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I permessi della Legge 104/1992 a favore dei non parenti: fondamento normativo ed evoluzione giurisprudenziale

La Legge 104/1992 , costituisce il pilastro dell’ordinamento italiano in materia di tutela delle persone con disabilità, ispirandosi a principi di solidarietà sociale (art. 2 Cost. La

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.), uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese) e tutela della salute (art. 32 Cost. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana). All’interno di tale quadro, l’art. 33 disciplina i permessi lavorativi retribuiti concessi al lavoratore che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità. Tradizionalmente, il beneficio è stato riconosciuto ai soli familiari entro determinati gradi di parentela. Tuttavia, l’evoluzione del contesto sociale e l’intervento del legislatore e della giurisprudenza hanno progressivamente ampliato la platea dei soggetti legittimati, includendo anche figure prive di vincoli di sangue o matrimoniali, purché legate alla persona disabile da un rapporto affettivo stabile e giuridicamente rilevante.

Il convivente di fatto come soggetto legittimato: equiparazione piena al coniuge. La svolta normativa è rappresentata dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha disciplinato le convivenze di fatto, riconoscendo rilievo giuridico ai rapporti affettivi caratterizzati da

stabilità, reciproca assistenza morale e materiale e assenza di vincoli di parentela, affinità o matrimonio. Il convivente di fatto, a condizione che la convivenza sia formalmente registrata presso l’anagrafe comunale, viene oggi equiparato, ai fini dell’art. 33, comma 3, L. 104/1992 al coniuge e alla parte di un’unione civile (persone maggiorenni dello stesso sesso).

Questa equiparazione non è simbolica, ma produce effetti immediati e diretti: il convivente di fatto rientra nel primo livello di priorità dei soggetti che possono fruire dei tre giorni mensili di permesso retribuito, senza necessità di dimostrare l’assenza o l’indisponibilità di altri familiari. La giurisprudenza di merito è ormai consolidata nel ritenere che l’assistenza prestata dal convivente di fatto realizzi pienamente la funzione solidaristica perseguita dalla Legge 104, come confermato da numerose pronunce che valorizzano il dato sostanziale del rapporto di cura rispetto al mero legame formale. Elemento imprescindibile resta, tuttavia, la registrazione anagrafica della convivenza: la mera coabitazione, se non formalizzata, è giuridicamente irrilevante e non consente l’accesso ai permessi.


Il presupposto indefettibile: la disabilità in situazione di gravità ex art. 3, comma 3. Il diritto ai permessi non deriva automaticamente dalla condizione di invalidità civile. La legge richiede un presupposto qualificato e specifico, ossia il riconoscimento della disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992. Tale condizione deve essere accertata esclusivamente dalla Commissione medico-legale INPS e presuppone una riduzione dell’autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. La giurisprudenza maggioritaria chiarisce che la gravità non coincide con la percentuale di invalidità, può sussistere una invalidità totale senza gravità ex art. 3, comma 3. Ciò che rileva è il bisogno assistenziale complessivo, non la singola limitazione funzionale. In assenza di tale certificazione specifica, nessun permesso può essere riconosciuto, a prescindere dall’intensità del legame affettivo o dalla concreta attività di cura svolta dal convivente.


Il requisito negativo del ricovero a tempo pieno. Ulteriore condizione oggettiva è che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno presso una struttura che garantisca assistenza continuativa. La ratio è evidente: il permesso lavorativo è giustificato solo se l’assistenza del lavoratore è effettivamente necessaria. La giurisprudenza ritiene compatibili con il beneficio ricoveri temporanei, ricoveri diurni, ricoveri con necessità di presenza familiare. Il ricovero stabile e continuativo, invece, fa venir meno il presupposto dell’assistenza domiciliare.


Attenzione: abuso del diritto 🡪  Uno degli aspetti più rigorosamente presidiati dalla giurisprudenza riguarda l’uso corretto dei permessi. L’art. 33 L. 104/1992 attribuisce un diritto funzionalizzato, non un beneficio incondizionato. I permessi devono essere utilizzati esclusivamente per l’assistenza alla persona disabile, non possono essere impiegati per esigenze personali, ricreative o estranee alla cura. L’orientamento giurisprudenziale è ormai univoco nel qualificare l’uso improprio come grave violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, abuso del diritto e comportamento idoneo a giustificare il licenziamento per giusta causa, anche in assenza di precedenti disciplinari. È pacifico che il datore di lavoro possa effettuare controlli, anche tramite investigatori privati, purché finalizzati alla verifica dell’effettiva destinazione del permesso e non alla sorveglianza dell’attività lavorativa in senso stretto.


Ulteriori tutele. La tutela del lavoratore caregiver non si esaurisce nei permessi. L’art. 33, commi 5 e 6, riconosce il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita e il divieto di trasferimento senza consenso. Si tratta di diritti condizionati, non assoluti. La giurisprudenza maggioritaria impone un bilanciamento tra le esigenze di assistenza e tutela della persona disabile e le esigenze tecnico-organizzative dell’impresa. Tuttavia, il bilanciamento non può essere arbitrario. In caso di diniego, il datore di lavoro ha l’onere della prova, deve fornire motivazioni specifiche, concrete e documentate, non può limitarsi a richiamare genericamente esigenze organizzative. In mancanza di tale prova, il rifiuto è suscettibile di essere dichiarato illegittimo dal giudice del lavoro.


Considerazioni conclusive. L’estensione dei permessi della Legge 104 ai conviventi di fatto rappresenta una evoluzione coerente con i principi costituzionali e con la realtà sociale contemporanea. L’ordinamento valorizza il dato sostanziale della relazione di cura, purché stabile, formalizzata e orientata all’effettiva assistenza della persona fragile. Al tempo stesso, il sistema mantiene presidi rigorosi contro gli abusi, tutelando l’equilibrio tra solidarietà, correttezza e organizzazione del lavoro. La Legge 104 non è uno strumento di favore, ma una misura di civiltà giuridica che richiede responsabilità, trasparenza e rispetto della sua finalità solidaristica


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