Congedi e permessi 2026: verso una nuova architettura della genitorialità lavorativa. Le novità non mancano
- azionesindacalefvg
- 29 ott 2025
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La bozza della Legge di Bilancio 2026 introduce un riordino organico delle tutele per i genitori lavoratori, con interventi su tre direttrici principali: estensione temporale dei congedi parentali e dei permessi per malattia dei figli, incentivi all’occupazione femminile e flessibilità contrattuale, **misure di sostegno abitativo per genitori separati. Le modifiche incidono direttamente sul D.lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità) e si collocano nel quadro più ampio delle politiche per la natalità e la conciliazione vita-lavoro previste dal Family Act.
Congedo parentale: estensione fino ai 14 anni. L’art. 32 del D.lgs. 151/2001 viene modificato per innalzare da 12 a 14 anni l’età del figlio entro la quale entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale facoltativo. Restano invariati: la durata complessiva massima di 10 mesi, estensibile a 11 se il padre utilizza almeno 3 mesi (anche non continuativi); il carattere alternativo della fruizione tra i genitori; la non obbligatorietà del congedo. Durante il congedo: spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera; restano coperti da contribuzione figurativa e anzianità di servizio; i primi 3 mesi, se fruiti entro i 6 anni di vita del figlio, sono indennizzati all’80% della retribuzione, in continuità con le misure introdotte dal D.L. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro). Cosa significa in pratica🡪 Ogni genitore (madre e padre) ha un diritto individuale e autonomo a tre mesi indennizzati all’80%. Questi non sono cumulativi: ciascuno ha la propria quota personale, che non può essere ceduta o trasferita all’altro genitore. In totale, quindi, la coppia può arrivare ad avere sei mesi complessivi (3 + 3) retribuiti all’80%, purché entrambi li utilizzino entro i sei anni del figlio. Superato il limite dei sei anni, i periodi di congedo parentale restano comunque fruibili (entro i 12 anni oggi, 14 con la Manovra 2026), ma solo con indennità al 30%.). Questa estensione riconosce che la necessità di cura genitoriale si protrae anche nella fase preadolescenziale, favorendo una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi familiari.
Permessi per malattia dei figli: raddoppiano i giorni e si amplia la fascia d’età. La manovra interviene sull’art. 47 del D.lgs. 151/2001, raddoppiando da 5 a 10 giorni l’anno i permessi individuali per assistere figli malati tra i 3 e i 14 anni (oggi il limite è 8 anni).Resta la possibilità di fruizione alternata tra i genitori e la non cumulabilità dei periodi. Spiegazione🡪 i permessi per malattia del figlio (art. 47 D.lgs. 151/2001) hanno una disciplina diversa rispetto ai congedi parentali, sia sul piano economico, sia su quello previdenziale e contrattuale. I permessi per malattia del figlio non sono retribuiti. L’INPS non riconosce alcuna indennità per tali giorni (non producono contribuzione utile ai fini pensionistici). Eventuali trattamenti economici possono derivare solo da contratti collettivi o regolamenti aziendali. Tanto premesso il lavoratore può chiedere il riscatto o il versamento volontario dei contributi relativi a tali periodi, purché non coincidenti con altre coperture figurative (es. congedo parentale o cassa integrazione).
Istituto contrattuale | Effetto dei permessi per malattia figlio |
Anzianità di servizio / scatti | Non maturano. L’assenza è sospensiva e non utile al calcolo dell’anzianità. |
Ferie e permessi retribuiti | Non maturano. I periodi non sono equiparati a servizio effettivo. |
Tredicesima / quattordicesima | Non maturano quote per i giorni di assenza. |
TFR | Non maturano quote di accantonamento. |
Contribuzione previdenziale | Non accreditata, salvo riscatto. |
Assenza giustificata | Sì, il datore non può considerarla ingiustificata. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. |
In pratica, i giorni di malattia del figlio sono giustificati ma non retribuiti né utili ad alcun istituto economico o previdenziale.
L’intervento adegua la disciplina alle reali esigenze delle famiglie con figli in età scolare, introducendo una maggiore copertura temporale in caso di malattia.
Incentivi all’occupazione femminile e flessibilità organizzativa. La bozza di manovra 2026 introduce nuovi strumenti di promozione del lavoro femminile, mirati in particolare alle madri con più figli: Esonero contributivo fino a 8.000 euro annui per i datori di lavoro che assumono donne madri di almeno tre figli minorenni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. L’esonero è totale e non comprende premi e contributi assicurativi INAIL, analogamente alla disciplina della decontribuzione per assunzioni svantaggiate (art. 1, comma 10, L. 197/2022). Priorità nella trasformazione del contratto da full-time a part-time per i genitori con almeno tre figli conviventi, fino al decimo anno di età del più piccolo (senza limiti se vi è figlio disabile). Il part-time può assumere forma orizzontale o verticale, con gestione concordata dell’orario. **Contratti a termine per sostituzioni parentali: i datori di lavoro potranno prolungare il contratto del sostituto fino a un periodo di affiancamento del lavoratore rientrante, non oltre il primo anno di età del bambino, ampliando la flessibilità organizzativa per il post-congedo.
Sostegno abitativo ai genitori separati. È istituito, dal 2026, un fondo annuale di 20 milioni di euro destinato a genitori separati o divorziati non assegnatari della casa familiare, con figli fino a 21 anni di età. Il contributo — ancora da definirsi nelle modalità operative con decreto attuativo — mira a sostenere il reperimento di un nuovo alloggio, riconoscendo la vulnerabilità economica di chi, pur non convivendo stabilmente con i figli, continua a mantenerli.
Schema riassuntivo delle novità 2026 – Congedi, permessi e incentivi
Misura | Norma di riferimento (bozza L. Bilancio 2026) | Beneficiari | Durata / Limite | Trattamento economico | Note operative |
Congedo parentale facoltativo | Modifica art. 32 D.lgs. 151/2001 | Genitori lavoratori dipendenti | Fino ai 14 anni del figlio (10 mesi complessivi, 11 se padre usa ≥3 mesi) | 30% retribuzione media; 80% per 3 mesi entro 6 anni | Estensione temporale di 2 anni |
Permessi per malattia figli | Modifica art. 47 D.lgs. 151/2001 | Entrambi i genitori | 10 giorni/anno (fino a 14 anni) | Non retribuiti, ma con copertura figurativa *** | Raddoppio giorni, ampliamento fascia età |
Decontribuzione assunzione madri | Art. X bozza L. Bilancio 2026 | Datori di lavoro privati | Fino a 8.000 €/anno per 12 mesi | Esonero totale contributivo (esclusi premi INAIL) | Madri con ≥3 figli minorenni, inattive da ≥6 mesi |
Priorità part-time | Art. X bozza L. Bilancio 2026 | Genitori con ≥3 figli conviventi | Fino a 10 anni età figlio più piccolo (illimitato se disabile) | Invariato | Part-time orizzontale o verticale |
Proroga contratti di sostituzione | Art. X bozza L. Bilancio 2026 | Datori di lavoro | Fino al primo anno del bambino | Retribuzione ordinaria | Estensione flessibile del termine |
Fondo abitativo genitori separati | Art. X bozza L. Bilancio 2026 | Genitori non assegnatari casa familiare | Fino ai 21 anni dei figli | Contributo da definire con D.M. | Fondo 20 mln annui dal 2026 |
*** Le assenze per malattia figlio 0–3 anni: non retribuite ma con copertura figurativa INPS. - Le assenze 3–8 anni (→ 3–14 anni): non retribuite e non figurative, salvo riscatto.




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