Obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità, Si anche a lavoratori somministrati (non meno di 12 mesi)
- azionesindacalefvg
- 27 gen
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Obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità: La disciplina italiana in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità è regolata, come sappiamo, principalmente dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, che mira a promuovere e a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso l’istituzione di quote di riserva e l’attivazione del sistema del collocamento mirato. La legge n. 68/1999 ha lo scopo di garantire alle persone con disabilità l’accesso al l

avoro e la permanenza nel mercato del lavoro, mediante un sistema di quote obbligatorie che i datori di lavoro pubblici e privati devono osservare quando superano determinate soglie dimensionali. Tale finalità è esplicitata dall’art. 1 della Legge 68/1999.
Quote di riserva e computo dell’organico. Ai sensi della normativa vigente, i datori di lavoro sono tenuti ad avere tra i propri dipendenti persone appartenenti alle cosiddette categorie protette (tra cui disabili) in misura proporzionale al numero di lavoratori occupati: 1 lavoratore disabile, per imprese con da 15 a 35 dipendenti; 2 lavoratori disabili, per imprese con 36–50 dipendenti; **percentuale pari al 7% dei dipendenti, per imprese con oltre 50 dipendenti. Tali quote sono definite all’art. 3 della Legge 68/1999 ed articolate in funzione delle dimensioni aziendali. Nota sul computo: nella determinazione dell’organico aziendale ai fini della quota di riserva si considerano solo i lavoratori che contribuiscono alla base di computo, escludendo alcune categorie come dirigenti, apprendisti, soci lavoratori di cooperative e lavoratori in somministrazione di durata inferiore a 12 mesi (secondo criteri operativi di prassi amministrativa).
Somministrazione di lavoratori disabili e computo della quota di riserva. È importante sottolineare che i lavoratori con disabilità assunti tramite contratto di somministrazione di durata non inferiore a dodici mesi sono computabili nella quota di riserva dell’azienda utilizzatrice ai fini dell’obbligo di legge. La disciplina operativa cui si fa riferimento è coerente con le indicazioni ufficiali fornite anche dai servizi pubblici per l’impiego, che riconoscono la possibilità di conteggiare tali lavoratori nel rispetto dei requisiti soggettivi e di durata della missione lavorativa. Questo aspetto ha un rilievo pratico rilevantissimo, poiché consente al datore di lavoro di far valere anche lavoratori non direttamente assunti tramite contratto subordinato, purché la somministrazione abbia carattere continuativo e duri almeno dodici mesi.
Il prospetto informativo: funzione e adempimenti. Un importante adempimento connesso alle quote di riserva è costituito dal cosiddetto “Prospetto Informativo Disabili” (PID), disciplinato dall’art. 9, comma 6 della Legge 68/1999 e dalle successive specificazioni normative. Il prospetto ha la funzione di fotografare la situazione occupazionale dell’azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, con riferimento al numero complessivo dei lavoratori dipendenti, al numero ed ai nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, ai posti di lavoro e alle relative mansioni disponibili per persone disabili o appartenenti ad altre categorie protette. La trasmissione del prospetto è obbligatoria solo qualora, rispetto all’ultimo prospetto inviato, siano intervenute variazioni nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o incidere sul computo della quota di riserva. In tal caso, il prospetto deve essere inviato in via telematica entro il 31 gennaio 2026, con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre 2025. La trasmissione avviene tramite i servizi informatici messi a disposizione dal Ministero del Lavoro (procedura ClicLavoro/SIUL Legge 68 o attraverso sistemi regionali convenzionati). Se, invece, non sono intervenute modifiche rilevanti rispetto all’ultimo prospetto inviato, l’obbligo di ripetere l’invio annuale non opera, nel rispetto del principio di efficientamento amministrativo introdotto nel tempo. Il mancato inoltro del prospetto informativo entro i termini previsti costituisce violazione degli obblighi normativi e, per questo, è soggetto a sanzioni amministrative stabilite dall’ordinamento, con importi variabili in base alla normativa sanzionatoria vigente.
Approfondimento: Anche i lavoratori somministrati assolvono gli obblighi di legge. La disciplina che introduce la possibilità di considerare ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge i lavoratori disabili in somministrazione non si trova nella Legge n. 68/1999, ma in una disposizione normativa successiva di carattere generale sui contratti di lavoro, precisamente: Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – Testo unico della somministrazione di lavoro. All’art. 34, comma 3, il legislatore ha previsto (ultimo periodo):
“In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.” Questa disposizione, introdotta con il Testo unico della somministrazione di lavoro, rappresenta l’unica norma che abilita un’azienda ad assolvere l’obbligo previsto dalla legge 68/99 mediante un rapporto di somministrazione. Attenzione 🡪 Occorre che la missione sia continua presso lo stesso utilizzatore: senza interruzioni o commutazioni




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