top of page

Dimissioni nel periodo protetto e indennità sostitutiva del preavviso. Limiti applicativi e divieto di utilizzo distorto della tutela

La disciplina delle dimissioni nel periodo protetto costituisce uno dei cardini del sistema di tutela della genitorialità delineato dal Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). L’impianto normativo, in attuazione degli articoli 31 e 37 della Costituzione, è ispirato a una

finalità chiaramente assistenziale: proteggere il lavoratore o la lavoratrice che, in un momento di particolare vulnerabilità personale e familiare, si trovi nell’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro. In tale prospettiva si colloca l’articolo 55 del Dlgs 151/2001, che disciplina un regime di favore per le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice madre entro il compimento di un anno di vita del bambino (o dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento) e dal lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis e 28 del medesimo decreto (I 10 giorni o 20 per parti plurimi fruibili dal papà entro 5 mesi dal parto, anche durante il congedo di maternità della madre, e il congedo facoltativo/alternativo (Art. 28) che permette al padre di sostituirsi alla madre per la parte residua del suo congedo di maternità in casi specifici come morte, grave infermità o abbandono della madre, o affidamento esclusivo). La norma prevede due effetti principali: a) l’esonero dall’obbligo di preavviso; b) il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, normalmente dovuta solo in caso di recesso datoriale senza preavviso. La presunzione legislativa sottesa è che le dimissioni in questo arco temporale siano determinate da una oggettiva difficoltà di conciliazione tra attività lavorativa e cura del minore, e che il genitore, rinunciando al lavoro, subisca una perdita economica meritevole di compensazione.


Il nodo interpretativo: dimissioni “formali” e continuità occupazionale nella PA. Il problema interpretativo affrontato di recente riguarda una fattispecie peculiare ma tutt’altro che marginale nella gestione del personale (in questo caso pubblico): le dimissioni presentate nel periodo protetto non per uscire dal mercato del lavoro, bensì come atto necessario per essere immediatamente riassunti dalla stessa amministrazione, a seguito del superamento di una procedura concorsuale o selettiva che comporta un inquadramento in area superiore. In tali casi non vi è interruzione sostanziale del rapporto lavorativo, non vi è perdita di reddito, non vi è esposizione a un rischio occupazionale ma, anzi, il lavoratore consegue un vantaggio professionale ed economico. La questione posta all’attenzione della Funzione Pubblica – nel caso specifico da un ente locale del Friuli-Venezia Giulia – era se l’indennità sostitutiva del preavviso potesse comunque essere riconosciuta in forza del mero dato temporale (dimissioni entro l’anno di vita del figlio), a prescindere dalla concreta funzione dell’atto di recesso. In passato, parte della giurisprudenza di legittimità – tra cui la sentenza della Corte di Cassazione n. 16176 del 17 giugno 2019 – aveva valorizzato un’interpretazione ampia dell’articolo 55, affermando che il diritto all’indennità non fosse subordinato all’accertamento delle ragioni soggettive che avevano indotto il genitore alle dimissioni. Tuttavia, tale impostazione, se applicata in modo automatico e avulso dal contesto concreto, rischia di entrare in frizione con principi generali dell’ordinamento, primo fra tutti quello del divieto di abuso del diritto, più volte affermato dalla stessa Corte di Cassazione in ambito lavoristico e pubblicistico. 


Il parere della Funzione Pubblica: la centralità della “causa concreta” delle dimissioni. Il chiarimento decisivo è intervenuto con il parere DFP-0070797-P del 18 ottobre 2024, emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato sulla piattaforma istituzionale lavoropubblico.gov.it. Secondo l’Amministrazione centrale le tutele previste dall’articolo 55 non possono essere applicate in modo avulso dalla loro ratio. Inoltre l’indennità sostitutiva del preavviso non è un beneficio automatico collegato all’evento nascita, ma uno strumento compensativo destinato a chi subisce un pregiudizio lavorativo reale. Quando le dimissioni sono preordinate a una riassunzione immediata presso lo stesso datore di lavoro pubblico, con continuità giuridica e sostanziale del rapporto e con miglioramento dell’inquadramento, viene meno il presupposto stesso della tutela. In altri termini, se il lavoratore conserva la propria occupazione, non subisce alcuna interruzione reddituale e realizza una progressione di carriera, non può legittimamente invocare un’indennità concepita per compensare una perdita che non si è mai verificata. Il parere ministeriale si fonda implicitamente su un principio di sistema: la tutela non può essere piegata a finalità diverse da quelle per cui è stata prevista. Laddove il beneficio economico venga richiesto in assenza di sacrificio, la tutela si trasforma in un vantaggio indebito, con conseguente violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, del principio di corretta gestione delle risorse pubbliche e della funzione solidaristica e assistenziale della norma. Consentire il pagamento dell’indennità in tali circostanze determinerebbe un duplice beneficio per il lavoratore (progressione economica e indennizzo) e un ingiustificato aggravio per l’erario, configurando una fattispecie di utilizzo distorto dell’istituto.


❌❌❌Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore⚡⚡


☎ Chiamaci 3516688108

📩 contattaci ➡ azionesindacale.fvg@gmail.com



Commenti


bottom of page