Congedi per malattia dei figli e Legge di Bilancio 2026: Le novità apportate al Testo Unico sulla maternità e paternità
- azionesindacalefvg
- 15 gen
- Tempo di lettura: 4 min
Il tema della conciliazione tra tempi di lavoro e responsabilità familiari costituisce da

decenni uno dei nodi strutturali del diritto del lavoro italiano, trovando fondamento diretto negli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. In tale quadro, la tutela della genitorialità non è configurata come mera agevolazione, bensì come diritto sociale fondamentale, funzionale alla protezione del minore e alla coesione del nucleo familiare. Il legislatore, nel tempo, ha progressivamente affinato gli strumenti normativi volti a sostenere la funzione genitoriale, intervenendo in modo organico con il Testo Unico sulla maternità e paternità (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151), più volte modificato per adeguarlo alle trasformazioni socio-demografiche, all’aumento dell’occupazione femminile e alla necessità di una più equa distribuzione dei carichi di cura. In questa linea evolutiva si colloca la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) che, con il comma 220, introduce un significativo rafforzamento dei congedi per malattia del figlio, ridefinendone l’ambito soggettivo e temporale e semplificandone l’accesso procedurale. L’obiettivo perseguito è quello di trasformare definitivamente il congedo per malattia del figlio da istituto “difensivo” (assenza tollerata) a strumento strutturale di welfare familiare, coerente con il superiore interesse del minore.
La principale innovazione riguarda l’innalzamento del limite di età del figlio assistibile, che passa dagli originari 8 anni ai 14 anni compiuti. Tale scelta legislativa si fonda sul riconoscimento che nella preadolescenza ma anche nell’adolescenza il minore può necessitare di una presenza genitoriale qualificata in caso di patologie, specie se acute o invalidanti. Parallelamente, la Legge di Bilancio 2026 raddoppia il contingente annuo di permessi per ciascun genitore, portandolo da 5 a 10 giorni lavorativi annui, per ogni figlio di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Resta invece invariata la disciplina per i bambini fino ai 3 anni, per i quali continua ad applicarsi l’art. 47 del d.lgs. 151/2001: il genitore ha diritto ad assentarsi per l’intera durata della malattia, senza limiti quantitativi, in ragione della particolare vulnerabilità del minore in questa fascia d’età.
Il nuovo regime conferma il principio di alternatività tra i genitori: entrambi sono titolari del diritto, ma non possono fruirne contemporaneamente per lo stesso figlio e per il medesimo evento morboso. Tale impostazione risponde a un criterio di equilibrio tra tutela familiare ed esigenze organizzative dell’impresa o della pubblica amministrazione. Il diritto al congedo per malattia del figlio è personale e non cedibile, non è cumulabile tra i genitori e non è soggetto a valutazioni discrezionali del datore di lavoro.
È altresì confermato che tali periodi, pur essendo non retribuiti (salvo miglior favore previsto dalla contrattazione collettiva), sono pienamente computabili ai fini dell’anzianità di servizio (non sono coperti da contribuzione figurativa INPS, salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva), in coerenza con la natura costituzionalmente protetta dell’assenza.
Procedura INPS, certificazione medica e semplificazione amministrativa. Sotto il profilo procedurale, la Manovra 2026 consolida e rafforza il modello di digitalizzazione delle tutele già sperimentato negli ultimi anni. La malattia del minore deve essere certificata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, oppure dal medico convenzionato. La certificazione viene trasmessa telematicamente all’INPS, che provvede a renderla immediatamente disponibile al datore di lavoro. Il lavoratore è sollevato da oneri documentali complessi e deve unicamente produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l’altro genitore non sta fruendo del medesimo congedo per lo stesso evento. Questo sistema garantisce certezza giuridica, tracciabilità dell’assenza e riduzione del contenzioso.
Esclusione delle visite fiscali e natura dell’assenza. Un punto di particolare rilievo è la totale esclusione delle visite fiscali INPS. L’assenza per malattia del figlio non è assimilabile alla malattia del lavoratore e, pertanto non si applicano le fasce di reperibilità e non sono previsti controlli domiciliari. La ratio è evidente: il genitore non è tenuto a permanere presso il proprio domicilio, ma a garantire un’assistenza effettiva al minore, che può comportare spostamenti per visite mediche, terapie o ricoveri.
Ricovero del minore e sospensione delle ferie. La riforma ribadisce un principio già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità: ferie e assistenza a un figlio ricoverato sono incompatibili. In caso di ricovero ospedaliero del minore, il genitore può chiedere l’interruzione immediata delle ferie in corso e ha diritto alla conversione del periodo in congedo per malattia del figlio. Ciò tutela la funzione costituzionale delle ferie, intese come periodo di recupero psico-fisico, che verrebbe inevitabilmente compromesso dall’impegno emotivo e assistenziale richiesto da una degenza pediatrica.
Diritto soggettivo pieno e vincoli per il datore di lavoro. Sia nel settore privato sia nella pubblica amministrazione, la fruizione dei congedi per malattia dei figli costituisce un diritto soggettivo perfetto. Una volta verificati i requisiti anagrafici del minore e la regolarità della certificazione, il datore di lavoro non dispone di alcun margine di discrezionalità. Il diniego o l’ostacolo alla fruizione del congedo integra una violazione di legge, suscettibile di tutela giudiziale.
Specchietto riepilogativo post Legge di Bilancio 2026)
Profilo | Disciplina vigente dal 1° gennaio 2026 |
Fonte normativa | d.lgs. 151/2001, come modificato da L. 199/2025 |
Età del figlio | Fino a 14 anni compiuti |
Figli 0–3 anni | Assenza per tutta la durata della malattia, senza limiti |
Figli 3–14 anni | 10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore |
Regime tra genitori | Alternatività (non simultaneità) |
Retribuzione | Non prevista (salvo CCNL migliorativi) |
Anzianità di servizio | Periodi integralmente computabili |
Certificazione | Medico SSN o convenzionato |
Trasmissione | Telematica INPS → datore di lavoro |
Dichiarazione genitore | Obbligatoria per attestare non contemporaneità |
Visite fiscali | Escluse |
Ferie | Sospese in caso di ricovero del figlio |
Natura del diritto | Diritto soggettivo pieno, indisponibile |
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940
o contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com




Commenti