Congedo biennale straordinario e Naspi. Fate bene i conti. La risposta di Azione Sindacale a Davide
- azionesindacalefvg
- 28 nov 2025
- Tempo di lettura: 2 min
La domanda di Davide: «Sto per terminare il congedo straordinario retribuito di due anni come caregiver per assistere un familiare con handicap grave ai sensi della legge 104.Vorrei sapere se i due anni di congedo straordinario saranno conteggiati nel calcolo della Naspi, sia ai fini della durata della prestazione sia ai fini dell’importo. In particolare: la retribuzione percepita durante il congedo incide sulla media retributiva utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità?»

Gentile Davide, in merito al Suo quesito, sappia che i due anni di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001 sono coperti da contribuzione figurativa, ma non sono utili: né per il requisito contributivo delle 13 settimane, né per il calcolo del quadriennio utilizzato per determinare la durata della Naspi, né per la retribuzione media ai fini dell’importo dell’indennità. La Circolare INPS 94/2015 stabilisce infatti che tali periodi devono essere neutralizzati, in quanto privi di contribuzione effettiva. Ciò significa che: ** il quadriennio di riferimento non include i due anni di congedo e viene quindi “spostato indietro”, andando a considerare i 4 anni precedenti l’inizio del congedo straordinario.
Durata della Naspi. La durata della prestazione è pari alla metà delle settimane di contribuzione utili presenti nel quadriennio preso in considerazione dopo la neutralizzazione del congedo. Esempio pratico🡪 se nei 4 anni precedenti il congedo risultano 104 settimane contribuite, la Naspi durerà 52 settimane.
Calcolo dell’importo della Naspi. Abbiamo detto che quando si calcola l’importo della Naspi, il periodo di congedo non viene considerato né per il conteggio degli anni utili né per il calcolo della retribuzione media. Quindi, si guarda solo ai periodi di lavoro effettivo svolti nei 4 anni precedenti l'inizio del congedo. Anche il calcolo della retribuzione media mensile imponibile si basa esclusivamente sui periodi di lavoro precedenti al congedo, essendo quest’ultimo escluso sia dal quadriennio che dal computo retributivo. Pertanto, l’importo sarà determinato come segue: 75% della retribuzione media mensile (calcolata sugli ultimi 4 anni effettivi di lavoro antecedenti al congedo); + 25% della differenza tra la Sua retribuzione media e il massimale fissato annualmente, se la retribuzione supera tale soglia. Per il 2025, gli importi di riferimento sono: Retribuzione di riferimento: € 1.436,61 lordi. Massimale Naspi: € 1.562,82 lordi. È inoltre prevista la riduzione del: 3% mensile dal 6° mese o dall’8° mese se il beneficiario ha più di 55 anni come previsto dall’art. 4 del D.lgs. 22/2015.
Tanto premesso: I due anni di congedo straordinario non entrano nel calcolo della Naspi. L’INPS considererà i 4 anni di lavoro precedenti al congedo sia per determinare la durata sia per calcolare la retribuzione media. Ciò comporta che l’importo sarà basato esclusivamente sulle retribuzioni percepite prima del congedo.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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