Licenziamento nel periodo di prova e ritorsione (licenziamento nullo). L’onere della prova è sempre a carico del lavoratore
- azionesindacalefvg
- 17 feb
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Nel mondo del lavoro, il periodo di prova non è un “percorso senza regole”. È vero: durante questa fase iniziale il datore può recedere dal contratto senza motivazione formale, ma non può farlo per un motivo illecito o discriminatorio. In altre parole, la libertà di recesso in prova

ha dei limiti legali inderogabili. Ritorsione🡪 Un licenziamento si definisce ritorsivo quando l’azienda decide di interrompere il rapporto non perché il lavoratore non ha superato la prova, ma per punirlo per un comportamento legittimo (ad esempio una lamentela, l’esercizio di un diritto o una segnalazione su condizioni di sicurezza). Il licenziamento nel periodo di prova, così motivato è nullo poiché fondato su un motivo “illecito, unico ed esclusivo”. In sostanza: anche se il rapporto è in prova, non si può licenziare per vendetta. Il potere di recesso è quello previsto dal contratto e dalla legge, ma non può mascherare un’intenzione punitiva.
L’onere della prova. Il principio cardine (ribadito più volte dalla Corte di Cassazione) per sostenere che il licenziamento è illegittimo e quindi nullo sta nel dimostrare che l’unica e determinante ragione del recesso è ritorsiva. La ragione va dimostrata con elementi probatori solidi, che nel diritto processuale si chiamano presunzioni gravi, precise e concordanti (quindi non semplici sospetti). Tempi stretti tra evento legittimo (es. una protesta, una denuncia interna, un’istanza di ferie) e licenziamento possono costituire un indizio importante, ma da soli non sono sufficienti a provare la ritorsione: servono anche altri elementi concreti e coerenti.
Cosa significa “motivo unico e determinante” La Corte di Cassazione chiarisce che non è sufficiente provare che esista una ragione pretestuosa o che l’azienda abbia usato la prova come scusa: l’intento ritorsivo deve essere l’unica causa effettiva del licenziamento. Se l’azienda dimostra che c’era una valida e genuina insoddisfazione per la prestazione del lavoratore o altri motivi legittimi, la tesi della ritorsione crolla.
A seguire alcuni punti giurisprudenziali che costituiscono orientamenti consolidati: Cassazione, Sez. Lav., 24 gennaio 2023, n. 2117. La Corte ha ribadito che quando si contesta un licenziamento come ritorsivo, grava sul lavoratore l’onere di provare che la volontà datoriale di licenziare sia stata determinata da un motivo illecito ed esclusivo. Secondo la giurisprudenza prevalente, la prova del motivo ritorsivo può essere fornita anche attraverso presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, e può includere la dimostrazione dell’inesistenza del motivo legittimo formale addotto dal datore di lavoro. Cassazione n. 17087/2011 e orientamenti successivi. La Suprema Corte ha affermato che il licenziamento ritorsivo è costituito da un’ingiustificata reazione del datore di lavoro a un comportamento legittimo del lavoratore, e diventa nullo solo se il motivo illecito è unico e determinante.
Licenziamento discriminatorio (un’altra cosa). È importante ricordare che il licenziamento ritorsivo non è la stessa cosa del licenziamento discriminatorio. Quest’ultimo, occasionato per differenza di genere, per razza, per religione, per attività sindacale … è nullo in ogni caso e la prova può essere alleggerita. Attenzione🡪 Non è semplice provare la ritorsione; la legge è rigorosa: come abbiamo visto, un semplice collegamento temporale non basta; è necessario mostrare che il motivo dichiarato dall’azienda è pretestuoso o inesistente; **bisogna provare che nessuna altra ragione legittima ha determinato il recesso. In giudizio si può utilizzare qualsiasi mezzo di prova: documenti, testimonianze, e perfino presunzioni tratte dalla mancanza di motivazioni oggettive per il licenziamento.
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