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Legge 104. Rafforzamento dei controlli su permessi e congedi. Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) introduce un insieme di disposizioni che incidono in modo significativo sulla disciplina dei benefici connessi alla

disabilità, con particolare riferimento alla fruizione dei permessi ex legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dei congedi straordinari e parentali. L’intervento normativo si inserisce in un quadro di progressivo rafforzamento dei sistemi di controllo, soprattutto nel settore pubblico, con l’obiettivo dichiarato di garantire un utilizzo corretto delle agevolazioni e di prevenire fenomeni di abuso.


Il ruolo del caregiver familiare nel sistema normativo. Il profilo del caregiver familiare trova un primo riconoscimento normativo espresso nella legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 255, legge 27 dicembre 2017, n. 205). La disposizione individua come caregiver la persona che assiste e si prende cura, in modo gratuito, di un familiare o affine che si trovi in condizioni di non autosufficienza o di disabilità grave. Rientrano tra i soggetti assistiti il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto, un familiare o affine entro il secondo grado e un familiare entro il terzo grado, nei casi previsti dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, si configura quando la minorazione comporta una riduzione dell’autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella relazionale. La legge 104/1992 rappresenta uno dei pilastri del sistema di welfare italiano in materia di disabilità. Tra le misure più rilevanti rientrano i permessi retribuiti riconosciuti ai lavoratori subordinati che assistono una persona con disabilità grave. La normativa e la giurisprudenza consolidata pongono un vincolo funzionale tra la fruizione del permesso e l’effettivo svolgimento dell’attività di assistenza. L’assenza dal lavoro deve essere giustificata da esigenze assistenziali coerenti con la condizione del soggetto disabile; in mancanza di tale nesso causale, la fruizione del beneficio può integrare un uso improprio, con rilevanti conseguenze disciplinari e, nei casi più gravi, anche sul piano civilistico e penale.


Nuovi poteri di controllo nel settore pubblico. La legge 30 dicembre 2025, n. 199 introduce un sistema di monitoraggio più stringente delle assenze per permessi ex legge 104/1992 nel settore delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 723 prevede che il datore di lavoro pubblico possa richiedere all’INPS l’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo al riconoscimento dei permessi. L’INPS, per l’effettuazione di tali accertamenti, può avvalersi del supporto del personale delle ASL, degli istituti di ricovero e cura a carattere pubblico, delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale e, per la prima volta in modo espresso, anche dei medici della sanità militare. L’estensione del novero dei soggetti abilitati agli accertamenti sanitari mira a rafforzare la capacità operativa del sistema di controllo, senza modificare i presupposti sostanziali del diritto ai benefici. Le modalità attuative delle nuove forme di verifica saranno definite da un successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che dovrà stabilire criteri, procedure e garanzie per i lavoratori interessati.


Controlli su congedi straordinari e parentali. Ulteriori disposizioni della legge n. 199/2025 incidono sui controlli relativi alla fruizione dei congedi straordinari di cui all’art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; sui congedi parentali e delle altre misure di assistenza previste dal medesimo decreto; e sui benefici di cui all’art. 8, comma 4, della legge 22 maggio 2017, n. 81. (Vediamo meglio🡪 Congedo straordinario ex art. 42, d.lgs. 151/2001. Il congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 consente al lavoratore subordinato di astenersi dal lavoro fino a due anni complessivi, nell’arco della vita lavorativa, per assistere un familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 104/1992. I controlli rafforzati riguardano soprattutto l’unicità del beneficiario. Il congedo straordinario può essere fruito da un solo lavoratore per lo stesso soggetto disabile, salvo avvicendamenti consentiti dalla legge. Il nuovo sistema mira a evitare che più familiari risultino contemporaneamente in congedo per la stessa persona assistita e vi siano sovrapposizioni non consentite nel tempo. Le amministrazioni devono indicare con precisione chi è la persona assistita. Questo consente all’INPS di verificare che il congedo sia effettivamente legato a quel soggetto e non vi siano utilizzi “replicati” dello stesso evento assistenziale. Attraverso l’incrocio dei dati si controlla che il limite massimo dei due anni complessivi non venga superato, si verifica che non vi siano cumuli illegittimi con altri benefici incompatibili nello stesso periodo.  Congedi parentali (d.lgs. 151/2001). Per i congedi parentali, la logica del controllo è simile ma adattata alla natura diversa del beneficio. Qui il focus è su chi fruisce del congedo, per quale figlio e in quale periodo. In concreto, il sistema rafforzato serve a: evitare che entrambi i genitori superino, complessivamente, i limiti massimi di durata previsti dalla legge, a verificare che il congedo sia effettivamente riferito al minore indicato e controllare eventuali sovrapposizioni non consentite con altri congedi; permessi ex legge 104; misure alternative di assistenza. Anche in questo caso parliamo di controlli documentali e informatici, non di verifiche ispettive sulla vita privata del lavoratore. Benefici ex art. 8, comma 4, legge 22 maggio 2017, n. 81 (lavoro agile) L’art. 8, comma 4, della legge n. 81/2017 riconosce una priorità (non un diritto automatico) nell’accesso al lavoro agile ai lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave oppure si trovano in situazioni familiari meritevoli di tutela. I controlli servono a verificare la sussistenza del titolo di priorità, evitare che la stessa condizione assistenziale venga utilizzata più volte e da più soggetti per ottenere benefici incompatibili tra loro e coordinare il lavoro agile con altri strumenti di conciliazione già fruiti. La vera novità non è il controllo in sé, ma come viene effettuato. Le pubbliche amministrazioni sono ora tenute a indicare, nelle denunce mensili il tipo di beneficio fruito (congedo straordinario, parentale, altro); il soggetto assistito o il minore (dante causa). Questo consente all’INPS di incrociare automaticamente i dati; individuare duplicazioni e segnalare eventuali anomalie prima che si consolidino situazioni irregolari).  


Considerazioni conclusive. Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 non incidono sul diritto sostanziale ai permessi e ai congedi, che rimane ancorato ai presupposti previsti dalla legge 104/1992 e dal d.lgs. n. 151/2001 ma rafforzano il sistema dei controlli, soprattutto nel pubblico impiego.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 



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