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Periodo di comporto: L’eventuale licenziamento è illegittimo se la malattia è conseguenza delle inadempienze datoriali 

Nel sistema italiano, il licenziamento per superamento del periodo di comporto rappresenta una forma di recesso legittimo ove il lavoratore si assenti per malattia oltre il limite temporale previsto dal contratto collettivo applicabile. Tuttavia, quando la malattia risulta causata dalla nocività delle mansioni o dall’ambiente di lavoro insicuro, sorge un interrogativo cruciale:


È legittimo licenziare il lavoratore per una malattia che trae origine dalla violazione degli obblighi di sicurezza da parte dello stesso datore? La risposta, ormai consolidata nella giurisprudenza di merito e di legittimità, è negativa: il periodo di comporto non decorre nei casi in cui l’assenza sia causata da un inadempimento del datore.In tal senso, è particolarmente rilevante la sentenza Trib. Foggia, n. 1183/2025, che applica i principi elaborati dalla Cassazione (Cass. 26495/2018; Cass. 15912/2017; Cass. 1411/2002).


La disciplina del comporto e la sua ratio. Il comporto trova fondamento nell’art. 2110 c.c., norma che, nel riconoscere al lavoratore il diritto alla conservazione del posto durante la malattia, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della durata massima di tale tutela. Il sistema si fonda su un bilanciamento tra due interessi: Il diritto del lavoratore a curarsi senza timore di perdere il posto; L’interesse del datore a non sopportare un’assenza eccessivamente prolungata che incida sulla continuità della prestazione. Superato il termine previsto dal CCNL, il datore può recedere dal contratto, a condizione che agisca con tempestività (Cass. 18411/2016) e senza abusare del diritto (art. 1375 c.c.).


L’eccezione: non computabilità delle assenze da malattia “colpevolmente causata” dal datore. La giurisprudenza ha però introdotto una deroga fondamentale: le assenze non possono essere imputate al lavoratore se l'infermità è direttamente o indirettamente riconducibile a responsabilità del datore, in violazione dell’art. 2087 c.c., che impone l’obbligo di garantire l’integrità fisica e la sicurezza del lavoratore. Cass. civ., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 26495🡪  “Qualora l’assenza per malattia derivi da una patologia riconducibile alla nocività dell’ambiente lavorativo, il relativo periodo non può essere computato ai fini del comporto, essendo l’assenza imputabile al datore di lavoro.” Il principio è stato riaffermato in: Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 2017, n. 15912; Cass. civ., sez. lav., 28 gennaio 2002, n. 1411; Trib. Milano, 9 marzo 2018; Trib. Foggia, 15 maggio 2025, n. 1183. In tali casi, il recesso datoriale è illegittimo: trattandosi di assenza causata da un illecito del datore, quest’ultimo non può trarne vantaggio, né invocare il comporto come limite fisiologico al mantenimento del posto.


Presupposti e riparto dell’onere probatorio. Il lavoratore che impugni un licenziamento ex comporto invocando la natura "lavorativa" della malattia non può limitarsi a mere allegazioni. Egli deve: Provare l’esistenza del danno alla salute; Provare la nocività delle condizioni di lavoro (mansioni logoranti, posture errate, stress, agenti chimici, ecc.); Provare un nesso causale ragionevolmente certo tra nocività e malattia, anche in termini di elevata probabilità scientifica, specie per patologie multifattoriali (Cass. 26495/2018). Onere del datore: Una volta soddisfatti i requisiti sopra rappresentati, il datore ha l’onere di: Provare di aver adottato tutte le misure tecniche, organizzative e formative previste dalla legge e dalle norme tecniche; **Provare di aver valutato e neutralizzato i rischi (documenti di valutazione, dispositivi di protezione, pause, ecc.). In assenza di tale prova, la sua colpa ex art. 2087 c.c. si presume, anche in assenza di dolo.


Malattia professionale INAIL: automatismo o presunzione? La giurisprudenza chiarisce che non è sufficiente che la malattia sia riconosciuta dall’INAIL come professionale per escludere il comporto. Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 2017, n. 15912🡪 “La qualificazione della patologia come malattia professionale non comporta di per sé l’illegittimità del licenziamento ex comporto, essendo necessaria la prova di una colpa datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c.” In altri termini:  La malattia professionale INAIL attesta il nesso astratto tra lavoro e patologia; Ma la non computabilità ai fini del comporto richiede una colpa specifica del datore, per omissione di misure di prevenzione. Ne consegue che una patologia può essere professionale ma non escludere il comporto, se il datore ha adempiuto correttamente ai suoi obblighi (es. dotazioni ergonomiche, pause, formazione).


La pronuncia del Tribunale di Foggia n. 1183/2025: applicazione concreta dei principi

La sentenza in oggetto ha affrontato il caso di una lavoratrice assente per lunghi periodi a causa di patologie muscolo-scheletriche, asseritamente causate da mansioni logoranti e da carenze nella valutazione e gestione dei rischi ergonomici. Il Tribunale ha ritenuto provato:

Il nesso causale tra lavoro e malattia (perizie mediche, documentazione INAIL, testimoni);

La violazione dell’art. 2087 c.c., per mancata valutazione del rischio biomeccanico e assenza di strumenti ergonomici. Ha quindi annullato il licenziamento per comporto, con condanna alla reintegra e al risarcimento del danno, affermando che i giorni di assenza non potevano essere computati in quanto “direttamente causati da una condotta colposa datoriale”.


Conclusioni: tra tutela della salute e disciplina del recesso Il principio affermato è chiaro e fondato su ragioni sistematiche: **Non può ritenersi legittimo il licenziamento di un lavoratore per un’assenza causata da un’inadempienza del datore. Sotto il profilo giuslavoristico, ciò si traduce in: Un’applicazione evolutiva dell’art. 2110 c.c., che si armonizza con l’art. 2087 c.c.; Un rafforzamento del principio di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.); Una tutela concreta del diritto alla salute nei luoghi di lavoro, costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.). L’effetto pratico è che il comporto si “sospende” per i giorni di assenza imputabili a colpa datoriale, e il potere di recesso ex art. 2110 c.c. risulta paralizzato, almeno fino a che non siano decorsi i giorni di comporto “utilizzabili” al netto di quelli esclusi. Dal punto di vista sistematico: si rafforza il principio secondo cui nessuno può trarre vantaggio dal proprio inadempimento; si evita che il rischio d’impresa venga impropriamente traslato sul lavoratore, soprattutto nei settori a elevata usura fisica o psichica; si valorizza il ruolo dell’art. 2087 c.c. come clausola generale di protezione, applicabile anche in funzione sospensiva del decorso del comporto.



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