convocazione e visita della commissione medico-legale. Dopo la domanda, il richiedente viene convocato per la visita di accertamento sanitario. La valutazione è effettuata da una commissione composta da medici dell’ASL e medico dell’INPS integrato nella commissione. La convocazione è comunicata tramite raccomandata; PEC; e/o tramite l’area personale dell’INPS. La visita avviene generalmente entro 1-3 mesi, salvo casi prioritari. Il giorno della visita è necessario portare un documento di identità; il certificato medico introduttivo, la ricevuta della domanda e la documentazione sanitaria completa. La commissione analizza la documentazione, può porre domande sulle attività quotidiane e valuta le limitazioni funzionali. Quando la documentazione è considerata sufficiente e completa, la commissione può decidere senza visita diretta, esaminando soltanto gli atti medici. Visita domiciliare. Se la persona non è trasportabile è possibile richiedere visita domiciliare, tramite certificazione medica inviata all’INPS prima dell’appuntamento.


La quarta fase: Il verbale di accertamento. Conclusa la valutazione, la commissione redige il verbale sanitario. Il documento viene reso disponibile entro circa 30-60 giorni:

nell’area personale INPS o tramite PEC o raccomandata. Il verbale può stabilire assenza di handicap; handicap (art. 3 comma 1); handicap grave (art. 3 comma 3). Il documento è prodotto in due versioni: a) verbale integrale, con diagnosi dettagliata; b) verbale sintetico, privo di informazioni sensibili. Il verbale sintetico è quello da consegnare al datore di lavoro.


Durata del riconoscimento e revisione. Il verbale può indicare: a) riconoscimento definitivo, senza revisione; b) revisione periodica, con nuova visita a una data stabilita. Quando è prevista la revisione i diritti restano validi fino alla nuova valutazione. Per patologie stabilizzate o ingravescenti, la normativa consente il riconoscimento permanente.


Ricorso contro il verbale sanitario. Se il riconoscimento non viene concesso oppure viene attribuito senza gravità, il cittadino può presentare ricorso giudiziario. Il ricorso si presenta presso il Tribunale ordinario – sezione lavoro, entro 180 giorni dalla notifica del verbale. Non esiste ricorso amministrativo sanitario: la legge prevede esclusivamente la via giudiziaria. Prima del giudizio è obbligatoria la procedura di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). Durante questa fase il ricorrente deposita l’istanza tramite avvocato; il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU) e viene effettuata una nuova valutazione medico-legale. Solo se l’esito viene contestato si apre il processo vero e proprio.


Domanda di aggravamento. Se la condizione clinica peggiora, il cittadino può presentare domanda di aggravamento all’INPS. In questo caso si apre un nuovo accertamento sanitario e non è necessario avviare un procedimento giudiziario.


Attivazione dei benefici dopo il riconoscimento. Il verbale non attiva automaticamente tutte le agevolazioni: per molti benefici è necessario presentare domande specifiche. Per i lavoratori dipendenti che assistono un familiare con disabilità, l’accesso ai principali benefici lavorativi previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 richiede una procedura amministrativa specifica presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la successiva comunicazione al datore di lavoro. Ovviamente, prima di richiedere qualsiasi beneficio, è necessario che la persona assistita abbia ottenuto il riconoscimento di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104. Il verbale rilasciato dall’INPS costituisce infatti il presupposto giuridico per l’accesso ai permessi e al congedo. Il caregiver deve inoltre essere lavoratore dipendente, assistere un familiare con disabilità grave e garantire assistenza effettiva e continuativa.  Attivazione dei tre giorni di permesso retribuito mensile. In questo caso occorre: a) Presentare domanda telematica all’INPS. La richiesta deve essere inoltrata tramite il portale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, accedendo con SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa la domanda può essere presentata tramite patronato o Contact center INPS. Durante la compilazione devono essere indicati i dati del lavoratore richiedente; i dati della persona disabile assistita; il grado di parentela; gli estremi del verbale di handicap grave e la dichiarazione di responsabilità sull’assistenza. Una volta verificati i requisiti, l’INPS rilascia autorizzazione telematica ai permessi.  Il lavoratore deve poi comunicare al datore di lavoro l’autorizzazione dell’INPS e il verbale sintetico della Legge 104. Attivazione del congedo straordinario biennale retribuito. Il congedo straordinario è previsto dall’articolo 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Si tratta della tutela più ampia per i caregiver lavoratori. Il lavoratore può ottenere fino a 2 anni di congedo complessivo nell’intera vita lavorativa, l’indennità pari all’ultima retribuzione e la contribuzione figurativa utile alla pensione. Il congedo può essere continuativo o frazionato. Anche in questo caso la richiesta si presenta online tramite l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (come nel caso precedente). Il lavoratore deve dichiarare la convivenza con la persona, i dati del verbale di handicap grave, il grado di parentela ed eventuali altri familiari aventi diritto. L’INPS verifica la posizione lavorativa; il rispetto dell’ordine di priorità familiare e il possesso del verbale art. 3 comma 3. Dopo la verifica viene rilasciata l’autorizzazione al congedo. Una volta autorizzato il lavoratore comunica il periodo di congedo al datore di lavoro.



