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Competenze e rischi del Preposto.Un protagonista silenzioso, e poco stimato della sicurezza aziendale.


La figura del preposto alla sicurezza è definita dal d.lgs.81/2008, disposizione che si occupa, nella sua interezza, della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, c. 1, lett. e), D.lgs. n. 81/2008).

Competenze e rischi del preposto.

Ecco alcuni esempi concreti di figure di preposto in diverse tipologie di aziende e contesti lavorativi:


Banche: Capo ufficio o responsabile di filiale: supervisiona il personale operativo, verifica il rispetto delle procedure, anche quelle legate alla sicurezza. Coordinatore team commerciale o dei servizi interni: monitora le attività dei colleghi assegnati e coordina il lavoro nel rispetto delle normative aziendali.

Supermercati: Capo reparto (es. ortofrutta, gastronomia, macelleria, ecc.): sovrintende al lavoro degli addetti e verifica che vengano usati i DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.). Responsabile punto vendita o vice responsabile: garantisce che siano rispettate le procedure di sicurezza, soprattutto nei magazzini o nelle celle frigorifere.

Call center: Team leader o supervisore di sala: coordina le attività degli operatori e verifica che siano rispettate le regole di sicurezza e igiene (postazioni ergonomiche, pause, ecc.).

Può anche essere preposto alla sicurezza in caso di evacuazione, soprattutto nei centri con molte postazioni.

Piccoli esercizi nei centri commerciali: Titolare dell’attività, se lavora direttamente con dipendenti. Un dipendente esperto con funzioni di responsabilità operativa e organizzativa (es. gestione turni, controlli di sicurezza, rispetto procedure di emergenza).

Studi professionali: (commercialisti, avvocati, consulenti, ecc.) Capo ufficio o coordinatore amministrativo se esiste una struttura gerarchica. In contesti piccoli, il titolare dello studio può svolgere direttamente il ruolo di preposto se vi sono dipendenti o collaboratori.


Nota importante, Il preposto non è una carica formale assegnata solo tramite contratto, ma si individua anche in base alle mansioni effettive e al comportamento sul luogo di lavoro. Se una persona di fatto coordina e controlla il lavoro altrui, può essere considerata preposto (è il caso del preposto di fatto) e ha obblighi specifici (come ricevere formazione aggiuntiva).  Il datore di lavoro e il dirigente sono tenuti a individuare il preposto - o più preposti, in ragione dell’articolazione dell’impresa stessa. Si tratta di un obbligo preciso, Il riferimento normativo è l’art.  18, comma 1, lettera b-bis) del D.lgs. 81/2008 (come modificato dalla Legge 215/2021)🡪 “Il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.” Questo è un obbligo autonomo, introdotto esplicitamente nel 2021, prima non previsto in forma vincolante. La mancata individuazione dei preposti è sanzionabile penalmente (Sanzione: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. d) del D.lgs. 81/08. La legge non impone espressamente la forma scritta, ma la richiedono a prassi consolidata e la giurisprudenza per motivi evidenti: **Prova in caso di controllo ispettivo da parte di ASL, Ispettorato, INAIL, ecc. Evidenza in caso di processo: la figura del preposto ha responsabilità proprie, quindi è necessario che sia formalmente consapevole della sua nomina. Tutela per il datore di lavoro: senza atto scritto, è difficile dimostrare che il preposto sia stato realmente incaricato, con rischio di aggravio per il datore stesso. La Cassazione ha più volte escluso la validità di designazioni meramente verbali o implicite se non accompagnate da una formale assegnazione del ruolo. Cass. Pen., Sez. IV, 16/01/2018, n. 18396: “La figura del preposto non può essere ricavata da mansioni di fatto, ma necessita di una chiara ed esplicita attribuzione delle responsabilità funzionali e dell’obbligo di vigilanza."


Gli obblighi posti in capo al preposto sono enumerati all’art. 19, D.lgs. n. 81/2008):


  • sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte di ciascun lavoratore a) degli obblighi attribuiti dalla legislazione vigente così come b) delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale in uso;

  • intervenire e adeguare la condotta non conforme del lavoratore, fornendo le necessarie indicazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, affinché le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dal dirigente ai fini della protezione collettiva e individuale tornino ad essere puntualmente osservate senza ritardo;

  • interrompere l’attività del lavoratore e informare il diretto superiore quando a) le disposizioni impartite non siano attuate o b) l’inosservanza di dette disposizioni persista nonostante il preposto sia già intervenuto;

  • verificare che i soli lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

  • esigere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio nell’ipotesi di emergenza;

  • impartire istruzioni ai lavoratori perché questi abbandonino il posto di lavoro o una zona pericolosa in caso di pericolo a) grave, b) immediato e c) inevitabile;

  • informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato con riguardo al rischio stesso, dando disposizioni per assicurare la protezione;

  • astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato, sempre che non ricorra un’eccezione debitamente motivata;

  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente: a). le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; b). ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro e della quale abbia contezza sulla base della formazione ricevuta.


Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) che precedono, il preposto, se necessario, è obbligato ad interrompere temporaneamente l’attività. In ogni caso, il preposto stesso è tenuto a segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. È fatto obbligo che il preposto riceva una specifica e adeguata formazione in materia prevenzionistica, regolata, in attesa dell’Accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni (e che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2022) secondo le disposizioni dettate dall’Accordo 21 dicembre 2011, n. 221; infatti, il disposto di cui all’art. 37, c. 7-ter, D.lgs. n. 81/2008 potrà trovare piena applicazione solo quando il nuovo Accordo sarà stato adottato (MLPS, int. n. 6/2024 e 7/2024).  Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività (art. 18, c. 1, lett. b-bis), D.lgs. n. 81/2008).


Un compito pressoché trascurato, dai sindacalisti in trattativa 🡪  Il contratto collettivo di lavoro applicato può prevedere l’obbligo di corrispondere al lavoratore individuato come preposto uno specifico elemento della retribuzione o emolumento per lo svolgimento delle anzidette attività di vigilanza (art. 18, c. 1, lett. b-bis), D.lgs. n. 81/2008). Si tratta di responsabilità superiori a quelle di un lavoratore ordinario che giustificano un adeguato riconoscimento economico (competenze aggiuntive, gestione di conflitti interni, posizione di equilibrio tra autorità e collaborazione; interventi in situazioni delicate o di emergenza, anche con rischi per la propria incolumità o con stress elevato…)  che i sindacalisti dovrebbero valorizzare maggiormente in sede di negoziazione 


Aziende di modesta complessità organizzativa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, in assetti aziendali di modesta complessità organizzativa, è legittimo che la figura del preposto possa coincidere con quella del datore di lavoro. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro (ML, int. n. 5/2023 e n. 4/2024).


Appaltatori e sub appaltatori.  Il datore di lavoro appaltatore e l’eventuale subappaltatore sono tenuti ad indicare in modo espresso - e formalmente - al datore di lavoro committente il lavoratore individuato quale preposto (art. 26, c. 8-bis), D.lgs. 81/2008). L’inadempimento dell’anzidetto obbligo di comunicazione è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (art. 55, c. 5, lett. d), D.lgs. n. 81/2008). In ragione del ruolo cruciale che l’ordinamento affida al preposto in relazione alla materia prevenzionistica, il preposto designato non può che essere attribuito ad un lavoratore che sia presente sul luogo di lavoro e possa esercitare con continuità l’attività di sorveglianza (ML, int. n. 4/2024).


Il soggetto individuato come preposto può rifiutare questa mansione? Trattandosi di responsabilità strettamente connesse al proprio ruolo (abbiamo parlato di capi reparto, capi cantiere, ecc.) questa facoltà è difficilmente esercitabile. Ricordiamo che la norma all’articolo 299 prevede anche la figura del “preposto di fatto”, un soggetto che, seppur privo di nomina formale e relativa accettazione, ricopre comunque un ruolo di gestione e coordinamento delle attività. Dunque, anche se non c’è stata nomina o accettazione della stessa, il soggetto interessato è riconosciuto come capo dagli altri lavoratori e verrà considerato preposto di fatto. Inoltre, se formalmente è stato nominato un soggetto terzo, anche quest’ultimo risponderà, insieme al preposto di fatto, delle possibili conseguenze.


Le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di legge imposti al preposto in azienda. L’art. 56 del D.lgs. 81/2006 stabilisce che i preposti, nei limiti della loro attività e avendo ricevuto per iscritto potere formale di spesa oltreché decisionale, possono essere puniti con: arresto da uno a tre mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro se non hanno sovrinteso e vigilato sul rispetto delle regole, hanno richiesto ai lavoratori di riprendere l’attività pur in presenza di un pericolo grave e immediato, non hanno dato segnalazione tempestiva del pericolo al datore di lavoro;arresto sino a un mese o ammenda da 300 a 900 euro se non hanno vigilato affinché i lavoratori non autorizzati non accedessero in zone pericolose, non hanno richiesto l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio, non hanno informato tempestivamente i lavoratori di pericolo grave e imminente;**ammenda da 300 a 900 euro se non ha frequentato corsi di formazione necessari.


Consiglio utile per tutti i preposti.  Dal momento che le responsabilità affidate al preposto sono notevoli, è bene essere in grado di tutelarsi e di dimostrare di aver adempiuto ai propri doveri.  E’ fondamentale che, salvo i casi di pericolo davvero imminente o in corso, il preposto utilizzi sempre la forma scritta per tutte le segnalazioni che inoltra in azienda, che si accerti che siano state ricevute e che abbiano data certa e dimostrabile in modo da permettere e garantire una corretta ricostruzione degli eventi.


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