Di seguito una tabella con i principali benefici collegati alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 destinati ai lavoratori dipendenti con disabilità o ai familiari che assistono una persona con handicap grave.

Tipologia di beneficio

A chi spetta

Contenuto del diritto

Riferimento normativo / note operative

Permessi retribuiti mensili

Lavoratore con disabilità grave o familiare caregiver

3 giorni di permesso retribuito al mese (anche frazionabili in ore) coperti da contribuzione figurativa

Art. 33 Legge 104

Permessi orari giornalieri

Lavoratore disabile

In alternativa ai 3 giorni: 2 ore di permesso giornaliero (1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore)

Art. 33 Legge 104

Permessi per assistenza a familiare

Coniuge, convivente, parenti entro 2° grado (in alcuni casi 3° grado)

3 giorni mensili per assistere il familiare con handicap grave

Art. 33 Legge 104

Congedo straordinario retribuito

Familiari di persona con handicap grave

Fino a 2 anni complessivi di congedo nell’arco della vita lavorativa, con indennità e contribuzione figurativa

Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151

Scelta della sede di lavoro

Lavoratore disabile o caregiver

Diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile

Art. 33 Legge 104

Divieto di trasferimento senza consenso

Lavoratore con handicap grave o caregiver

Il datore di lavoro non può trasferire il lavoratore senza il suo consenso

Art. 33 Legge 104

Priorità nello smart working

Lavoratori con disabilità o caregiver

Priorità nell’accesso al lavoro agile quando previsto dall’organizzazione aziendale

Normativa lavoro agile e prassi amministrativa

Congedo per cure per invalidi ≥ 50%

Lavoratore con invalidità riconosciuta

Fino a 30 giorni l’anno per cure connesse alla patologia invalidante

D.lgs. 119/2011

Permessi aggiuntivi per visite e terapie (2026)

Lavoratori con patologie oncologiche o croniche con invalidità ≥74%

10 ore annue di permesso retribuito per visite ed esami medici

Circolare INPS e Legge 18 luglio 2025 n. 106 

Agevolazioni fiscali su ausili e strumenti

Persona con disabilità

IVA ridotta al 4% e detrazioni IRPEF su dispositivi tecnici e informatici

Normativa fiscale disabilità

Detrazione per spese sanitarie e assistenza

Persona disabile o familiare che sostiene la spesa

Detrazioni fiscali per spese mediche e assistenza specifica

TUIR art. 15

Agevolazioni auto per disabili

Persona disabile o familiare che la ha fiscalmente a carico

IVA agevolata, detrazione IRPEF, esenzione bollo e imposta di trascrizione

Normativa Agenzia Entrate

Agevolazioni trasporti e servizi locali

Persone con disabilità

Riduzioni o gratuità su trasporto pubblico locale e servizi sociali

Normativa regionale/comunale


Servizi socio-assistenziali domiciliari

Persona con disabilità grave

Accesso a assistenza domiciliare integrata e servizi sociali

Normativa sanitaria e regionale


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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